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 1862  agosto 24 calendario

Lira moneta unica, la legge articolo per articolo

Dall’entrata in vigore della legge n. 788 le zecche dello Stato coniano le seguenti monete: monete in oro: L. 100, L. 50, L. 20, L. 10, L. 5 (lega d’oro al 900/1000); monete in argento: L. 5 (lega d’argento al 900/1000), L. 2, L. 1, cent. 50, cent. 20 (lega d’argento al 835/1000); monete in bronzo: cent. 10, cent. 5, cent. 2, cent. 1 (lega di rame al 960/1000 e stagno al 40/1000). [Legge 788/1862, artt. 1-5] 

I pezzi da L. 5 in argento, utilizzabili anche per pagamenti internazionali, vengono coniati all’occorrenza solo su richiesta dei privati. [art. 6]

Nessun privato è obbligato a ricevere nei pagamenti una somma maggiore di L. 50 in monete d’argento. Le monete di bronzo possono essere impiegate nei pagamenti solo a compimento delle frazioni di lira. [art. 7] 

Le monete hanno nell’impronta l’effigie del Re e la scritta «Regno d’Italia» o «Re d’Italia». Le altre impronte sulle monete e le loro dimensioni saranno stabilite dal Governo con un Decreto Reale. [art. 8]

Il Governo con Decreto Reale può ammettere in corso legale anche monete estere purché coniate secondo il sistema della legge. [art. 9]

È previsto un margine di tolleranza per il peso e il titolo. Le monete che superano la tolleranza e quelle tosate, bucate, sfigurate o logore in modo che non si riconosca più l’impronta sono escluse dal corso legale ed accettate dalle zecche solo come pasta preziosa. [art. 10] 

I valori devono essere calcolati ed espressi in lire e centesimi. [art. 11] 

Il Governo con Decreto Reale provvederà al ritiro e al cambio di tutte le monete d’oro, d’argento, di bilione e di rame di conio italiano precedenti alla legge e fa cessare il corso legale di tutte le monete estere a sistema diverso da quello previsto dalla legge. [art. 12] 

Per il ritiro e il cambio delle monete sono stanziati al ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio 18.466,350. [art. 13]

È abrogata qualunque disposizione in materia precedente la presente legge. [art. 14] 

L’ammontare delle monete d’argento da coniare a 835/1000 è fissato a 150 milioni di lire. [art. 15] 

Il Governo determinerà con Decreto Reale la quantità proporzionale di ogni tipo di moneta. [art.16] 

Il ritiro e il cambio delle monete sarà eseguito dal ministero d’Agricoltura, Industria e Commercio. [art. 17] 

È autorizzato il conio di monete in bronzo per un valore nominale di 8 milioni. [art. 18] 

Per le operazioni di ritiro e cambio della vecchia moneta di rame sono stanziate L. 5.325,000. [art. 19]