Comandini, 22 giugno 1899
• Alla Camera è presentata una legge per cui si prendono i seguenti provvedimenti politici: 1) le autorità di P
• Alla Camera è presentata una legge per cui si prendono i seguenti provvedimenti politici: 1) le autorità di P. S. possono vietare gli assembramenti e le riunioni pubbliche per motivo di ordine pubblico: 2) si vieta di portare ed esporre insegne, stendardi ed emblemi sediziosi; 3) si dà al ministro dell’Interno la facoltà di sciogliere, con decreto motivato, le associazioni dirette a sovvertire con vie di fatto gli ordinamenti sociali o la costituzione dello Stato; 4) stabilisce le sanzioni penali per gli impiegati, agenti ed operai delle ferrovie, poste e telegrafi, illuminazione pubblica che abbandonassero, previo concerto, il loro ufficio ed incarico. Gli articoli dal 5° al 9° inclusivo modificano l’editto sulla stampa.