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 2015  settembre 24 Giovedì calendario

ELETTIVITA’, FUNZIONI, ORGANI DI GARANZIA: ECCO COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE – 

ELETTIVITA’, FUNZIONI, ORGANI DI GARANZIA: ECCO COSA CAMBIA CON LE MODIFICHE – 
Cosa cambia nella riforma del Senato dopo l’accordo raggiunto ieri?
La novità più rilevante riguarda la scelta dei Senatori. Il nuovo testo lascia invariata la parte che prescrive che la durata del mandato coincida con quella degli organi delle istituzioni territoriali, ma apre la porta a un meccanismo che consente all’elettore di indicare i nuovi senatori, pur mantenendo l’elezione di secondo livello.
Dunque torna l’elezione diretta dei senatori?
No. Per quella occorrerà una legge ordinaria che dovrà essere «approvata da entrambe le Camere per regolare le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica».
Quali sono le altre novità?
La mediazione ha aumentato le funzioni del Senato, affidando a palazzo Madama la valutazione «sull’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori, delle politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni». Oltre a questo il nuovo Senato potrà esprimere «pareri sulle nomine di competenza del governo nei casi previsti dalla legge, verificare l’attuazione delle leggi dello Stato» e avrà «funzioni di raccordo fra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica».
Chi eleggerà i membri della Corte Costituzionale?
Il nuovo testo (emendato in Senato) prevede novità anche sul tema dell’elezione dei membri della Consulta. La Camera aveva stabilito che al Senato fosse sottratta questa competenza. Ora Palazzo Madama intende ripristinare per sé quella prerogativa. «La Corte Costituzionale - recita il testo dell’emendamento - è composta da 15 giudici, dei quali un terzo nominati dal presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature, ordinaria ed amministrativa, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica».
Quali sono i tempi previsti per l’approvazione definitiva del testo?
Contrariamente a quanto accade per le leggi ordinarie, l’articolo 138 della Carta stabilisce che per attuare una modifica Costituzionale occorra la doppia lettura di Camera e Senato, prima con la maggioranza semplice e poi con quella assoluta. Detto questo finché il testo non sarà stato approvato identico da entrambi i rami del parlamento non si potrà parlare di seconda lettura. Tra i due voti la Costituzione prescrive che intercorra un periodo minimo di tre mesi. Inoltre, anche in caso di approvazione, il testo potrebbe essere sottoposto al vaglio di un referendum confermativo: per indirlo basta che venga proposto da un quinto dei membri di una delle due Camere, da cinque consigli regionali o da 500mila elettori.
Quando andrà a regime la riforma?
La norma transitoria affida ai consiglieri regionali il compito di eleggere i senatori, in attesa del successivo passaggio elettorale di ogni singola regione, quando si applicherà la nuova norma. Ma questa norma potrebbe essere modificata. Per ora il calendario dell’entrata in vigore dell’elezione da parte dei cittadini sarebbe questo: novembre 2018 Basilicata; 2019 Piemonte, Emilia-Romagna, Abruzzo, Calabria, Sardegna; 2020 Liguria, Veneto, Toscana, Umbria, Marche, Campania, Puglia; 2022 Sicilia; Lombardia, Molise, Lazio nel 2023. Valle d’Aosta e Friuli Venezia-Giulia già nel 2018 o anche loro nel 2023, a seconda della promulgazione della legge elettorale.