Comandini, 12 ottobre 1886
• Una circolare del direttore generale del fondo pel culto determina che l’uso temporaneo di abitazione nei monasteri soppressi spetta esclusivamente alle religiose regolarmente professe al momento della soppressione
• Una circolare del direttore generale del fondo pel culto determina che l’uso temporaneo di abitazione nei monasteri soppressi spetta esclusivamente alle religiose regolarmente professe al momento della soppressione. Tutte le persone abusivamente ammesse a vita comune posteriormente alla professione con professione di voti e con abito monacale debbono sgombrare nel termine di dieci giorni da quello della notificazione della diffida. Trascorso tale termine senza effetto, si provvederà alla loro espulsione coercitiva. Tale rigorosa circolare è sfavorevolmente commentata.