http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235, 21 agosto 2013
LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 9
Art. 9
Cancellazione dalle liste per incandidabilita’ alle elezioni
regionali
1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per
le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali,
oltre alla documentazione prevista dall’articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e dall’articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23
febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle
leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla
dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante
l’insussistenza delle cause di incandidabilita’ di cui all’articolo
7.
2. Gli uffici preposti all’esame delle liste dei candidati, entro
il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste
stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione
sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga
comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell’ufficio,
la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di
incandidabilita’.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita’ sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la
condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata
proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti.
Note all’art. 9:
- Si riporta il testo dell’art. 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei
Consigli regionali delle Regioni a statuto normale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1968, n. 61:
«Art. 9. (Liste di candidati). Le liste dei candidati
per ogni collegio devono essere presentate alla cancelleria
del tribunale di cui al primo comma dell’articolo
precedente dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12
del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della
votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente,
compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
Le liste devono essere presentate:
a) da almeno 750 e da non piu’ di 1.100 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
b) da almeno 1.000 e da non piu’ di 1.500 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu’ di 100.000 abitanti e fino a
500.000 abitanti;
c) da almeno 1.750 e da non piu’ di 2.500 elettori
inscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu’ di 500.000 abitanti e fino a
1.000.000 di abitanti;
d) da almeno 2.000 e da non piu’ di 3.000 elettori
iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con piu’ di 1.000.000 di abitanti.
La firma degli elettori deve avvenire su apposito
modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome,
il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche’ il
nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e
deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art.
14 della L. 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il
comune nelle cui liste l’elettore dichiara di essere
iscritto.
Nessun elettore puo’ sottoscrivere piu’ di una lista di
candidati.
Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati
non superiore al numero di consiglieri da eleggere nel
collegio e non inferiore ad un terzo arrotondato alla
unita’ superiore.
Di tutti i candidati deve essere indicato cognome,
nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione
deve recare una numerazione progressiva secondo l’ordine di
presentazione.
E’ consentito presentare la propria candidatura in un
massimo di tre circoscrizioni purche’ sotto lo stesso
simbolo. L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore
dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle liste dei candidati, invia le liste stesse
all’ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore
successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le
candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia,
cosi’ modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
Con la lista dei candidati si deve presentare inoltre:
1) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei
singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della
dichiarazione di presentazione della lista, che ne
attestino l’iscrizione nelle liste elettorali di un comune
della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine
improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta,
rilasciare tali certificati;
2) la dichiarazione di accettazione della candidatura
di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con
dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco o da un
notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i
cittadini residenti all’estero, l’autenticazione della
firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o
consolare. La dichiarazione di accettazione della
candidatura deve contenere l’esplicita dichiarazione del
candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste
dal comma 1 dell’articolo 15 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali
di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun
candidato;
4) un modello di contrassegno, anche figurato, in
triplice esemplare. Non e’ ammessa la presentazione di
contrassegni identici o confondibili con quelli presentati
in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri
partiti o gruppi politici. Non e’ ammessa inoltre la
presentazione, da parte di chi non ha titolo, di
contrassegni riproducenti simboli o elementi
caratterizzanti di simboli che, per essere usati
tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono
trarre in errore l’elettore. Non e’ neppure ammessa la
presentazione di contrassegni riproducenti immagini o
soggetti religiosi.
La dichiarazione di presentazione della lista dei
candidati deve contenere l’indicazione di due delegati
autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di
persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata
dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio
e presso l’ufficio centrale circoscrizionale.».
- Si riporta il testo dell’art. 1 della legge 23
febbraio 1995, n. 43, recante "Nuove norme per la elezione
dei consigli delle regioni a statuto ordinario", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 1995, n. 46:
«Art. 1. 1. I consigli delle regioni a statuto
ordinario sono eletti a suffragio universale con voto
diretto personale, eguale, libero e segreto.
2. Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione sono eletti sulla base di liste provinciali
concorrenti, secondo le disposizioni contenute nella legge
17 febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni.
3. Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna
regione e’ eletto con sistema maggioritario, sulla base di
liste regionali concorrenti, nei modi previsti dagli
articoli seguenti. La dichiarazione di presentazione di
ciascuna lista regionale e’ effettuata presso la
cancelleria della corte d’appello del capoluogo della
regione nei termini di cui all’articolo 9 della legge 17
febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni. La
presentazione della lista regionale deve, a pena di
nullita’, essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali
presentate in non meno della meta’ delle province della
regione, con arrotondamento all’unita’ superiore. Tale
dichiarazione e’ efficace solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle
liste provinciali interessate. La presentazione della lista
regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori
pari a quello stabilito dall’articolo 9, comma 6, primo
periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n 533 .
In caso di scioglimento del consiglio regionale che ne
anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e in sede
di prima applicazione della presente legge, il numero
minimo delle sottoscrizioni previsto, per le liste
regionali, dal precedente periodo e, per le liste
provinciali, dall’articolo 9, secondo comma, della legge 17
febbraio 1968, n. 108 , e successive modificazioni, e’
ridotto alla meta’.
4. Ai fini di cui al comma 3, in ogni regione ove si
svolgono elezioni regionali, nei venti giorni precedenti il
termine di presentazione delle liste, tutti i comuni devono
assicurare agli elettori di qualunque comune la
possibilita’ di sottoscrivere celermente le liste dei
candidati, per non meno di dieci ore al giorno dal lunedi’
al venerdi’, otto ore il sabato e la domenica svolgendo
tale funzione anche in proprieta’ comunali diverse dalla
residenza municipale. Le ore di apertura sono ridotte della
meta’ nei comuni con meno di tremila abitanti. Gli orari
sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione
chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli
uffici. Gli organi di informazione di proprieta’ pubblica
sono tenuti ad informare i cittadini della possibilita’ di
cui sopra.
5. Ogni lista regionale comprende un numero di
candidate e candidati non inferiore alla meta’ dei
candidati da eleggere ai sensi del comma 3.
6. In ogni lista regionale e provinciale nessuno dei
due sessi puo’ essere rappresentato in misura superiore ai
due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario
si procede all’arrotondamento all’unita’ piu’ vicina.
7. Abrogato.
8. La presentazione delle liste provinciali dei
candidati di cui all’articolo 9 della legge 17 febbraio
1968, n. 108 , e successive modificazioni, deve, a pena di
nullita’, essere accompagnata dalla dichiarazione di
collegamento con una delle liste regionali di cui al comma
5; tale dichiarazione e’ efficace solo se convergente con
analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione
della lista regionale predetta. Le liste provinciali e la
lista regionale collegate sono contrassegnate dal medesimo
simbolo.
9. Piu’ liste provinciali possono collegarsi alla
medesima lista regionale. In tal caso, la lista regionale
e’ contrassegnata da un simbolo unico, ovvero dai simboli
di tutte le liste ad essa collegate.
10. Abrogato.
11. Alle liste regionali e ai relativi candidati si
applicano le disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della
legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, intendendosi sostituito l’ufficio centrale
regionale all’ufficio centrale circoscrizionale.
12. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9, primo
comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , e successive
modificazioni, in sede di prima applicazione della presente
legge le liste dei candidati devono essere presentate dalle
ore 8 del ventiseiesimo giorno alle ore 12 del
venticinquesimo giorno antecedente quello della
votazione.».
- Si riporta il testo dell’art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O.:
«Art. 7 (Redazione e stesura di atti pubblici). 1. I
decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti
pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche
promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non
deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,
acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti
leggibile.».
- Per il testo dell’art. 129 del decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, si veda la nota all’art. 5.