Comandini, 11 dicembre 1865
• La Gazzetta Ufficiale pubblicale multe da infliggersi alle Società ferroviarie per ritardi negli arrivi dei treni ed altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite: per i diretti, ritardi dai 20 ai 80 minuti multa di L
• La Gazzetta Ufficiale pubblicale multe da infliggersi alle Società ferroviarie per ritardi negli arrivi dei treni ed altre infrazioni agli ordini e discipline stabilite: per i diretti, ritardi dai 20 ai 80 minuti multa di L. 500, dai 30 ai 40 di L. 750, maggiori di 40, di L. 1.000; per gli omnibus, multe variabili da 200 a 1.400 lire.