27 giugno 1996
No all’estradizione nei paesi in cui vige la pena di morte
• Il divieto della pena di morte è un principio che contraddistingue la civiltà giuridica del nostro Paese. E che non può essere mai messo in discussione, per questo i giudici della consulta, con la sentenza numero 223 redatta da Francesco Guizzi, hanno dichiarato l’incostituzionalità della norma generale sulla concessione dell’estradizione fissata nel secondo comma dell’articolo 698 del codice di procedura penale, ma anche quella della legge di esecuzione del trattato Italia Usa, nella parte in cui prevede che per i reati puniti nel Paese d’oltreoceano con la pena capitale l’estradizione sia subordinata alla rassicurazione che la condanna non venga inflitta o eseguita. Prendendo in esame il trattato, la Corte giudica inadeguato tale meccanismo rispetto al bene essenziale della vita, primo tra tutti i diritti inviolabili dell’uomo, riconosciuto dall’articolo 2 della carta costituzionale. E dunque in nessun caso e per nessun tipo di reato è ammesso il concorso dello Stato italiano all’irrogazione o all’esecuzione della pena capitale.