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 2013  agosto 21 Mercoledì calendario

LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 3











Art. 3


Incandidabilita’ sopravvenuta nel corso del mandato elettivo
parlamentare

1. Qualora una causa di incandidabilita’ di cui all’articolo 1
sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo,
la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell’articolo 66 della
Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui
all’articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in
carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero
presso il giudice indicato nell’articolo 665 del codice di procedura
penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
2. Se l’accertamento della causa di incandidabilita’ interviene
nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche
nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente
alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera
interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica per
quest’ultimo l’assenza delle condizioni soggettive di
incandidabilita’ di cui all’articolo 1.



Note all’art. 3:
- L’art. 66 della Costituzione prevede che ciascuna
Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti
e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita’ e di
incompatibilita’.
- Si riporta il testo dell’articolo 665 del codice di
procedura penale:
«Art. 665. (Giudice competente). 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento e’ il giudice che lo ha
deliberato.
2. Quando e’ stato proposto appello, se il
provvedimento e’ stato confermato o riformato soltanto in
relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle
disposizioni civili, e’ competente il giudice di primo
grado; altrimenti e’ competente il giudice di appello.
3. Quando vi e’ stato ricorso per cassazione e questo
e’ stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, e’ competente il giudice di primo grado, se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile
ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel
comma 2 negli altri casi. Quando e’ stato pronunciato
l’annullamento con rinvio, e’ competente il giudice di
rinvio.
4. Se l’esecuzione concerne piu’ provvedimenti emessi
da giudici diversi, e’ competente il giudice che ha emesso
il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici
ordinari o giudici speciali, e’ competente in ogni caso il
giudice ordinario.
4-bis. Se l’esecuzione concerne piu’ provvedimenti
emessi dal tribunale in composizione monocratica e
collegiale, l’esecuzione e’ attribuita in ogni caso al
collegio.».