http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235, 21 agosto 2013
LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 7
Art. 7
Incandidabilita’ alle elezioni regionali
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta
regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e
componente degli organi comunque denominati delle unita’ sanitarie
locali:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto
previsto dall’articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di
associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo
unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o
per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione,
l’esportazione, la vendita o cessione, nonche’, nei casi in cui sia
inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto,
il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti,
o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in
relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati
alla lettera a);
c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti,
consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316,
316-bis,316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma,
320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334,
346-bis del codice penale;
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla
pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o
piu’ delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
diversi da quelli indicati alla lettera c);
e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad
una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non
colposo;
f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto
indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro incarico con riferimento al quale l’elezione o la nomina e’ di
competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei
rispettivi presidenti e degli assessori regionali.
3. L’eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1 e’ nulla. L’organo che ha deliberato la
nomina o la convalida dell’elezione e’ tenuto a revocarla non appena
venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni stesse.
Note all’art. 7:
- Si riporta il testo dell’articolo 416-bis del codice
penale:
«Art. 416-bis. (Associazione di tipo mafioso). Chiunque
fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre
o piu’ persone, e’ punito con la reclusione da tre a sei
anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano
l’associazione sono puniti, per cio’ solo, con la
reclusione da quattro a nove anni. L’associazione e’ di
tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omerta’ che ne
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo
diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attivita’ economiche, di concessioni, di autorizzazioni,
appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o
vantaggi ingiusti per se’ o per altri. Se l’associazione e’
armata si applica la pena della reclusione da quattro a
dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a
quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti
hanno la disponibilita’, per il conseguimento della
finalita’ dell’associazione, di armi o materie esplodenti,
anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le
attivita’ economiche di cui gli associati intendono
assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto
o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di
delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono
aumentate da un terzo alla meta’. Nei confronti del
condannato e’ sempre obbligatoria la confisca delle cose
che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto
o che ne costituiscono l’impiego. Decadono inoltre di
diritto le licenze di polizia, di commercio, di
commissionario astatore presso i mercati annonari
all’ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti
ad esse inerenti nonche’ le iscrizioni agli albi di
appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il
condannato fosse titolare. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi
della forza intimidatrice del vincolo associativo
perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni
di tipo mafioso.».
- Si riportano i testi degli articoli 73 e 74 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255, S.O:
«Art. 73. (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma
1 - Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope). 1. Chiunque, senza
l’autorizzazione di cui all’articolo 17, coltiva, produce,
fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita,
cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri,
invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque
scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla
tabella I prevista dall’articolo 14, e’ punito con la
reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro
26.000 a euro 260.000.
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e’ punito
chiunque, senza l’autorizzazione di cui all’articolo 17,
importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o
comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per
quantita’, in particolare se superiore ai limiti massimi
indicati con decreto del Ministro della salute emanato di
concerto con il Ministro della giustizia sentita la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalita’
di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo
o al confezionamento frazionato, ovvero per altre
circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non
esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che
eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima
ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla
meta’.
2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui
all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che
altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni
indicate nelle tabelle I e II di cui all’articolo 14, e’
punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la
multa da euro 26.000 a euro 300.000.
2-bis. Abrogato
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva,
produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope
diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i
medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e
D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della
lettera e) del comma 1 dell’ articolo 14 e non ricorrono le
condizioni di cui all’articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta’.
5. Quando, per i mezzi, per la modalita’ o le
circostanze dell’azione ovvero per la qualita’ e quantita’
delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono
di lieve entita’, si applicano le pene della reclusione da
uno a sei anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000.
5-bis. Nell’ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai
reati di cui al presente articolo commessi da persona
tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su
richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero,
qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione
condizionale della pena, puo’ applicare, anziche’ le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica
utilita’ di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, secondo le modalita’ ivi previste. Con
la sentenza il giudice incarica l’Ufficio locale di
esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilita’. L’Ufficio
riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto
disposto dall’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto
2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita’ ha una durata
corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo’ essere disposto anche nelle strutture private
autorizzate ai sensi dell’articolo 116, previo consenso
delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi
allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, in deroga
a quanto previsto dall’articolo 54 del decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico ministero
o d’ufficio, il giudice che procede, o quello
dell’esecuzione, con le formalita’ di cui all’articolo 666
del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entita’
dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la
revoca della pena con conseguente ripristino di quella
sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e’ ammesso
ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il
lavoro di pubblica utilita’ puo’ sostituire la pena per non
piu’ di due volte.
6. Se il fatto e’ commesso da tre o piu’ persone in
concorso tra loro, la pena e’ aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si adopera per evitare che
l’attivita’ delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
anche aiutando concretamente l’autorita’ di polizia o
l’autorita’ giudiziaria nella sottrazione di risorse
rilevanti per la commissione dei delitti.
«Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14,
comma 1, e 38, comma 2 - Associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).
1. Quando tre o piu’ persone si associano allo scopo di
commettere piu’ delitti tra quelli previsti dall’articolo
70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle
sostanze di cui alla categoria III dell’allegato I al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento
n. 111/2005, ovvero dall’articolo 73, chi promuove,
costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione e’
punito per cio’ solo con la reclusione non inferiore a
venti anni.
2. Chi partecipa all’associazione e’ punito con la
reclusione non inferiore a dieci anni.
3. La pena e’ aumentata se il numero degli associati e’
di dieci o piu’ o se tra i partecipanti vi sono persone
dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
4. Se l’associazione e’ armata la pena, nei casi
indicati dai commi 1 e 3, non puo’ essere inferiore a
ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal
comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si
considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita’ di armi o materie esplodenti, anche se
occultate o tenute in luogo di deposito.
5. La pena e’ aumentata se ricorre la circostanza di
cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.
6. Se l’associazione e’ costituita per commettere i
fatti descritti dal comma 5 dell’articolo 73, si applicano
il primo e il secondo comma dell’articolo 416 del codice
penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite
dalla meta’ a due terzi per chi si sia efficacemente
adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre
all’associazione risorse decisive per la commissione dei
delitti.
8. Quando in leggi e decreti e’ richiamato il reato
previsto dall’articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n.
685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.».
- Per il testo dell’art. 51, commi 3-bis e 3-quater del
codice di procedura penale, si veda la nota all’art. 1.
- Si riportano i testi degli articoli 314, 316,
316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320,
321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, 334, 346-bis del
codice penale;
"Art. 314. (Peculato). Il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per
ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque
la disponibilita’ di danaro o di altra cosa mobile altrui,
se ne appropria, e’ punito con la reclusione da quattro a
dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi
a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di
fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso
momentaneo, e’ stata immediatamente restituita."
"Art. 316. (Peculato mediante profitto dell’errore
altrui). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un
pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni
o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o
ritiene indebitamente, per se’ o per un terzo, denaro od
altra utilita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni."
"Art. 316-bis. (Malversazione a danno dello Stato).
Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo
ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle
Comunita’ europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione
di opere od allo svolgimento di attivita’ di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalia’, e’ punito
con la reclusione da sei mesi a quattro anni."
"Art. 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a
danno dello Stato). Salvo che il fatto costituisca il reato
previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante
l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di
documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante
l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente,
per se’ o per altri, contributi, finanziamenti, mutui
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti
pubblici o dalle Comunita’ europee e’ punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma
indebitamente percepita e’ pari o inferiore a 3999,96 euro
si applica soltanto la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822
euro. Tale sanzione non puo’ comunque superare il triplo
del beneficio conseguito."
"Art. 317. (Concussione). Il pubblico ufficiale che,
abusando della sua qualita’ o dei suoi poteri, costringe
taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un
terzo, denaro o altra utilita’ e’ punito con la reclusione
da sei a dodici anni."
"Art. 318. (Corruzione per l’esercizio della funzione).
Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se’ o
per un terzo, denaro o altra utilita’ o ne accetta la
promessa e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni."
"Art. 319. (Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio). Il pubblico ufficiale che, per omettere o
ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo
ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se’ o per un
terzo, denaro od altra utilita’, o ne accetta la promessa,
e’ punito con la reclusione da quattro a otto anni."
"Art. 319-ter (Corruzione in atti giudiziari). Se i
fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per
favorire o danneggiare una parte in un processo civile,
penale o amministrativo, si applica la pena della
reclusione da tre a otto anni. Se dal fatto deriva
l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore
a cinque anni, la pena e’ della reclusione da quattro a
dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione
superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena e’ della
reclusione da sei a venti anni (1). (1) Articolo aggiunto
dalla legge 26 aprile 1990, n. 86."
"Art. 319-quater (Induzione indebita a dare o
promettere utilita’). 1. Salvo che il fatto costituisca
piu’ grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di
pubblico servizio che, abusando della sua qualita’ o dei
suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilita’
e’ punito con la reclusione da tre a otto anni.
2. Nei casi previsti dal primo comma, chi da’ o
promette denaro o altra utilita’ e’ punito con la
reclusione fino a tre anni."
"Art. 320. (Corruzione di persona incaricata di un
pubblico servizio). Le disposizioni degli articoli 318 e
319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico
servizio.
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non
superiore a un terzo."
"Art. 321. (Pene per il corruttore). Le pene stabilite
nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319,
nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo
320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e
319, si applicano anche a chi da’ o promette al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il
denaro od altra utilita’."
"Art. 322. (Istigazione alla corruzione). Chiunque
offre o promette denaro od altra utilita’ non dovuti ad un
pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico
servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi
poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nel primo comma
dell’articolo 318, ridotta di un terzo.
Se l’offerta o la promessa e’ fatta per indurre un
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio
ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole
soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta
di un terzo.
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilita’
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico
ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che
sollecita una promessa o dazione di denaro od altra
utilita’ da parte di un privato per le finalita’ indicate
dall’articolo 319."
"Art. 322-bis. (Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita’, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunita’ europee e di funzionari delle Comunita’ europee e
di Stati esteri). Le disposizioni degli articoli 314, 316,
da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano
anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita’ europee,
del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della
Corte dei conti delle Comunita’ europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a
norma dello statuto dei funzionari delle Comunita’ europee
o del regime applicabile agli agenti delle Comunita’
europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita’
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita’ europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei Trattati che istituiscono le Comunita’ europee;
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri
dell’Unione europea, svolgono funzioni o attivita’
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita’ e’ dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita’
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se’ o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un’attivita’ economica finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi."
"Art. 323. (Abuso di ufficio). Salvo che il fatto non
costituisca un piu’ grave reato, il pubblico ufficiale o
l’incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento
delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di
legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in
presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto
o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a
se’ o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero
arreca ad altri un danno ingiusto e’ punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
La pena e’ aumentata nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno un carattere di rilevante gravita’."
"Art. 325. (Utilizzazione d’invenzioni o scoperte
conosciute per ragione d’ufficio). Il pubblico ufficiale o
l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a
proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte
scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli
conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e che debbano
rimanere segrete, e’ punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516."
"Art. 326. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
ufficio). Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di
un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle
funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
qualita’, rivela notizie d’ufficio, le quali debbano
rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la
conoscenza, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l’agevolazione e’ soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a se’ o ad altri un
indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
di notizie d’ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e’
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
e’ commesso al fine di procurare a se’ o ad altri un
ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
a due anni."
"Art. 331. (Interruzione di un servizio pubblico o di
pubblica necessita’). Chi, esercitando imprese di servizi
pubblici o di pubblica necessita’, interrompe il servizio,
ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o
aziende, in modo da turbare la regolarita’ del servizio, e’
punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la
multa non inferiore a euro 516.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la
reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore
a euro 3.098.
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso
dell’articolo precedente."
"Art. 334. (Sottrazione o danneggiamento di cose
sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa).
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora
una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorita’ amministrativa e
affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il
proprietario di essa, e’ punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la
multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la
soppressione, la distruzione, la dispersione o il
deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa
affidata alla sua custodia.
La pena e’ della reclusione da un mese ad un anno e
della multa fino a euro 309, se il fatto e’ commesso dal
proprietario della cosa medesima non affidata alla sua
custodia."
"Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). 1.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con
un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico
servizio, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad
altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo
della propria mediazione illecita verso il pubblico
ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo
di un atto del suo ufficio, e’ punito con la reclusione da
uno a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi indebitamente da’ o
promette denaro o altro vantaggio patrimoniale.
3. La pena e’ aumentata se il soggetto che
indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri,
denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica
di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico
servizio.
4. Le pene sono altresi’ aumentate se i fatti sono
commessi in relazione all’esercizio di attivita’
giudiziarie.
5. Se i fatti sono di particolare tenuita’, la pena e’
diminuita."
- Si riporta il testo all’articolo 4 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,
a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
136" , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
2011, n. 226, S.O.:
«Art. 4. ( Soggetti destinatari). 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di
cui all’articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all’articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356;
c) ai soggetti di cui all’articolo 1;
d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato,
con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I,
titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli
284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice
nonche’ alla commissione dei reati con finalita’ di
terrorismo anche internazionale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita’ analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del
partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della legge n.
645 del 1952, in particolare con l’esaltazione o la pratica
della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f),
siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella
legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti
della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei
reati indicati nelle lettere precedenti. E’ finanziatore
colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni,
conoscendo lo scopo cui sono destinati;
i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o
persone che hanno preso parte attiva, in piu’ occasioni,
alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della
legge 13 dicembre 1989, n. 401.».