Comandini, 13 giugno 1868
• La Camera approva oggi finalmente l’art. 7 emendato dall’on. Tonani e prescrivente che la sovraimposta provinciale e comunale sia limitata a 30 cent
• La Camera approva oggi finalmente l’art. 7 emendato dall’on. Tonani e prescrivente che la sovraimposta provinciale e comunale sia limitata a 30 cent. di cui 20 a benefìcio della provincia e 10 a benefìcio dei comuni. Questo articolo porta un’aggiunta delPon. Pìolti de Bianchi prescrivente che prima di concedere ad un comune la sovraimposta dovrà essere provato che il medesimo abbia adottato in modo efficace la tassa sul valore locativo o qualche altra fra quelle permesse dalla legge.