Comandini, 14 febbraio 1874
• La Camera approva con voti 208 contro 44 l’art. 1° della legge sulla circolazione cartacea che dice: «Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, società od ente giuridico di emettere biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti, ecc
• La Camera approva con voti 208 contro 44 l’art. 1° della legge sulla circolazione cartacea che dice: «Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, società od ente giuridico di emettere biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti, ecc.»