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 2013  agosto 21 Mercoledì calendario

LEGGE SEVERINO - ARTICOLO 2









Art. 2

Accertamento dell’incandidabilita’ in occasione delle elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
1. L’accertamento della condizione di incandidabilita’ alle
elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
2. L’accertamento dell’incandidabilita’ e’ svolto, in occasione
della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per
la loro ammissione, dall’ufficio centrale circoscrizionale, per la
Camera, dall’ufficio elettorale regionale, per il Senato, e
dall’ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle
dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della condizione
di incandidabilita’ di cui all’articolo 1, rese da ciascun candidato
ai sensi dell’articolo 46 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d’ufficio la
condizione di incandidabilita’ anche sulla base di atti o documenti
di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di
limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all’articolo 1.
3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova
applicazione l’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
4. Qualora la condizione di incandidabilita’ sopravvenga o sia
accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima
della proclamazione degli eletti, l’ufficio centrale
circoscrizionale, per la Camera, l’ufficio elettorale regionale, per
il Senato, e l’ufficio centrale per la circoscrizione Estero
procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti
del soggetto incandidabile.



Note all’art. 2:
- Si riporta il testo dell’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O:
«Art. 46. (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati,
qualita’ personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita
IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio
dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita’ di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita’ di studente;
u) qualita’ di legale rappresentante di persone fisiche
o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l’ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita’ di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di
concordato.».
- Si riporta il testo dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante
e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo
unico delle leggi recanti norme per la elezione della
Camera dei Deputati", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3
giugno 1957, n. 139, S.O:
«Art. 23. (L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 12). - Le
decisioni dell’Ufficio centrale circoscrizionale, di cui
all’articolo precedente, sono comunicate, nella stessa
giornata, ai delegati di lista.
Contro le decisioni di eliminazione di liste o di
candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla
comunicazione, ricorrere all’Ufficio centrale nazionale.
Il ricorso deve essere depositato entro detto termine,
a pena di decadenza, nella Cancelleria dell’Ufficio
centrale circoscrizionale.
Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette,
a mezzo di corriere speciale, all’Ufficio centrale
nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda
necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione,
a richiesta del Presidente dell’Ufficio centrale nazionale,
aggrega all’Ufficio stesso, per le operazioni di cui al
presente articolo, altri consiglieri.
L’Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni
successivi.
Le decisioni dell’Ufficio centrale nazionale sono
comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli Uffici
centrali circoscrizionali.».