Corriere della Sera 16/9/2015, 16 settembre 2015
ARTICOLO 104 –
Nel regolamento del Senato è l’articolo che disciplina i rapporti tra Palazzo Madama e Montecitorio sull’approvazione dei disegni di legge. Stabilisce che se un testo approvato dal Senato viene emendato dalla Camera, a quel punto Palazzo Madama discute e delibera «soltanto sulle modificazioni» apportate. Da lì in poi, gli emendamenti vengono considerati solo se sono «in diretta correlazione» con quelli della Camera.