15 gennaio 1957
Accordo tra Confindustria e sindacati per la scala mobile
• L’accordo per la modifica della scala mobile è stato firmato dal rappresentanti della Confindustria e da quelli della C.G.I.L., della C.I.S.L., della U.I.L. e in separata sede, dalla C.I.SN.A.L. L’accordo avrà decorrenza dal 1° febbraio 1957 e sostituisce quello del 21 marzo 1951. Le principali modifiche che vengono apportate al vecchio congegno sono le seguenti: il periodo delle rilevazioni viene portato da due a tre mesi; il valore del punto, base per iI manovale comune, che era di lire 10 per il gruppo A e di lire 8 per il gruppo B, è stato portato rispettivamente a lire 14,30 e a lire 12,30, sempre base manovale comune, per tenere conto delle variazioni verificatesi nel frattempo nelle retribuzioni; il nuovo congegno mantiene il concetto di attribuire una certa aliquota dei punti di variazione agli assegni familiari (un punto ogni cinque), sottolineando così il concetto che dagli spostamenti in aumento del costo della vita debbono derivare maggiori adeguamenti per i lavoratori con famiglia a carico. Istituito l’elenco dei prodotti («paniere») sulla cui variazione dei prezzi dovrà essere regolato il calcolo degli aumenti dei salari per le varie categorie di lavoratori.