Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore 21/2/2015, 21 febbraio 2015
LICENZIAMENTI COLLETTIVI, ALT AL REINTEGRO
ROMA
I licenziamenti collettivi per riduzione di personale “restano” nel Dlgs che riscrive l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (quindi la tutela sarà monetaria, come per i licenziamenti economici individuali, e non più il reintegro). Si chiarisce che le “tutele crescenti” varranno anche in caso di conversione dei contratti a termine e di stabilizzazione degli apprendisti (successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina). Gli accordi collettivi aziendali potranno modificare il “tetto” del 20% di utilizzo dei contratti a termine (oggi la soglia può essere modificata solo dalla contrattazione nazionale). Dal 1° maggio arriva un nuovo sussidio contro la disoccupazione involontaria (si chiamerà Naspi) e, dopo anni di dibattiti e modifiche legislative, si ridefinisce il perimetro delle tipologie contrattuali, e si riscrive lo Statuto dei lavoratori, e l’articolo 2103 del Codice civile, sulle mansioni.
Il Consiglio dei ministri, ieri, ha varato in via definitiva i primi due Dlgs attuativi del Jobs, mandando di fatto in soffitta per i nuovi assunti l’attuale articolo 18 (già modificato nel 2012 da Elsa Fornero). L’Esecutivo ha anche approvato in via preliminare i Dlgs con il riordino dei contratti e le disposizioni in materia di conciliazione vita-lavoro.
Sul fronte dei licenziamenti collettivi non sono stati accolti i pareri delle commissioni parlamentari che chiedevano al Governo di reintrodurre la reintegra: in questo modo si sarebbe creata «una ingiustificata disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per i licenziamenti individuali per giustificato motivo di natura economica per i quali è prevista la generale tutela indennitaria», è scritto nella relazione tecnica stilata dal ministero del Lavoro.
L’articolo 18 quindi cambia per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Per i licenziamenti ingiustificati il pagamento di un indennizzo economico crescente, in base all’anzianità di servizio, diventa la regola. Vale per i licenziamenti economici individuali e collettivi (almeno 5 nell’arco di 120 giorni) e per la gran parte dei licenziamenti disciplinari. La reintegra nel posto di lavoro resta per i licenziamenti discriminatori e nulli intimati in forma orale, nonché per i licenziamenti disciplinari in cui viene accertata l’insussistenza del fatto materiale contestato. Il risarcimento economico sarà pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mesi.
Viene incentivata la conciliazione per evitare il contenzioso giudiziario: il datore di lavoro offre un indennizzo pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di 18 mensilità, esente da tassazione. Il lavoratore accettandolo rinuncia alla causa. Altra novità, il nuovo ammortizzatore Naspi, che prende il posto delle vecchie Aspi e mini-Aspi. La tutela si applicherà in caso di disoccupazione involontaria che si verifica dal 1° maggio, a condizione che il lavoratore abbia almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni e 18 giornate effettive di lavoro nell’ultimo anno. L’importo massimo è di 1.300 euro, dopo 4 mesi importo ridotto del 3% al mese, avrà una durata di 2 anni, che diventano 18 mesi nel 2017. Una volta scaduta la Naspi, per chi ancora non ha trovato impiego e si trova in condizioni di necessità per quest’anno è riconosciuto l’Asdi: per una durata di 6 mesi ed importo pari al 75% della Naspi. Per i collaboratori iscritti alla gestione separata Inps, se perdono il lavoro avranno l’assegno di Dis-col, a condizione che possano vantare tre mesi di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di disoccupazione.
Passando poi al riordino dei contratti, lo schema di Dlgs modifica la disciplina sulle collaborazioni: dall’entrata in vigore del provvedimento non si potranno fare nuove Cocopro, quelle in essere (siano esse a progetto, coordinate o continuative o partita Iva) proseguiranno fino a scadenza, ma se avranno le caratteristiche del lavoro subordinato (contenuto ripetitivo, organizzate dal datore di lavoro) dovranno essere trasformate. Quelle autentiche vengono confermate. Viene incrementato il tetto dell’importo per il lavoratore dei voucher per il lavoro accessorio fino a 7mila euro, per il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing) viene esteso il campo di applicazione con l’eliminazione delle causali, ma viene posto un tetto del 10% sul totale dei dipendenti a tempo indeterminato dell’impresa che vi fa ricorso. Per il part time, vengono definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni nel contratto collettivo, il datore può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare e le parti possono pattuire clausole elastiche (aggiustamento dell’orario di lavoro) o flessibili (variazione in aumento di orario nel part-time verticale o misto).
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Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci, Il Sole 24 Ore 21/2/2015