Cesare Maffi, ItaliaOggi 19/8/2014, 19 agosto 2014
L’ERGASTOLO A CHI FA QUESTE LEGGI
Il primo argomento che l’aula di Montecitorio affronterà alla riapertura settembrina riguarda la conversione in legge del decreto-legge n. 109, che proroga le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia. È l’ennesima conferma del pessimo stato della nostra legislazione. Sul piano politico, è insensato riproporre, ogni sei mesi, un decreto ricolmo d’impegni internazionali, senza mai svolgere una discussione esaustiva delle questioni connesse, anche per ovvi problemi di tagli della spesa, che dovrebbero investire pure lo specifico settore. Sul piano della scrittura normativa, ci sarebbe da inorridire, se non si fosse fatto il callo a ogni scempio: quindi, le stesse puntuali osservazioni provenienti dal comitato per la legislazione rischiano di restare inefficaci.
Qualche esempio basterà a chiarire quali orrori legislativi pratichino governo e Parlamento. L’art. 10, comma 1, proroga l’art. 10, comma 1, del precedente decreto-legge n. 2 di quest’anno (l’identità di numerazione dice da sé sola come si ripropongano intere leggi identiche), che a sua volta prorogava la disciplina dell’art. 6, commi 11, 12 e 13, dell’antecedente decreto-legge n. 227 del 2012. Anzi, prorogava altresì la disciplina prevista da quattro commi di due diversi articoli del decreto-legge n. 114 del 2013.
Il susseguirsi delle norme rischia di divenire inestricabile, posto che l’art. 6 del decreto-legge 227 del 2012, nei commi ripescati, rinvia a sette diverse disposizioni. Quanto alle previsioni del decreto-legge n. 114 del 2013 rimesse in gioco, basti qui citarne testualmente un solo periodo: «Alle spese per il funzionamento delle medesime strutture non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 14, e all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all’articolo 1, commi 141 e 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all’articolo 1, commi da 1 a 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101.»Tanto per completare il quadro, la «legge 15 luglio 2011, n. 111», testé citata, figurava riportata in Gazzetta Ufficiale come «legge 15 luglio 2011, n. 138».
La catena di rinvii si sviluppa, ammonisce il comitato per la legislazione, «attraverso una rete di richiami normativi difficilmente dipanabile, consolidatasi nel tempo». Il decreto che la Camera affronterà a settembre prevede pure un rinvio all’art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009 (si noti che ogni volta che viene citato un decreto-legge bisogna verificarne le modifiche apportate in sede di conversione in legge), in tema di personale.
Leggiamo questo comma: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applica anche al personale del Corpo della guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali di cui al presente decreto, che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal medesimo Corpo.»
È un comma dal tormentato passato, posto che l’art. 2268, comma 1, n. 1082), del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ne aveva disposto l’abrogazione. Successivamente il medesimo art. 2268, comma 1, n. 1082), modificato però dall’art. 5, comma 4, lett. a), del decreto-legge n. 102 del 2010, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2010, non aveva più previsto tale abrogazione.
Domanda: nell’intero mondo politico e burocratico romano, tolti forse due o tre componenti di uffici legislativi e un paio di consiglieri parlamentari, c’è qualcuno capace di districarsi in questa giungla?