Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Il Sole 24 Ore 14/3/2015, 14 marzo 2015
L’ANZIANITÀ DEI PATRIMONI EVITA SPIEGAZIONI
Con la circolare 10/E l’agenzia delle Entrateha fornito diverse risposte. Ecco, di seguito, 20 aspetti, suddivisi tra i diversi temi.
Residenza voluntary internazionale
Data rilevante: non è necessario che il contribuente sia residente nel momento in cui presenta l’istanza; è rilevante invece il fatto che sia stato residente in Italia negli anni interessati dalla procedura.
Residenza secondo i criteri fiscali: si deve dare peso alle circostanze sostanziali anziché a quelle formali. In tal senso vanno considerati residenti anche soggetti non residenti con centro degli interessi in Italia o italiani iscritti all’Aire ma privi dei requisiti per essere considerati residenti all’estero.
Soggetti interposti
Interposto fittizio: non rileva, come nel caso della società black list priva di struttura. È una piena conferma delle precedenti istruzioni sullo scudo fiscale.
Disclosure dell’interposto: può presentare l’istanza anche chi, come interposto, aveva la disponibilità di fondi di terzi. È da valutare se questa apertura possa ricomprendere il caso della persona fisica che detiene conti esteri su incarico di una società italiana, consentendo un’esclusione dalla percezione dei dividendi.
Cointestatari
Disclosure per tutti: l’istanza va presentata pro quota da tutti i soggetti cointestatari, anche in presenza di una semplice delega a operare sui conti.
Prova contraria: se la disclosure viene fatta integralmente (o comunque in percentuale diversa) da uno dei cointestatari, occorre che l’imputazione integrale delle attività sia idoneamente documentata. Si può quindi ritenere che la relazione di accompagnamento, in molti casi, potrebbe semplicemente spiegare che il delegato non ha diritti, ma solo compiti di sostituzione del titolare in casi di necessità.
Attività regolarizzabili
Gioielli e opere d’arte: sono espressamente richiamati tra le attività rilevanti, ma occorre capire come possano essere “imputati” temporalmente, ossia attribuiti ad anni precedenti o compresi nel periodo di disclosure;
Imponibili nazionali: è confermato che per la completezza della domanda occorre indicare (in caso di sanatoria internazionale) anche i maggiori imponibili derivanti da violazioni domestiche.
Paese rilevante
Criterio di occultamento: il paese da considerare ai fini della disclosure, nei casi di intestazione indiretta, è quello del veicolo che è stato costituito per occultare la detenzione. Se per esempio una società interposta è black list e l’attività è in paesi collaborativi, la disclosure deve essere fatta con riferimento allo stato black list;
Conti svizzeri: a completamento del criterio appena enunciato, va precisato che se la localizzazione delle attività già di per sé costituisce un occultamento, la localizzazione del veicolo non rileva più. Il risultato pratico è che nel caso tipico di conti correnti svizzeri intestati a società black list (per evitare l’euroritenuta) si procederà a sanare la posizione con riguardo alla Svizzera, con i benefici che ne conseguono.
Documentazione
Attività già presenti in periodi non più accertabili: un’affermazione molto utile della circolare precisa che per le attività detenute all’estero senza soluzione di continuità prima degli anni interessati dalla disclosure, e quindi in periodi non più accertabili, sarà sufficiente documentare l’esistenza, senza dover spiegare l’origine delle somme.
Rendimenti delle attività finanziarie
Presunzione del Dl 167/90: se il contribuente avrà la reale impossibilità di produrre la documentazione estera, i rendimenti saranno calcolabili con la presunzione dell’articolo 6 del Dl sul monitoraggio (tasso ufficiale di rendimento).
Forfait per tutti gli anni e criteri di valorizzazione: l’opzione per la determinazione forfetaria dei rendimenti si deve applicare a tutti i periodi oggetto di sanatoria e per la determinazione delle consistenze si dovrà tener conto delle regole di valorizzazione ai fini del quadro RW applicabili nell’anno di detenzione;
Calcolo della media delle consistenze: si sommano le consistenze finali di tutti gli anni interessati dalla disclosure e si divide per il numero degli anni. Non si tiene conto di eventuali cointestazioni, quindi le somme imputabili a più soggetti vanno considerate integralmente nel calcolo.
Cause ostative
Avvio di indagini finanziarie rivolte agli intermediari: non impedisce l’accesso alla procedura di collaborazione;
Cause riferite a un solo periodo o a imposte diverse da quelle previste dalla normativa della disclosure: è possibile la disclosure per tutti gli altri anni e nessuna limitazione è applicabile se l’istruttoria è relativa a tributi diversi rispetto a quelli della procedura.
Cause non rilevanti: se eventuali accertamenti (o altre cause ostative) riguardano solo un comparto (nazionale o internazionale) la sanatoria per l’altro comparto è ancora possibile, così come la definizione degli accertamenti, ein generale la rimozione delle cause ostative, consente l’accesso alla disclosure.
Aspetti connessi
Soggetti collegati e liquidazione imponibili: per i soggetti collegati la circolare fa riferimento alla richiesta di «sintetiche informazioni», cosa che potrebbe avere una valenza tranquillizzante, ma nelle esemplificazioni si limita a riportare le casistiche già evidenziate nelle istruzioni ai modelli di richiesta di accesso. Inoltre dal 2012 si richiedono i dati per liquidare Ivafe e Ivie.
Sanzioni RW
Pluralità di paesi: se le attività riguardano stati diversi, l’analisi deve essere fatta anno per anno; nel caso black list, occorre quindi considerare anche gli anni meno recenti, dal 2004 al 2009. Rimpatrio giuridico: la riduzione delle sanzioni al 50 per cento si applica anche se le attività vengono affidate in gestione o amministrazione a intermediari residenti.
Primo Ceppellini e Roberto Lugano, Il Sole 24 Ore 14/3/2015