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 1874  febbraio 14 calendario

• La Camera approva con voti 208 contro 44 l’art. 1° della legge sulla circolazione cartacea che dice: «Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, società od ente giuridico di emettere biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti, ecc

• La Camera approva con voti 208 contro 44 l’art. 1° della legge sulla circolazione cartacea che dice: «Durante il corso forzoso è vietato a qualsiasi privato, società od ente giuridico di emettere biglietti od altri titoli equivalenti pagabili al portatore ed a vista, ad eccezione dei seguenti Istituti, ecc.»