Notizie tratte da: Ciro Amendola, Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia, edizioni Historica, Cesena, pagg. 116, € 12, 26 giugno 2016
LIBRO IN GOCCE NUMERO 96 (Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia) Vedi Biblioteca in scheda: manca Vedi Database in scheda: manca BUROCRAZIA E LEGGI ALL’ITALIANA – Orologio
LIBRO IN GOCCE NUMERO 96 (Non ci credo, ma è vero. Storie di ordinaria burocrazia) Vedi Biblioteca in scheda: manca Vedi Database in scheda: manca BUROCRAZIA E LEGGI ALL’ITALIANA – Orologio. «Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte al giorno» (Herman Hesse). Principi. Tra i principi fondamentali dell’impiegato statale: rispettare le procedure senza perdere tempo a capire il reale interesse pubblico che si persegue; applicare il mansionario; organizzare riunioni con almeno 10 partecipanti (il trucco risiede nel numero di partecipanti da invitare. Una riunione con tre o quattro persone rischia di essere davvero decisiva. Ma se le posizioni in campo diventano otto, dieci, o addirittura quindici è scientificamente certo che diventa impossibile qualunque mediazione); eccetera. Dipendenti. Nei grandi palazzi della burocrazia romana (ministeri principali come il Mef, il Mit o Mise e grandi enti pubblici, tipo Poste o Banca d’Italia) convivono anche 5mila dipendenti. In pratica tanti quanti gli abitanti di una cittadina, considerato che il 70% degli 8.092 Comuni italiani ne conta meno di 5mila. Calendario. Ai 365 giorni del calendario vanno sottratti, nel conteggio dei giorni lavorativi: 52 sabati, 52 domeniche, 30 giorni di ferie prestabilite e un’ulteriore quindicina fra malattie, cure specialistiche, riposi compensativi, permessi sindacali, donazioni sangue, scioperi, permessi-studio, permessi per ragioni familiari, varie ed eventuali. Fumo. Una legge prevede, per i tabaccai che vendono sigarette a minori di diciotto anni, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 fino a euro 3.000,00 e la sospensione per quindici giorni della licenza d’esercizio dell’attività. Un’altra legge dispone invece di irrogare un’ammenda fino a 103,00 euro ai tabaccai che vendono ai minori di anni 14. La prima è una sanzione più alta economicamente ma senza rilevanza penale. La seconda è un reato ma è pecuniariamente più bassa. Nessuna legge stabilisce quale delle due sanzioni va applicata prioritariamente. Punizione. Uno stesso fatto non può essere punito due volte. Dono. L’articolo 1 della legge n. 14 del 2015 dal titolo «Istituzione del Giorno del dono»: «La Repubblica italiana riconosce il 4 ottobre di ogni anno “Giorno del dono”, al fine di offrire ai cittadini l’opportunità di acquisire una maggiore consapevolezza del contributo che le scelte e le attività donative possono recare alla crescita della società italiana, ravvisando in esse una forma di impegno e di partecipazione nella quale i valori primari della libertà e della solidarietà affermati dalla Costituzione trovano un’espressione altamente degna di essere riconosciuta e promossa». Festività. Oltre ai giorni festivi, la legge regola anche le solennità civili, che prevedono comunque l’imbandieramento dei palazzi pubblici, per quanto siano sempre più in disuso presso la popolazione. Ricorrono nei seguenti giorni: 10 febbraio (Giorno del ricordo degli istriani, fiumani e dalmati), 11 febbraio (anniversario della stipulazione dei patti lateranensi), 28 settembre (anniversario dell’insurrezione di Napoli), 4 ottobre (San Francesco e Santa Caterina, patroni d’Italia), 12 novembre (in ricordo dei caduti nelle missioni di pace), 12 novembre (marinai scomparsi in mare). Giornate. Ulteriori ricorrenze che non sospendono l’attività lavorativa ma che servono a ricordare eventi celebrativi dei più vari e durante le quali gli organi pubblici organizzano eventi collegati alla circostanza che intendono celebrare: Giornata della Bandiera, della Memoria, degli stati vegetativi, del Braille, dell’Unità, del Teatro, della persona con lesione al midollo spinale, eccetera. Donne. L’articolo 8 del regio decreto del 1941 sull’ordinamento giudiziario prevedeva che «Per essere ammesso a funzioni giudiziarie è necessario: 1° essere cittadino italiano, di razza italiana, di sesso maschile e iscritto al P.N.F.». Malgrado il disposto dell’articolo 51 della Costituzione, soltanto nel 1963 una legge dispose l’espressa ammissione delle donne ai pubblici uffici e alle professioni. Giorgio Dell’Arti, Domenicale – Il Sole 24 Ore 26/6/2016