24 agosto 1862
Lira moneta unica, la legge articolo per articolo
• Dall’entrata in vigore della legge
n. 788 le zecche dello Stato coniano le seguenti monete: monete in oro: L.
100, L. 50, L. 20, L. 10, L. 5 (lega d’oro al 900/1000); monete in argento: L.
5 (lega
d’argento al 900/1000), L. 2, L. 1, cent. 50, cent. 20
(lega d’argento al 835/1000); monete in bronzo: cent. 10, cent. 5, cent. 2,
cent. 1 (lega di rame
al 960/1000 e stagno al 40/1000). [Legge 788/1862, artt. 1-5]
• I pezzi da L. 5 in argento,
utilizzabili anche per pagamenti internazionali, vengono coniati all’occorrenza
solo su richiesta dei privati. [art. 6]
• Nessun privato è obbligato a
ricevere nei pagamenti una somma maggiore di L. 50 in monete d’argento. Le
monete di bronzo possono essere impiegate nei pagamenti solo a compimento delle
frazioni di lira. [art. 7]
• Le monete hanno nell’impronta
l’effigie del Re e la scritta «Regno d’Italia» o «Re d’Italia». Le altre
impronte sulle monete e le loro dimensioni saranno stabilite dal Governo con un
Decreto Reale. [art. 8]
• Il Governo con Decreto Reale può
ammettere in corso legale anche monete estere purché coniate secondo il sistema
della legge. [art. 9]
• È previsto un margine di tolleranza
per il peso e il titolo. Le monete che superano la tolleranza e quelle tosate,
bucate, sfigurate o logore in modo che non si riconosca più l’impronta sono
escluse dal corso legale ed accettate dalle zecche solo come pasta preziosa.
[art. 10]
• I valori devono essere calcolati ed
espressi in lire e centesimi. [art. 11]
• Il Governo con Decreto Reale
provvederà al ritiro e al cambio di tutte le monete d’oro, d’argento, di
bilione e di rame di conio italiano precedenti alla legge e fa cessare il corso
legale di tutte le monete estere a sistema diverso da quello previsto dalla
legge. [art. 12]
• Per il ritiro e il cambio delle
monete sono stanziati al ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio
18.466,350. [art. 13]
• È abrogata qualunque disposizione
in materia precedente la presente legge. [art. 14]
• L’ammontare delle monete d’argento
da coniare a 835/1000 è fissato a 150 milioni di lire. [art. 15]
• Il Governo determinerà con Decreto
Reale la quantità proporzionale di ogni tipo di moneta. [art.16]
• Il ritiro e il cambio delle monete
sarà eseguito dal ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio. [art. 17]
• È autorizzato il conio di monete in
bronzo per un valore nominale di 8 milioni. [art. 18]
• Per le operazioni di ritiro e cambio
della vecchia moneta di rame sono stanziate L. 5.325,000. [art. 19]