Comandini, 13 maggio 1877
• Legge sulle incompatibilità parlamentari. Essa stabilisce che sono ineleggibili i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell’ordine Mauriziano e delle Scuole superiori sovvenzionate dal bilancio dello Stato, fatte alcune eccezioni
• Legge sulle incompatibilità parlamentari. Essa stabilisce che sono ineleggibili i funzionari ed impiegati aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato o sui bilanci del Fondo per il culto degli Economati generali dei benefici vacanti, della Lista civile, del Gran Magistero dell’ordine Mauriziano e delle Scuole superiori sovvenzionate dal bilancio dello Stato, fatte alcune eccezioni. La legge contempla anche altri casi di incompatibilità: ecclesiastica, per impiego, per affari. Sono quindi ineleggibili i ministri del culto, gli impiegati retribuiti da Società industriali sovvenute dallo Stato, i consoli, gli ufficiali, ecc.