Gan Antonio Stella, Sette 8/1/2016, 8 gennaio 2016
SE UN AEREO CADE, CHI RIMUOVE LE MACERIE?
Non è colpa del proprietario di un terreno se un aereo ci casca sopra. Non ci fossero di mezzo i morti di una spaventosa tragedia e il dolore mai sopito dei figli, delle mogli, dei parenti di chi perse la vita, le precisazioni buro-giudiziarie di una sentenza del Consiglio di Stato sarebbero d’una comicità irresistibile. Al centro della vicenda lo schianto contro la cima del monte Conca d’Oru, a pochi chilometri dall’aeroporto di Cagliari, il 14 settembre 1979, di un volo della Aero Trasporti Italiani (l’Ati) partito mezz’ora prima da Alghero. Era mezzanotte. C’erano a bordo due piloti, due assistenti e ventisette passeggeri. Morirono tutti. Causa della tragedia: le pessime condizioni meteorologiche e l’errore dei piloti che, senza essere corretti da terra, scambiarono le luci di un pontile degli impianti Saras con le illuminazioni della pista di Elmas.
Tre decenni abbondanti dopo la sciagura, nel luglio 2013, visti inutili gli appelli precedenti a portar via «parti di fusoliera, di carrelli, di timoni di coda» e altro materiale sparso, il Comune di Sarroch, proprietario dei terreni, si decise a intimare formalmente all’Alitalia, che già nel lontano 1994 aveva incorporato l’Ati subentrando in tutto e per tutto alla vecchia compagnia, a provvedere a proprie spese alla «rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti abbandonati in località “Conca d’Oru”». Al che l’Alitalia si era opposta sostenendo di essere sì subentrata nell’assunzione dei debiti dell’Ati ma non anche in tutto il resto. No, ha risposto il Consiglio di Stato: «Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni». Ancora più curioso, come sottolinea il giornale online della pubblica amministrazione ilquotidianodellapa.it, il secondo motivo di opposizione. E cioè «l’assenza di un accertamento della responsabilità in capo ai proprietari delle aree interessate dallo spargimento dei rottami» Traduzione: come mai la magistratura non ha indagato sulle colpe nella mancata rimozione di tutto il materiale sparpagliato dall’aereo precipitato di chi risulta avere la proprietà del terreno?
Spargimento di rifiuti. Domanda respinta. È «insussistente il nesso causale tra la condotta del proprietario dei terreni sul quale il velivolo è precipitato (nella specie: il Comune) e il danno». E meno male… «La modalità degli eventi e l’assoluta inevitabilità» escludono che i titolari delle aree interessate «potessero essere coinvolti nella responsabilità riguardante lo “spargimento dei rifiuti”». Decisa a non pagare, Alitalia si era appellata pure alla «vetustà» dei rottami. Come a dire: sono lì da così tanto tempo da rendere di fatto quei rottami aerei «res derelictae usucapite» dai proprietari dei terreni. Cose abbandonate diventate per usucapione di proprietà dei padroni delle aree. Una tesi a dir poco stralunata. E bocciata (meno male) dal Supremo consesso della giustizia amministrativa.
Resta una domanda: è mai possibile che una sentenza possa arrivare 36 anni (abbondanti) dopo il fatto?