Comandini, 17 marzo 1898
• Legge che rende obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni per gli operai delle miniere, delle cave, delle imprese edilizie, delle imprese per produzione di gas o forza elettrica, delle imprese telefoniche, delle imprese per collocamento e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini, delle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, degli arsenali o cantieri marittimi, anche se eserciti dallo Stato
• Legge che rende obbligatoria l’assicurazione contro gli infortuni per gli operai delle miniere, delle cave, delle imprese edilizie, delle imprese per produzione di gas o forza elettrica, delle imprese telefoniche, delle imprese per collocamento e rimozione di conduttori elettrici e di parafulmini, delle industrie che trattano o applicano materie esplodenti, degli arsenali o cantieri marittimi, anche se eserciti dallo Stato.