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 2013  agosto 14 Mercoledì calendario

AFFIDAMENTO PIÙ EFFICACE DELLA GRAZIA

ROMA «Uno scenario nuovo», questa è la reazione alla notizia pubblicata ieri dal Sole 24 ore sulla via legale per l’«agibilità politica» di Silvio Berlusconi e rappresentata dall’affidamento in prova al servizio sociale che, in caso di esito positivo, «estingue la pena detentiva e ogni altro effetto penale», cioè ogni conseguenza negativa derivante automaticamente dalla condanna e, quindi, anche la decadenza e l’incandidabilità. Un effetto estintivo che le norme dell’ordinamento penitenziario prevedono per qualunque cittadino ammesso a scontare la pena in affidamento. E dunque anche di Berlusconi. Che però continua a chiedere scorciatoie.
Lo «scenario nuovo», osserva un giudice di Cassazione, non è che «l’applicazione dello Stato di diritto», che garantisce «l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge» e «prevede istituti che hanno cambiato il volto oppressivo dello Stato». Come l’affidamento in prova, una delle due misure alternative (l’altra è la detenzione domiciliare) con cui il Cavaliere può scegliere di scontare la condanna a 4 anni (di cui 3 condonati dall’indulto) per il reato di frode fiscale. Anche il Presidente della Repubblica, ieri, ha ricordato che «la normativa vigente esclude che Silvio Berlusconi debba espiare in carcere la pena detentiva irrogatagli e sancisce precise alternative, che possono essere modulate tenendo conto delle esigenze del caso concreto». Nonostante le limitazioni alla libertà personale, infatti, il leader del Pdl potrebbe essere autorizzato dal giudice a partecipare a riunioni politiche e a sedute parlamentari, fino alla decadenza dal seggio di senatore. Che è uno degli effetti penali derivanti dalla condanna (indipendentemente dalla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, sulla cui entità dovrà pronunciarsi la Corte d’appello). Ebbene, a differenza della detenzione domiciliare (e della grazia), l’affidamento in prova estingue anche gli effetti penali. Quindi, se il Cavaliere optasse per questa misura alternativa (ha tempo fino al 15 ottobre) e nei 9 mesi di prova (al netto degli sconti) dimostrasse una sorta di «revisione critica» (almeno accettando il verdetto di condanna), potrebbe garantirsi quell’«agibilità politica» che va reclamando dal Capo dello Stato (almeno fino al verdetto definitivo sull’interdizione, con cui si aprirebbe un’altra partita).
La legge è chiara sull’estinzione degli «effetti penali» della condanna, se l’affidamento va a buon fine. Non lo è sulla nozione di «effetti penali», che viene stirata o ristretta a seconda degli interessi. È ormai pacifico che rientrino in questa nozione la recidiva, la dichiarazione di delinquente abituale o professionale, l’impossibilità di concedere due volte la sospensione condizionale della pena, l’iscrizione al casellario giudiziale, l’impossibilità di partecipare a concorsi pubblici o di esercitare determinate attività. In una sentenza delle sezioni unite del ’94 (n.7) la Cassazione ha precisato che gli «effetti penali si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell’effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, "ope legis", dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto; per la natura sanzionatoria dell’effetto, ancorché incidente in un ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale o processuale», quindi anche nei rapporti civili o amministrativi.
Dunque non dovrebbero esserci problemi per l’incandidabilità, peraltro finora considerata da tutte le forze politiche un «effetto penale» della condanna. E tuttavia nel Pdl c’è chi obietta (anche per archiviare l’ipotesi dell’affidamento) che non sia una conseguenza diretta della condanna perché le Camere hanno voce in capitolo. E c’è chi dubita che abbia natura sanzionatoria. «È molto peggio di una sanzione penale» ribatte Valerio Tallini, docente di diritto costituzionale all’Università Luiss di Roma mentre il suo collega della sapienza, Massimo Luciani è più cauto perché, spiega, si potrebbe sostenere che «è finalizzata alla costruzione di un corretto rapporto di rappresentanza politica» per cui l’aspetto punitivo è secondario. Nessuno dubita, invece che, se Berlusconi scegliesse l’affidamento, visti gli effetti estintivi (sia pure rimessi alla valutazione del magistrato di sorveglianza a fine prova), la Giunta per le immunità dovrebbe sospendere la procedura in corso.