Francesco Ninfole, MilanoFinanza 11/7/2015, 11 luglio 2015
I VERI RISCHI DEL BAIL-IN
Depositanti e piccoli risparmiatori hanno iniziato a conoscere il significato del bail-in, lo strumento con cui azionisti e creditori parteciperanno alle perdite per il dissesto di una banca, il cui costo non ricadrà più sui contribuenti (come avvenuto in molti Paesi ma non in Italia). I clienti dovranno essere informati sui nuovi rischi, che però riguarderanno soprattutto gli strumenti più rischiosi.
Le probabilità di perdite scendono sensibilmente per gli altri strumenti, fino ad annullarsi per i depositi sotto 100 mila euro, che resteranno intoccabili. Quali sono le regole del bail-in e quali sono i rischi reali per azionisti e obbligazionisti? Ecco le risposte di Banca d’Italia.
1 Che cos’è la risoluzione di una banca?
Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti (le autorità di risoluzione) che, attraverso l’utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla direttiva europea Brrd, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, depositi e servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e a liquidare le parti restanti. L’alternativa alla risoluzione è la liquidazione. In particolare, in Italia continuerà a poter essere applicata la liquidazione coatta amministrativa disciplinata dal Tub, quale procedura speciale per le banche e gli altri intermediari, sostitutiva del fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.
2 Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?
Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio, quando, a causa di perdite, l’intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale); b) non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell’intermediario; c) sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere depositanti e clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell’interesse pubblico.
3 Quali sono gli strumenti di risoluzione?
Le autorità di risoluzione potranno: vendere una parte dell’attività a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un’entità (bridge bank) gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (bad bank) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. L’intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario. L’attivazione dell’intervento pubblico richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l’applicazione di un bail-in almeno pari all’8% del totale del passivo.
4 Che cosa è il bail-in?
Il bail-in è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni previste, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.
5 Quali sono le passività escluse dal bail-in?
Sono completamente esclusi dall’ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale: 1) i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100 mila euro; 2) le passività garantite, inclusi i covered bond e altri strumenti garantiti; 3) le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito; 4) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni; 5) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni; 6) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare. Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l’applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione Ue. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5% del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8% delle passività totali.
6 Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?
Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni (per ricapitalizzare la banca) e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un’obbligazione bancaria potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l’autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria. L’ordine di priorità per il bail-in è il seguente: 1) gli azionisti; 2) i detentori di altri titoli di capitale; 3) gli altri creditori subordinati; 4) i creditori chirografari; 5) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100 mila euro; 6) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Le misure si applicheranno anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori. È, dunque, necessario che gli investitori facciano estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. Alla clientela al dettaglio che intende sottoscrivere titoli della banca dovrebbero essere offerti innanzitutto certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia invece delle obbligazioni, soggette a bail-in. Allo stesso tempo, le banche dovranno riservare gli strumenti di debito diversi dai depositi agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti. Le banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla clientela.
7 Cosa rischiano i depositanti?
I depositi fino a 100 mila euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono esclusi dal bail-in. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche. Anche per la parte eccedente i 100 mila euro, i depositi delle persone fisiche e delle pmi ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale. I depositi al dettaglio eccedenti i 100 mila euro possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l’8% del totale delle passività.
8 Da quando sarà applicabile il bail-in?
In Italia la completa applicazione del bail-in è prevista solo a partire dal 2016; tuttavia, la svalutazione o la conversione delle azioni e dei crediti subordinati sarà applicabile già da quest’anno, se necessaria per evitare un dissesto. Gli orientamenti sulla disciplina sugli aiuti di Stato adottati nel 2013 dalla Commissione Ue già prevedono il coinvolgimento di azionisti e creditori subordinati prima di un eventuale supporto pubblico.
Francesco Ninfole, MilanoFinanza 11/7/2015