Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2014  settembre 16 Martedì calendario

FERIE, IL NODO È IL DEPOSITO DEGLI ATTI

ROMA
Né aperture né retromarce. Né passi avanti né indietro. Sulle ferie dei magistrati, il ministro della Giustizia Andrea Orlando non si è smosso da quanto aveva dichiarato la settimana scorsa, cioè da un impegno (assunto «su mandato del Consiglio dei ministri») ad «approfondire» il tema, tenendo conto della «specificità» della funzione giurisdizionale, ed eventualmente a presentare un emendamento in sede di conversione in legge del decreto. Un emendamento per garantire l’«effettività» delle ferie delle toghe, ridotte da 45 a 30 giorni. Il che significa rivedere la norma vigente secondo cui durante la sospensione feriale – oggi dal 1° agosto al 15 settembre, periodo ridotto al 6-31 agosto con il decreto – non si sospendono anche i termini per il deposito dei provvedimenti.
Il guardasigilli – reduce da un incontro con i vertici dell’Anm – non era voluto scendere in dettagli, ma aveva ed ha ben chiaro che il problema è appunto quello della sospensione dei termini per il deposito dei provvedimenti, finora esclusa. Il decreto appena pubblicato in Gazzetta, non lo risolve. L’articolo 16, dopo aver ridotto la sospensione feriale dei termini nonché le vacanze dei magistrati e aver rinviato al 2015 la vigenza delle nuove norme, aggiunge che gli organi di autogoverno dovranno prevedere «le misure organizzative conseguenti all’applicazione dei commi precedenti». Una previsione non molto chiara, che scarica sull’autogoverno la responsabilità di scelte spettanti invece al Parlamento, perché destinate a un probabile effetto boomerang. Se, infatti, l’obiettivo dichiarato da Matteo Renzi con la riduzione delle ferie è quello di velocizzare la giustizia (facendo più udienze, producendo più provvedimenti), il risultato concreto potrebbe essere opposto.
Le norme vigenti (come interpretate da una giurisprudenza costante e risalente) stabiliscono che la sospensione dei termini feriali non vale per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali. Quindi, il giudice che ha udienza il 30 luglio e si prende 30 giorni per depositare la sentenza, deve farlo entro il 31 agosto anche se nel frattempo va in vacanza. La sospensione vale invece per gli avvocati, per cui i termini per impugnare non decorrono dal 31 agosto ma dalla fine della sospensione feriale (oggi 15 settembre). Proprio in forza di questo regime si è sempre detto che i 45 giorni di ferie dei magistrati sono virtuali, perché in parte (15) utilizzati per scrivere i provvedimenti da depositare. Una conferma indiretta sta nel fatto che, in base all’articolo 90 dell’Ordinamento giudiziario, i magistrati fuori ruolo godono solo di 30 giorni di vacanza. Ecco perché, secondo l’Anm, se si riducono le ferie occorre una norma che sospenda i termini anche per il deposito dei provvedimenti, spostandoli in avanti, con il conseguente slittamento anche dei termini per impugnare. Il risultato sarebbe un allungamento dei tempi, non certo una diminuzione. Ma sarebbe l’unica strada per rendere effettive le ferie delle toghe, che su questo reclamano la «parità» con gli altri dipendenti pubblici (peraltro, i consiglieri di Area della quarta commissione del Csm hanno chiesto di aprire una pratica sulla questione).
Una grana per il premier Renzi, che dovrebbe smentire se stesso e quel che ha promesso all’opinione pubblica. Di qui la "tentazione" di scaricare, appunto, la decisione sul Csm. Che, con apposite circolari organizzative, dovrebbe invitare i capi degli uffici, ad esempio, a non fissare udienze oltre il 15 luglio (così da avere almeno due settimane per scrivere la sentenza), oppure a consentire sempre un termine più lungo per il deposito degli atti (sentenze ma anche provvedimenti sulla libertà personale). Una strada che avrebbe il "vantaggio" della flessibilità, poiché i capi degli uffici potrebbero valutare "caso per caso" mentre una modifica legislativa - anche se necessaria per superare il diritto vivente senza rischi - sarebbe più rigida, avendo carattere generale, e forse impopolare perché potrebbe essere percepita come un "inganno" rispetto allo slogan: meno ferie, giustizia più veloce.
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 16/9/2014