Cristiana Mangani, il Messaggero 15/8/2015, 15 agosto 2015
CASSAZIONE: È REATO OBBLIGARE LA MOGLIE AD AVERE RAPPORTI LA PRIMA NOTTE DI NOZZE
LE MOTIVAZIONI
ROMA Potrebbe sembrare una sentenza di diversi secoli fa. Invece riguarda i giorni nostri. In particolare una coppia alle prese con lo ius primae noctis. La Cassazione è stata costretta a intervenire per spiegare a un coniuge violento che il diritto di “consumare” la prima notte di nozze non è previsto da alcuna legge. E che se si costringe la moglie ad avere rapporti contro la sua volontà, l’accusa è di violenza sessuale. Ad affermare questo principio è la motivazione di una sentenza emessa dai Supremi giudici, che ha sgombrato il campo dal dubbio giuridico in merito, appunto alla possibilità di violenza sessuale fra coniugi, anche se la costrizione avvenga durante la prima notte di nozze. Un discorso che ai più può sembrare ovvio, ma che di fatto non lo è. Esistono ancora uomini che pretendono l’adempimento dei doveri coniugali con o senza la volontà della compagna, convinti di poter vantare un diritto alla prestazione sessuale per il solo fatto di aver contratto matrimonio.
GLI OBBLIGHI
Gli ermellini si sono pronunciati così nel caso di una coppia romana - lui 43 anni, tecnico informatico, e lei 29 anni, disoccupata - che si era sposata nella primavera del 2010. Durante la prima notte di matrimonio, l’uomo aveva obbligato la moglie ad avere rapporti sessuali. La donna (che tra l’altro in quei giorni aveva il ciclo) si era rifiutata, ma era stata fisicamente costretta dal marito. Il matrimonio si è poi rivelato un incubo e si è concluso dopo tre mesi di vita coniugale. Subito dopo, però, la donna aveva sporto querela per violenza sessuale. I giudici di primo grado hanno deciso che il marito andava condannato a un anno e otto mesi di reclusione, condanna poi confermata in appello.
Ora sono arrivate le motivazioni della Cassazione. «Se è vero che l’unione matrimoniale si fonda anche sui doveri di soddisfazione sessuale reciproca - scrivono i giudici - è altrettanto vero che l’articolo 609 bis del codice penale vieta qualsiasi forma di costringimento idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale». L’avvocato Gianluca Arrighi, difensore della donna, ha spiegato: «Il rifiuto di un coniuge a consumare rapporti sessuali con l’altro, se reiterato ed ingiustificato, è una condotta valutabile soltanto ai fini di un eventuale addebito della separazione, ma non può mai giustificare atti di violenza. La Cassazione ribadisce un principio fondamentale e inviolabile».