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 2013  agosto 21 Mercoledì calendario

LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 8



















Art. 8


Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilita’ alle cariche
regionali

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all’articolo 7,
comma 1:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno
dei delitti indicati all’articolo 7, comma 1, lettera a), b), e c);
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello
per la stessa imputazione, hanno riportato una condanna ad una pena
non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo,
dopo l’elezione o la nomina;
c) coloro nei cui confronti l’autorita’ giudiziaria ha applicato,
con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. La sospensione di diritto consegue, altresi’, quando e’ disposta
l’applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonche’ di cui
all’articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il
divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato
elettorale.
3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve le
diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine
della verifica del numero legale, ne’ per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa
di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione
non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo
l’impugnazione in punto di responsabilita’ e’ rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest’ultima ipotesi la sospensione cessa
di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto.
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la
sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del
capoluogo della Regione che ne da’ immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro
per gli affari regionali e il Ministro dell’interno, adotta il
provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento e’
notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al
competente consiglio regionale per l’adozione dei conseguenti
adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle
d’Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate,
rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della
commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di
Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la
durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno
pari all’indennita’ di carica ridotta di una percentuale fissata con
legge regionale.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell’interessato venga meno l’efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di
assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche’ con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati
nell’albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell’organo che
ha proceduto all’elezione, alla convalida dell’elezione o alla
nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate all’articolo 7, comma 1,
decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.



Note all’art. 8:
- Per il testo dell’articolo 4 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, si veda la nota all’art. 7.
- Si riporta il testo degli articoli 283, 284, 285 e
286 del codice di procedura penale:
"Art. 283. (Divieto e obbligo di dimora). 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato
luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice
che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di
dimora, il giudice prescrive all’imputato di non
allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu’ efficace controllo o
quando il comune di dimora abituale non e’ sede di ufficio
di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di
una frazione di quest’ultimo. Se per la personalita’ del
soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora
puo’ essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell’ambito della regione ove e’ ubicato il comune
di abituale dimora.
3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice
indica l’autorita’ di polizia alla quale l’imputato deve
presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove
fissera’ la propria abitazione. Il giudice puo’ prescrivere
all’imputato di dichiarare all’autorita’ di polizia gli
orari e i luoghi in cui sara’ quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorita’ le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puo’, anche con separato provvedimento,
prescrivere all’imputato di non allontanarsi
dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle
prescrizioni, il giudice considera, per quanto e’
possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell’ambito di una
struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e’ data in ogni caso
immediata comunicazione all’autorita’ di polizia
competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione."
"Art. 284. (Arresti domiciliari). 1. Con il
provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il
giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla
propria abitazione o da altro luogo di privata dimora
ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza.
2. Quando e’ necessario, il giudice impone limiti o
divieti alla facolta’ dell’imputato di comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo
assistono.
3. Se l’imputato non puo’ altrimenti provvedere alle
sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in
situazione di assoluta indigenza, il giudice puo’
autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal
luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per
provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una
attivita’ lavorativa.
4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria,
anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni
momento l’osservanza delle prescrizioni imposte
all’imputato.
5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in
stato di custodia cautelare.
5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli
arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato
di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il
quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme
piu’ rapide le relative notizie."
"Art. 285. (Custodia cautelare in carcere). 1. Con il
provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice
ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria
che l’imputato sia catturato e immediatamente condotto in
un istituto di custodia per rimanervi a disposizione
dell’autorita’ giudiziaria.
2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona
sottoposta a custodia cautelare non puo’ subire limitazione
della liberta’, se non per il tempo e con le modalita’
strettamente necessarie alla sua traduzione.
3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia
cautelare subita si computa a norma dell’articolo 657,
anche quando si tratti di custodia cautelare subita
all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione
ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma
dell’articolo 11 del codice penale."
"Art. 286. (Custodia cautelare in luogo di cura). 1. Se
la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in
stato di infermita’ di mente che ne esclude o ne diminuisce
grandemente la capacita’ di intendere o di volere, il
giudice, in luogo della custodia in carcere, puo’ disporre
il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio
psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti
necessari per prevenire il pericolo di fuga. Il ricovero
non puo’ essere mantenuto quando risulta che l’imputato non
e’ piu’ infermo di mente.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi
2 e 3."