http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-12-31;235, 21 agosto 2013
LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 5
Art. 5
Accertamento ed operativita’ dell’incandidabilita’ in occasione delle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
1. L’accertamento della condizione di incandidabilita’ alle
elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilita’ e’ svolto, in occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall’ufficio elettorale circoscrizionale, sulla
base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della
condizione di incandidabilita’ di cui all’articolo 1, rese da ciascun
candidato ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione
soggettiva di incandidabilita’ sulla base di atti o documenti di cui
venga comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione
del diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l’articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.
104.
4. Qualora la condizione di incandidabilita’ sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2,
l’ufficio elettorale circoscrizionale o l’ufficio elettorale
nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei
candidati per i quali e’ stata accertata l’ incandidabilita’.
5. Qualora la condizione di incandidabilita’ sopravvenga o sia
accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la
condizione stessa viene rilevata dall’ufficio elettorale nazionale,
ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di
tale deliberazione, il Presidente dell’ufficio elettorale nazionale
da’ immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
6. Le sentenze definitive di condanna di cui all’articolo 1, emesse
nei confronti di membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia,
sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso
il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura penale,
all’ufficio elettorale nazionale, ai fini della dichiarazione di
decadenza.
Note all’art. 5:
- Per il testo dell’art. 46 del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda la nota
all’art. 2.
- Si riporta il testo dell’articolo 129 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "Attuazione
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al governo per il riordino del processo
amministrativo", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7
luglio 2010, n. 156, S.O:
«Art. 129 Giudizio avverso gli atti di esclusione dal
procedimento preparatorio per le elezioni comunali,
provinciali e regionali). 1. I provvedimenti immediatamente
lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al
procedimento elettorale preparatorio per le elezioni
comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia sono
impugnabili innanzi al tribunale amministrativo regionale
competente nel termine di tre giorni dalla pubblicazione,
anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se
prevista, degli atti impugnati.
2. Gli atti diversi da quelli di cui al comma 1 sono
impugnati alla conclusione del procedimento unitamente
all’atto di proclamazione degli eletti.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi
previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato
l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha
emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito,
che provvede a pubblicarlo sul sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o
negli atti di costituzione, l’indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax da valere per
ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L’udienza di discussione si celebra, senza
possibilita’ di rinvio anche in presenza di ricorso
incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del
ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il
ricorso principale.
6. Il giudizio e’ deciso all’esito dell’udienza con
sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso
giorno. La relativa motivazione puo’ consistere anche in un
mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti
delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare
proprie.
7. La sentenza non appellata e’ comunicata senza
indugio dalla segreteria del tribunale all’ufficio che ha
emanato l’atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni
dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di
decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo
difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta
elettronica certificata o fax, all’ufficio che ha emanato
l’atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli
eventuali controinteressati; in ogni caso, l’ufficio che ha
emanato l’atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante
affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all’uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale
pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami
per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per
avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le
parti costituite nel giudizio di primo grado la
trasmissione si effettua presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli
atti difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale
amministrativo regionale che ha emesso la sentenza di primo
grado, il quale provvede ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di
Stato, che provvede a pubblicarlo nel sito internet della
giustizia amministrativa e ad affiggerlo in appositi spazi
accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni
del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi
1 e 2.».
- Per il testo dell’art. 665 del codice di procedura
penale, si veda la nota all’art. 3.