12 luglio 1966
Approvata la legge sulla «giusta causa»
• Approvata in via definitiva la legge che permette, negli stabilimenti con più di 35 addetti, il licenziamento soltanto in presenza di giusta causa o giustificato motivo, impone la comunicazione del provvedimento di licenziamento con almeno 60 giorni di anticipo e stabilisce la nullità dei provvedimenti di interruzione del rapporto di lavoro legati a motivi di appartenenza religiosa, politica o sindacale. La maggioranza si è divisa sul voto del primo articolo della legge, così i democristiani, nonostante l’aiuto portato loro dai liberali, sono stati battuti da una coalizione di socialisti, socialdemocratici, socialptoletari, comunisti e missini.