Comandini, 30 ottobre 1864
• Dispacci del ministro francese degli esteri, Drouyn de Lhuys, al ministro francese a Torino, Malaret, su certe frasi dubbie di un dispaccio interpretativo del 15 settem
• Dispacci del ministro francese degli esteri, Drouyn de Lhuys, al ministro francese a Torino, Malaret, su certe frasi dubbie di un dispaccio interpretativo del 15 settem. del ministro italiano a Parigi, Nigra, sulla portata della Convenzione di settembre. Resta inteso che l’Italia si interdice l’uso di manovre o di agenti rivoluzionari sul territorio pontificio, come pure ogni incitamento atto a produrre un movimento insurrezionale. I mezzi morali di cui l’Italia si è riservata l’uso sono unicamente le forze della civiltà e del progresso. Le sole aspirazioni che la Corte di Torino considera legittime sono quelle che hanno per oggetto la riconciliazione dell’Italia col papato. Il trasferimento della capitale è una garanzia seria e non un espediente provvisorio, nè una tappa: sopprimere la garanzia sarebbe distruggere il contratto. La Francia si riserba libertà d’azione per l’eventualità d’una rivoluzione a Roma. Il gabinetto di Torino mantiene la politica di Cavour, che dichiarò Roma non poter essere unita all’Italia nè divenire la capitale senza il consenso della Francia.