23 ottobre 1957
Approvata la legge per la pensione ai contadini
• Il Senato ha definitivamente approvato la legge che concede i benefici dell’assicurazione per l’invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni e loro familiari, cioè a tutti coloro che si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all’allevamento del bestiame. Per ogni giornata lavorativa si pagheranno due contributi, uno di 2 lire, detto contributo base, l’altro di 30 lire detto contributo integrativo. Per la maturazione della pensione è fissato il limite di età di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne.