Avvenire 15/12/2016, 15 dicembre 2016
SE SI ARRIVA AL 30% È OBBLIGO DI OPA
Ma cose si intende esattamente per scalata? Formalmente è l’acquisto, o addirittura l’“accaparramento” di una quota di azioni di una società da parte di un’altra che ne assume il controllo. Può essere realizzata attraverso un’Offerta Pubblica d’Acquisto (Opa), la negoziazione con gli azionisti di riferimento, o direttamente sul mercato. Si parla invece di “scalata ostile” quando ci si riferisce a un’operazione di acquisizione della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto, con lo scopo di sottrarre il controllo della società all’azionista di maggioranza contro la sua volontà. L’Opa è obbligatoria quando un soggetto (anche in concerto con altri) detiene a seguito di acquisti a titolo oneroso una partecipazione nel capitale ordinario della società superiore al 30%. In tal caso il legislatore impone di offrirsi come acquirente per l’intera quantità delle azioni residue (Opa obbligatoria totalitaria). L’Opa obbligatoria è uno strumento che consente agli azionisti di minoranza di vendere le proprie azioni. Per Opa si intende ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale finalizzato all’acquisto in denaro di prodotti finanziari. Qualora l’acquisto venga realizzato consegnando, come corrispettivo, altri prodotti finanziari, l’offerta pubblica viene definita di scambio. Il soggetto che le lancia deve consegnare alla Consob (l’Autorità che vigila sui mercati italiani) un documento con le informazioni sull’Opa stessa.