22 gennaio 1882
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Scrutinio di lista, non più uninominale
• Con la nuova legge vengono poi modificate le circoscrizioni con riferimento alle province e si costituiscono collegi con due e fino a cinque rappresentanti, adottando lo scrutinio di lista. Viene così abolito lo scrutinio uninominale. (L’esperimento non darà risultati soddisfacenti e con la legge 5 maggio 1891, n. 210, si tornerà al sistema precedente).