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 1970  maggio 14 Giovedì calendario

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

La discussione della proposta di legge “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento” È  iniziata alla Camera dei Deputati il 13 maggio 1970. Si vota nella seduta pomeridiana del giorno successivo. Questo l’intervento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, Carlo Donat-Cattin, nella discussione antipomeridiana del 14 maggio 1970. [Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, 14/5/1970]

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l’onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale .

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere l’iter del disegno di legge sui diritti sindacali dei lavoratori, ho il dovere di rivolgere un ringraziamento caloroso e sentito a quanti sono intervenuti nel dibattito svoltosi alla Camera, sia in aula sia in sede di Commissione lavoro, ed anche ai colleghi del Senato che, avendo più tempo a’ disposizione (essendo stato presentato questo disegno di legge presso quel ramo del Parlamento), hanno dedicato la loro attività ad un attento esame e all’ elaborazione di questo provvedimento. Mi sia anche permesso rivolgere un ringraziamento particolarmente affettuoso e caloroso all’amico sottosegretario Rampa, che ha sopportato l’onere di seguire tutto l’iter di questo provvedimento e, con lui, al professor Giugni e agli altri collaboratori dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro che hanno concorso alla sua impostazione. Per quanto riguarda poi particolarmente la discussione svoltasi alla Camera, desidero ringraziare il relatore Mancini, che con tanta solerzia e pazienza ha seguito e cercato di portare avanti senza ritardi il disegno di legge, talvolta anche a costo del sacrificio di qualche opinione personale . Questo ringraziamento non è  soltanto un dovere al quale assolvere, ma l’espressione di un sentimento reale e profondo, data l’importanza di questo provvedimento, riconosciuta del resto anche da tutti i settori dell’Assemblea, nonostante si siano potute raccogliere in questo dibattito talune espressioni critiche che risentono anche del clima preelettorale, ma che appaiono marginali e non idonee a sminuire il valore sostanziale di questo disegno di legge. Credo infatti che le riserve espresse, essendo accompagnate da un atto quasi generale di rinuncia a emendamenti e quindi da una volontà sostanziale di vedere approvato il provvedimento, significhino che ad esso si attribuisce un compito e una funzione che si è  ritenuto di non voler ritardare, e quindi di notevole rilievo, sia politico sia sociale. Su questa legge si fondano non da oggi, ma da parecchi anni, speranze e timori: i timori sono di taluni imprenditori che risentono di una mentalità sorpassata legata ad una visione superata della funzione imprenditoriale e che non sono poco numerosi nella realtà del nostro paese; le speranze sono certamente di tutti i lavoratori, anche se talvolta intorno alle possibilità offerte in concreto dal ricorso agli strumenti legislativi si creano delle illusioni che riguardano un po’ tutti i provvedimenti legislativi e non questo in particolare. Lo dico rispondendo all’onorevole Pisicchio, nel senso che noi tutti sappiamo che la più perfetta Costituzione ha valore nella misura in cui vi sia un costume civile democratico e in cui vi siano forze capaci di dare ad essa concreta attuazione in tutti i suoi contenuti democratici. Quando invece si modificano i rapporti di forza, le tendenze e il costume democratico, anche la più perfetta Costituzione può finire col rimanere svuotata e inapplicata. Pur nel limite che ogni provvedimento di legge ha, di esser e cioè  una guida per l’attività degli individui e una norma che ha bisogno di essere portata avanti da questi, noi riconosciamo in questo provvedimento alcuni connotati positivi caratterizzanti che devono essere sottolineati.

Il provvedimento in questione riconosce il sindacato in fabbrica ; riconosce il diritto a tenere l’assemblea nei luoghi di lavoro e ad avere propri delegati; stabilisce una determinata procedura nell’esercizio dei diritti sindacali; afferma tutta una serie di diritti e divieti a garanzia delle libertà dei Iavoratori, tra i quali è  importante, sopra tutti gli altri, il divieto della monetizzazione del licenziamento che la legge n . 604 ammetteva sempre, con la sola eccezione costituita dal licenziamento intimato con violazione dell’articolo 4 di tale legge. Stabilisce infine, in materia di collocamento, un diritto e non un ordinamento, cioè  il diritto che il collocamento nella misura esecutiva, non soltanto quindi come consultazione ma in termini esecutivi e di disposizione, sia esercitato nell’ambito della funzione pubblica e statuale, ma da rappresentanze che sono in maggioranza dei lavoratori, cioè  di coloro i quali sono soggetto e oggetto dell’attività di collocamento. Questi sono i connotati della legge, la quale mantiene, attraverso l’elaborazione parlamentare, le strutture che aveva in origine, nel momento in cui fu presentata, e ne aggiunge delle altre. Non sto qui a fare la distinzione tra quelle che sono state aggiunte e quelle che vi erano originariamente, ma credo che nella breve elencazione che ho fatto siano i punti centrali della disposizione legislativa che abbiamo dinanzi.

I rilievi, mossi anche dai banchi della maggioranza, circa la scarsa importanza che avrebbe il provvedimento in esame, mi pare risentano della mentalità privatistica che si era creata nel momento in cui, soprattutto nel campo sindacale di radice cattolica, fu abbandonato l’indirizzo che veniva dalla vecchia scuola corporativa e che ha portato al compromesso dell’articolo 39 della Costituzione. Tutti sanno che questo cambiamento intervenne per una decisione presa, a livello politico, da un gruppo minoritario della democrazia cristiana, quello capeggiato dall’onorevole Dossetti, che in sostanza fece questa riflessione : il rapporto tra legge e sindacato non è  un rapporto da vedere sotto una campana di vetro ma nella realtà storico-sociale, nella realtà politica e quindi in determinate fasi della vita politica del nostro paese; mettere una legge sopra i sindacati, sull’ordinamento sindacale – nel momento in cui questo giudizio veniva pronunciato, intorno al 1951, queste erano le condizioni e non credo che siano sostanzialmente mutate – vuol dire imbrigliare i sindacati nel sistema, nella struttura maggioritaria, nella struttura economica, e quindi integrarli limitandoli nella loro funzione indipendente volta, a seconda della libera, autonoma azione che essi vogliono svolgere, anche al cambiamento del sistema. Perciò si abbandonarono allora, dopo discussioni molto vivaci e sentite, con una decisione del consiglio generale della CISL riunito a Brunate, le vecchie posizioni in sostegno dell’applicazione dell’articolo 39 della Costituzione, naturalmente determinando, come sempre capita in occasione di siffatti mutamenti, una posizione sbilanciata nel senso opposto, e cioè  totalmente privatistica: nessuna legge, nessun intervento, il sindacato considerato quasi come un libero agente, al di fuori di ogni regolamentazione giuridica, nel quadro del sistema, per il pericolo di vedere altrimenti in esso, nell’ambito di una concezione americanistica del sindacato, quasi un garante, un elemento equilibratore del sistema stesso. Queste posizioni sono state a loro volta superate quando, nel vivo della lotta, cioè  nel quotidiano contatto con la realtà politica e storica del paese, noi ci siamo trovati di fronte a tipi di reazione padronale pesantissimi, che negli anni tra il 1945 e il 1950 non si erano determinati e che si sono determinati successivamente, con punte avanzate nell’ambito della maggiore azienda nazionale, la FIAT – che forse per questo si lamenta oggi di pagare un prezzo più alta rispetto ad altre aziende perché tutte le azioni portano una reazione – per la posizione diversa assunta dal sindacato. Queste punte si espressero in migliaia di licenziamenti niente affatto disciplinari, nel senso che non erano affatto riconducibili a violazioni di norme disciplinari, ma si trattava di licenziamenti politici, punitivi : insomma vi fu ogni sorta d’attacco contro il libero manifestarsi della vita sindacale, al punto che io so che di fronte all’approvazione di questa legge anche alcuni nostri colleghi, come l’onorevole Sulotto, oggi si sentono commossi ricordando questo loro passato, che È  poi il passato di tanti militanti della CGIL, di tanti militanti della CISL. Un passato che ha colpito direttamente, ma ha anche chiuso la bocca, costretto ad una condotta diversa da quella di uomini liberi tutti coloro che nelle aziende, e in alcune in modo particolare, sentivano di dover sostenere i loro diritti di lavoratori nella vita sindacale, nell’espressione normale, non eversiva, di una volontà di difesa effettiva degli interessi dei lavoratori. Questa esperienza ci ha portati, attraverso una fase di discussione e di elaborazione, a concepire la teoria della legislazione di sostegno: cioè  non di una legislazione ordinativa del sindacato, la quale desse al potere politico la facoltà di ingerirsi nell’ordinamento del sindacato, ma di una legislazione che attribuisse al sindacato dei lavoratori determinate libertà, determinati poteri, determinate facoltà. Direi che da posizioni diverse – ad esempio quella comunista ha sostenuto soprattutto la necessità di un riconoscimento dei diritti individuali dei lavoratori sulla base della Carta costituzionale – noi siamo giunti a questo disegno di legge che È  stato presentato al Parlamento dal Governo nel quale ministro del lavoro era il nostro amico e collega Giacomo Brodolini. Questo disegno di legge si inquadra in una legislazione di sostegno del sindacato, ma include anche altre norme che, oltre che al sindacato come tale, tendono a garantire diritti e libertà ai singoli lavoratori . Questo È  il disegno finale che esce dalla elaborazione governativa e parlamentare. Non mi soffermo molto sulle osservazioni critiche che sono state rivolte al disegno di legge anche nel corso di questo dibattito. Mi rendo conto dei limiti posti al provvedimento dalla sua breve permanenza nel secondo ramo del Parlamento, per l’intesa politica – largamente condivisa al di là dei limiti della maggioranza di governo – che la legge debba essere varata. Questo limitato esame dà alla legge alcune caratteristiche. Senza alcun dubbio il provvedimento potrebbe essere migliorato. Nessuno infatti ritiene che lo strumento sia perfetto in tutti i suoi aspetti, non fosse altro, ad esempio, perché in materia di collocamento noi abbiamo successivamente tradotto in una disposizione legislativa, specifica per il settore bracciantile agricola, la normativa che sancisce un passaggio di potere ai lavoratori in questa materia. Questo ci ha costretto ad entrare in una legge di dettaglio con delle specificazioni che meriterebbero di trovare invece coordinamento nel dispositivo della legge ora in esame, che tende soprattutto a stabilire questo diritto di passaggio di potere . Naturalmente questa non è  che la premessa sulla quale si dovrà costruire una legislazione nuova sul collocamento, che è  poi strettamente legato all’addestramento professionale, e quindi ha delle implicazioni che comportano una modificazione strutturale del Ministero del lavoro, dal momento che l’addestramento è  materia di competenza delle regioni. Per altro l’attenzione si è  rivolta su alcuni articoli, ed in particolare sull’articolo 19, che è  stato oggetto di vicende varie. In un primo tempo vi fu, anche da parte comunista, una sollecitazione perché, per evitare che si rinviasse l’approvazione del disegno di legge a dopo le elezioni amministrative e regionali, esso passasse in Commissione, con l’intesa di tutti, senza la necessità di una discussione in aula, che avrebbe comportato qualche rischi o di rinvio al Senato, e quindi una complicazione dell’iter parlamentare. L’articolo 19, anche secondo il relatore, ha bisogno di essere visto nel quadro del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, per rilevare come sia possibile una interpretazione che estragga dall’articolo stesso un contenuto precettivo non contrario alla Carta costituzionale (pur se la stessa Commissione affari costituzionali ha espresso l’opinione che una migliore redazione del testo dell’articolo avrebbe sgomberato il campo da interpretazioni opposte, che qui sono state avanzate soprattutto dall’onorevole Roberti). Tenuto conto anche di ulteriori argomentazioni e richiamato il principio fondamentale che vuole si proceda all’interpretazione di una norma pur non molto felice nella sua formulazione, in base a criteri che consentano di rilevarne un significato conforme ai precetti costituzionali, l’affermazione della costituzionalità dell’articolo 19 può basarsi sui seguenti punti :

1) Il disegno di legge contiene una norma di carattere generale (l’articolo 14) che stabilisce che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è  garantito a tutti i lavoratori nell’interno dei luoghi di lavoro .

2) Rispetto a questo principio, la previsione contenuta nell’articolo 19 ha carattere evidente di norma speciale, il cui campo di applicazione, come risulta anche dalla collocazione della norma stessa, è riferito esclusivamente al tipo di rappresentanza sindacale aziendale disciplinato dalla legge; fermo restando il diritto dei lavoratori di costituire altri tipi di istituzioni rappresentative, elaborate sulla base di modelli diversi da quello legislativo, alle quali non si applica la formazione di legge.

3) La scelta operata dal legislatore a favore delle rappresentanze sindacali aziendali di cui allo stesso articolo 19, scelta d’altronde limitata all’ambito della normativa specifica di questa legge, si giustifica in base alla loro rappresentatività, anche extraziendale, assicurata dai combinati criteri di cui all’articolo 19 .

4) Questa scelta, lungi dal configurare una arbitraria diversità di trattamento in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione costituisce espressione del principio democratico rappresentativo, che è  alla base della legge fondamentale dello Stato e implica l’attribuzione di particolari prerogative alle istituzioni che esprimono le istanze maggioritarie del corpo sociale; con il chiaro limite della tutela dei diritti delle minoranze, assicurata in parte dallo stesso articolo 19, in parte dall’articolo 14, senza alcun contrasto con l’impostazione proporzionalistica della Carta costituzionale.

La garanzia di ordine generico assicurata dall’articolo 14 è  di tutta evidenza . Per quanto riguarda invece la garanzia specifica, concernente cioè  il diritto di costituire il tipo di rappresentanza prevista dalla legge e assicurata dall’articolo 19, si rileva che la maggiore rappresentatività delle Confederazioni di cui alla lettera a) di quell’articolo costituisce un requisito, richiamato allo scopo di escludere la legittimazione di associazioni aderenti a Confederazioni del tutto sfornite di rappresentatività; mentre non si intende introdurre alcuna discriminazione fra Confederazioni diversamente rappresentative, proporzionalmente o no, quando ne sia comunque certa l’effettiva consistenza sul piano nazionale. Indipendentemente dalla adesione alle predette Confederazioni, la lettera b) dispone l a legittimazione delle associazioni la cui rappresentatività sia concretamente rivelata dalla partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale o provinciale applicata nell’unità produttiva. Ribadiamo quindi con assoluta chiarezza che non si intende in alcuna delle parti dell’articolo 19 sovvertire i principi della libertà sindacale e delle garanzie dirette non soltanto ad avere, come in tutta la legislazione che si richiama a questo principio, una espressione che sia rappresentativa dei lavoratori quando essi sono chiamati a far parte di determinati organismi o, come in questo caso, ad eleggere particolari loro organi, ma anche una garanzia alle minoranze, senza stare a veder e se esse siano espresse in questi organismi in modo proporzionale o in modo maggioritario. Ogni legge in materia ha delle sue particolarità; noi ci richiamiamo a tutta la legislazione precedente e alla prassi nella sua applicazione. Quanto alle altre osservazioni che sono state fatte, devo dire all’onorevole Corti che il referendum così come è impostato nello statuto, non vieta altre, diverse forme di referendum. Quando le organizzazioni sindacali presenti nell’azienda sono d’accordo possono indire il referendum, in modo da non sottoporre l’azienda ad un obbligo (lo farà se vuole) di continui ricorsi al referendum nel caso in cui ciascuna organizzazione, magari su un piano concorrenziale (oggi c’è  una tendenza unitaria, ma la legislazione non può riguardare una fase determinata, bensì deve collocarsi nell’ambito di un contesto costituzionale che prevede il pluralismo, e quindi permette un’attività sindacale libera) si ponga in una direzione di rincorse verso i referendum che portano via con sé tempo al di là di quello che è  previsto, mentre per le assemblee c’è  un tempo ben delimitato come tempo obbligatorio. Anche sulle osservazioni che riguardano il collocamento credo che quanto da me detto prima serva a chiarire sufficientemente come non si sia inteso, con l’introduzione di questo spostamento di potere, di questa affermazione di diritto, coprire tutta quanta la materia, ma soltanto stabilire dei principi. Devo brevemente rispondere anche alle richieste presentate dalla sinistra, con un atteggiamento che io, obiettivamente, devo dire pecca un pochino di doppiezza, nella misura in cui da un lato si sollecita l ’approvazione della legge e da un altro lato, nel clima «7 giugno», si dice addirittura che è  necessario farne una nuova, tutta diversa, perché questa non serve assolutamente a niente. Devo dire però che anche di fronte a una nuova iniziativa, noi non potremmo modificare la posizione tesa a non riconoscere in un determinato ambiente (che è  la fabbrica, come la scuola, come qualsiasi altro ambiente analogo) il diritto di assemblea politica. Il che non deriva da una volontà di limitazione dei diritti di libertà, ma dal riconoscimento che determinati ambienti, che hanno una struttura e una strumentazione indirizzata a determinati fini, sono tali per cui, se il diritto (per esempio) di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro deve essere riconosciuto perché è  connesso strettamente alla condizione umana del cittadino in questa direzione, non vi è  invece una altrettanto stretta correlazione per la quale questi luoghi debbano essere sede di assemblea e di organizzazione politica; questa c’è  certamente nella società e nella vita, ma non vi è  una necessità stringente di collegarla al luogo di lavoro. Devo dire che, per altro, quello che È  stato detto sulle «mancanze» e il tempo si dimostrerà forse limitato, in quanto altri diritti matureranno . Si parla della questione dei licenziamenti collettivi che non è  oggetto della legge ; ma io credo che sia (anche per i rapporti intervenuti fra i sindacati) estremamente difficile dare alla legge un contenuto contrattuale molto particolareggiato, per cui tutto debba essere messo nella legge e poco sia lasciato alla possibilità di azione delle organizzazioni sindacali. La questione dell’occupazione, del modo con cui essa deve diventare piena, della mobilità, dell’inquadramento nel mercato del fattore lavoro, sono tutti elementi ancora così mobili e discutibili da non farci pensare che si possano irrigidire (con l’esperienza che abbiamo circa l’efficienza delle amministrazioni pubbliche) in uno stato giuridico che sostituisca la contrattazione : e stato giuridico sarebbe se noi avessimo in qualche maniera regolamentato anche sotto questo aspetto il rapporto di lavoro. Non mi soffermo su altri aspetti se non per dire che le argomentazioni addotte contro altre disposizioni (per esempio, sul campo di applicazione : articolo 35) hanno un loro fondamento e naturalmente potranno essere tenute presenti o in sede di interpretazione o magari anche in qualche provvedimento minore che serva ad ovviare agli inconvenienti. Nel momento in cui ci troviamo di fronte ai soli emendamenti della parte liberale, non posso che ripetere il ringraziamento a coloro i quali non hanno voluto presentarne di loro propri per consentire che la legge andasse avanti . Lo dico a tutti, di tutte le parti, nella misura in cui, pur dissentendo su taluni punti, si è  pensato che la sostanza del provvedimento fosse importante. C’è  nel campo opposto a quello dei lavoratori, sul piano dello scontro sociale, un atteggiamento di preoccupazione anche perché l’ho sentito come eco di un’assemblea (alla quale non ho partecipato), l’ultima della Intersind. Vi sarebbe una necessità di richiamo all’osservanza della legge: alla legge e all’ordine. Non ho capito se il presidente dell’Intersind si sia messo su questa strada, di modo che la partecipazione dei rappresentanti della Confindustria, per la prima volta dopo molti anni, all’assemblea dell’Intersind abbia significato che sia l’Intersind che si separa dalla Confindustria o la Confindustria che si separa dall’Intersind.

POCHETTI . Sono rimaste sempre agganciate.

DONAT-CATTIN. Non l’ho capito bene. Ma è  certo che, se anche noi possiamo sottolineare e sconsigliare taluni eccessi, potremo dire che l’osservanza della legge, in generale, comporta anche l’osservanza di questa legge; in realtà, quando si parla, in questi termini, in campo padronale, si intende sempre limitare la libertà e i diritti dei lavoratori. Dal momento in cui la Carta costituzionale È stata proclamata, cioè dal momento in cui le libertà democratiche sono state ristabilite in Italia, doveva essere consentita la vita del sindacato nelle aziende. Non vi sarebbe stato bisogno di dire questo se il costume non avesse portato ad una realtà diversa. L’osservanza della legge comporterà, d’ora in avanti, l’osservanza di questa legge, ed io credo che risponda alla sensibilità del Parlamento di far sì che una legge precettiva di questo tipo, se vi fossero delle inadempienze e trovate delle scappatoie, possa essere resa più stringente affinché vi sia la osservanza di tutti i principi che qui sono stabiliti. Solo in questo senso potrebbe essere ammesso un altro intervento legislativo. Non capisco per quale motivo, nel momento in cui si sta procedendo all’approvazione di questa legge, si dica già che se ne deve fare un’altra. Vi è  certamente dell’ambiguità in questo atteggiamento.

POCHETTI. I diritti politici non sono garantiti; almeno per questo motivo dovrà essere presentato un altro provvedimento.

DONAT-CATTIN. Per quanto riguarda i diritti politici, non sto a ripetere quanto è già stato espresso dai partiti della maggioranza. Non è possibile prevedere che la affermazione dei diritti politici di un paese si a connessa al fatto che negli asili infantili, nelle chiese o nelle fabbriche si debba usare del diritto di assemblea politica . Vi sono tanti luoghi in cui questa possibilità costituisce una garanzia data dalla legge per la libertà e la organizzazione della vita politica. Desidererei che questi diritti politici fossero garantiti sempre in tutti gli ordinamenti e organizzazioni pluralistici che il partito comunista presiede, mentre, invece, è storicamente dimostrato che avviene il contrario. Capisco le esigenze della lotta politica e mi rendo conto degli aspetti che assume la discussione in questo momento; ma io ricordo, ancora una volta, i tanti amici e avversari politici nel campo sindacale – come l’amico Sulotto - che, in un momento come questo, sono presi dalla importanza della cosa. A tutti quelli che hanno pagato, in qualche maniera, per i diritti del lavoro, e all’amico Brodolini, noi dedichiamo questo atto di Governo, questo atto della vita parlamentare italiana . Noi sottolineiamo questo atto, anche se la rispondenza della Camera è un po’ limitata, come una svolta nel modo di concepire i rapporti di lavoro. Nel dedicare questa legge all’amico Brodolini, io non compio alcun gesto retorico; penso che tutti vogliamo riconoscere in lui un combattente leale, così come tutti coloro che, anche se da posizioni diverse, hanno voluto questa legge, per la causa dei lavoratori, che è una delle cause di giustizia e di libertà combattute nei cento anni di vita del nostro paese. Ritengo che, nel dedicare all’onorevole Brodolini e a tutti coloro che hanno pagato un prezzo più o meno alto per l’affermazione dei diritti di libertà e di democrazia che il movimento operaio ha portato avanti, noi non ci soffermeremo tanto sulle manchevolezze e sulle deficienze di questo disegno di legge, quanto sulla volontà di compiere questa svolta effettiva, non sul piano delle ricerche di collaborazione e di comprensione, ma piuttosto sul piano di una affermazione dura e precisa dei diritti dei lavoratori che, come cittadini, partecipano alla costruzione di una repubblica fondata sul lavoro e vogliono che sia riconosciuta la possibilità di organizzazione e di manifestazione dei loro interessi, che essi sanno, autonomamente, inquadrare nel contesto degli interessi nazionali e che, attraverso questo strumento legislativo, vengono sostenuti senza alcuna briglia per l’affermazione di queste esigenze e di questi ideali .

(Applausi al centro).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.