31 gennaio 1901
Una legge sugli emigranti
Nella legge numero 23 sugli emigranti, si istituiscono un Commissariato all’emigrazione, un Consiglio dell’emigrazione, ispettori a Genova, Napoli e Palermo per visitare il bagaglio degli emigranti sia quando partono che quando tornano, altri ispettori sulle navi, comitati mandamentali nei luoghi d’arrivo. I vettori degli emigranti, cioè coloro che li radunano, li fanno partire e incassano il compenso dei noli, devono stare attenti quando hanno a che fare con i minori di 15 anni, specialmente le femmine, che non siano avviate alla prostituzione. Al vettore e «ai suoi rappresentanti» è anche vietato di «eccitare pubblicamente a emigrare». Molto importante l’articolo 18: un privato potrà dall’estero ingaggiare italiani dopo un accordo col nostro ministero, «purché si valga di un vettore patentato».