26 gennaio 1865
• Nelle Marche, nell’Umbria, nelle Romagne cessano di avere corso legale le monete d’oro e di argento di conio pontif
• Nelle Marche, nell’Umbria, nelle Romagne cessano di avere corso legale le monete d’oro e di argento di conio pontif. e di qualunque valore, gli scudi e mezzi scudi d’argento; e così pure in ogni altra provincia del Regno, restando esclusa dalla circolazione tutte le monete pontificie anche di nuova coniazione. [Comandini]