Il Sole 24 Ore 28/12/2016, 28 dicembre 2016
I PALETTI EUROPEI
I limiti della Ue alle banche che ottengono sostegno pubblico
Le banche non devono versare dividendi su azioni o cedole su strumenti di capitale ibridi (o altri strumenti per i quali il pagamento di cedole è discrezionale).
Le banche non devono riacquistare le proprie azioni o esercitare un’opzione call su strumenti ibridi di capitale per l’intera durata del periodo di ristrutturazione senza previa approvazione da parte della Commissione Ue.
Le banche non devono riacquistare strumenti di capitale ibridi, salvo se una tale misura, eventualmente in combinazione con altre, consente di assorbire completamente la propria carenza di capitale e avviene a livelli sufficientemente vicini agli attuali livelli di mercato e supera di oltre il 10 % superiore al prezzo di mercato; qualsiasi riacquisto è subordinato all’approvazione previa da parte della Commissione europea
Le banche non devono eseguire alcuna operazione di gestione del capitale senza previa approvazione da parte dell’Esecutivo Ue
le banche non devono applicare pratiche commerciali aggressive;
le banche non devono acquisire partecipazioni in alcuna impresa, sia che si tratti di un trasferimento di attivi che di azioni. Anche se in questo caso esistono delle “esenzioni” come nel caso di acquisizioni effettuate nel corso delle attività bancarie ordinarie nella gestione di crediti esistenti nei confronti di imprese in difficoltà oppure in caso di acquisizioni di un’attività economica, previa approvazione della Commissione, se questa è necessaria per ripristinare la stabilità finanziaria o garantire una concorrenza efficace
le banche devono astenersi da qualsiasi pubblicità che faccia riferimento al sostegno statale e da qualsiasi strategia commerciale aggressiva che non avrebbe luogo senza il sostegno dello Stato membro.