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 2013  agosto 21 Mercoledì calendario

LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 6















Art. 6


Divieto di assunzione e svolgimento di incarichi di Governo nazionale

1. Non possono ricoprire incarichi di governo, come individuati
dall’articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro
che si trovano nelle condizioni di incandidabilita’ previste
dall’articolo 1 per le cariche di deputato e senatore.
2. Coloro che assumono incarichi di governo hanno l’obbligo di
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
incandidabilita’ previste dall’articolo 1.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 e’ rimessa dall’interessato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prima di assumere le
funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro. La
dichiarazione e’ resa al Presidente del Consiglio dei Ministri dai
Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari
straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo le sentenze definitive di condanna
di cui all’articolo 1, sono immediatamente comunicate, a cura del
pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 del
codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e determinano la decadenza di diritto dall’incarico
ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la
decadenza riguardi quest’ultimo, del Ministro dell’interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di
incompatibilita’ previste da altre disposizioni di legge.



Note all’art. 6:
- Per il testo dell’art. 1 della legge 20 luglio 2004,
n. 215, si veda la nota alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell’attivita’ di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O:
«Art. 11. (Commissari straordinari del Governo). 1. Al
fine di realizzare specifici obiettivi determinati in
relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento
o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee
esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni
statali, puo’ procedersi alla nomina di commissari
straordinari del Governo, ferme restando le attribuzioni
dei Ministeri, fissate per legge.
2. La nomina e’ disposta con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Con il medesimo decreto sono determinati i
compiti del commissario e le dotazioni di mezzi e di
personale. L’incarico e’ conferito per il tempo indicato
nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Del
conferimento dell’incarico e’ data immediata comunicazione
al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale.
3. Sull’attivita’ del commissario straordinario
riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei
ministri o un ministro da lui delegato.».
- Per il testo dell’art. 665 del codice di procedura
penale, si veda la nota all’art. 3.