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 2015  giugno 17 Mercoledì calendario

LUSSEMBURGO

Il codice di Schengen permette agli Stati membri la reintroduzione temporanea dei controlli alle frontiere nel caso di una seria minaccia alla sicurezza interna o per problemi di ordine pubblico. Tuttavia si tratta di una misura con carattere eccezionale e di durata limitata.

Per eventi previsti, come ad esempio il recente G7 di Elmau, in occasione del quale Berlino ha chiuso temporaneamente i propri confini, uno Stato membro deve notificare agli altri Paesi Ue e alla Commissione, in anticipo, la propria intenzione.

Tuttavia, per quei casi in cui è richiesta un’azione urgente, lo Stato può reintrodurre i controlli ai confini con effetto immediato, a patto che assicuri che il carattere della misura è eccezionale, e che il principio della "proporzionalità" venga rispettato. La capitale dovrà poi notificare a Bruxelles entro una settimana dall’entrata in vigore della misura.

La reintroduzione dei controlli alle frontiere, in principio è limitata a 30 giorni. E la durata di qualsiasi blocco dovrebbe essere limitata al minimo necessario per una risposta alla minaccia.

D’altra parte la Commissione valuta le decisioni che le vengono notificate, e se considera che uno Stato membro stia violando una legge europea, l’esecutivo Ue può intraprendere un’azione formale contro le autorità del Paese, chiedendo loro di limitare l’effetto della misura ad una certa data o persino portandole di fronte alla Corte di Giustizia europea.

L’abolizione dei controlli alle frontiere interne non riguarda però l’esercizio dei poteri di polizia dello Stato membro, e l’esercizio di questi poteri non è da considerare l’equivalente di controlli alle frontiere. In virtù di questo, i Paesi possono impiegare le proprie forze di polizia per condurre controlli a campione.