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 2013  luglio 12 Venerdì calendario

APPUNTI PER GAZZETTA - MAI PIU’ FIGLI DI SERIE A E DI SERIE B


ROMA - Scompare "la distinzione tra figli di serie A e di serie B, un grande segno di civiltà". Con queste parole il presidente del Consiglio, Enrico Letta, ha commentato l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto legislativo in materia di filiazione.
"Da oggi esistono solo figli senza aggettivi, - ha aggiunto il premier in conferenza stampa -. Finiscono drammi umani che ci sono stati nel passato".

Nella riunione di oggi, l’esecutivo ha dato il via libera al provvedimento, inviato così al Parlamento, di cui Repubblica.it aveva anticipato il contenuto nei giorni scorsi. Il testo, composto di 4 titoli, prevede la "modifica della normativa vigente al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento fra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi".

La norma introduce "il principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo" e conseguentemente "l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli ’legittimi" ed ai figli ’naturali" e la sostituzione degli stessi con quello di ’figlio’".








VIA LIBERA ALL’AUTORITA’ DEI TRASPORTI - Tra le decisioni odierne dell’esecutivo anche il via libera all’Autorità dei Trasporti. "E’ un tema importante -ha spiegato Letta -. Inizia l’iter che dovrà andare in Parlamento, perché c’è bisogno di regolare un settore privo di autorità di regolamentazione". "E’ lo strumento ideale - ha aggiunto il ministro dei Trasporti, Maurizio Lupi, - "per procedere alla liberalizzazione del mercato e per dare regolamento a un settore importante". Il Governo ha indicato anche i nomi dei tre componenti. "Proponiamo al Parlamento la nomina di Andrea Camanzi, come presidente, e di Barbara Marinali e Mario Valducci".

EMENDAMENTO SUI FARMACI ONCOLOGICI - Un’altra misura adottata dal Cdm riguarda l’approvazione di un emendamento da presentare alle Camere, sulla classificazione dei farmaci oncologici. La norma, ha spiegato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, prevede che "l’Aifa è tenuta a esaminare il dossier e chiudere l’iter" per l’immissione dei farmaci nel prontuario del Servizio Sanitario Nazionale "entro cento giorni" dall’immissione del farmaco in commercio a pagamento.

PROGETTO PER GLI INVESTIMENTI ESTERI -Tra i temi trattati oggi dal Consiglio dei Ministri anche un’iniziativa per l’attrazione di investimenti esteri: un progetto che dovrebbe chiamarsi "Destinazione Italia". Il presidente del Consiglio ha spiegato che "coinvolgerà diversi ministeri e sarà oggetto di una approvazione da parte del consiglio dei ministri a settembre, dopo il coinvolgimento di parti sociali e regioni e di tutti i soggetti che possano aiutare ad attrarre investimenti esteri in italia".


REPUBBLICA.IT DI QUALCHE GIORNO FA
ROMA - Mai più differenze tra i figli nati fuori o nel matrimonio. Il Consiglio dei ministri approverà nella prossima seduta un decreto legislativo che modifica la normativa in vigore per quanto riguarda i figli, con lo scopo di eliminare qualsiasi discriminazione ancora presente nel nostro ordinamento e garantendo la completa uguaglianza giuridica.

Le modifiche, proposte dal presidente del Consiglio, dai ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche Sociali, in accordo con il ministro dell’Economia, riguardano il codice civile, quello penale, quelli di procedura civile e penale e le leggi speciali in materia di filiazione e, in particolare, introducono il principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Vengono, dunque, eliminati tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali, sostituendoli appunto con la semplice dicitura di ’figlio’. Inoltre la norma prevede che la nascita di figli fuori dal matrimonio produca effetti, per quanto riguarda la successione, nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori.

Ma c’è di più: la nozione di ’potestà genitoriale’ viene sostituita con quella di ’responsabilità genitoriale’ e sono previste modifiche anche alle disposizioni del diritto internazionale privato in modo che possa essere attuato il principio dell’unificazione dello stato di figlio.

Gli articoli che saranno modificati. Questi gli articoli che subiranno probabilmente le modifiche:
- art. 18: riguardante i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, in particolare si segnala il comma 4, ai sensi del quale l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono decorsi cinque anni dalla nascita: dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione, l’interesse del figlio alla conservazione dello stato; l’azione rimane imprescrittibile solo per il figlio. La modifica recepisce la giurisprudenza della Corte Costituzionale sull’art. 244 del codice civile;
- art. 27: che reca modifiche all’art. 262 del codice civile; l’articolo si adegua ai principi delineati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.297 del 25 luglio 1996 con la quale era stata dichiarata l’illegittimità dell’articolo nella parte in cui non prevedeva che il figlio naturale, nell’assumere il cognome del genitore che lo ha riconosciuto, potesse ottenere dal giudice il riconoscimento del diritto a mantenere, anteponendolo o, a sua scelta, aggiungendolo a questo, il cognome precedentemente attribuitogli con atto formalmente legittimo, ove tale cognome fosse divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale;
- art. 28: in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, introducendo per l’autore del riconoscimento il termine di cinque anni per l’impugnazione decorrente dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita e, pertanto, dal momento in cui l’atto viene pubblicizzato, ritenendosi che oltre questo termine prevalga l’interesse del riconosciuto al mantenimento dello stato di figlio;
-artt. 39 e segg.: in attuazione del su menzionato principio dell’unicità dello stato di figlio, viene raggruppata in un unico titolo, il IX del libro I del codice civile, (artt. 316-371) la disciplina relativa ai diritti e doveri dei figli ed alla responsabilità genitoriale, sia nella fase per così dire "fisiologica" del rapporto genitoriale che in quella "patologica" in cui si dissolva il legame matrimoniale o di fatto tra i genitori ed il giudice sia chiamato ad omologare, prendere atto di accordi, ovvero dettare provvedimenti di affidamento e di mantenimento dei figli (attualmente la disciplina dei rapporti fra genitori e figli si rinviene anche nel titolo VI del I, che detta disposizioni in materia di matrimonio);
-art 42: l’introduzione del diritto degli ascendenti a mantenere "rapporti significativi" con i nipoti minorenni;
-art. 53: che introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori, che abbiano compiuto dodici anni o anche di età inferiore, se capace di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. Tale previsione tiene luogo di numerose sentenze della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS. UU. 21 ottobre 2009 n. 22238, Cass. 16 aprile 2007 n. 9094, Cass. 18 marzo 2006 n. 6081, Cass. 26 gennaio 2011, n. 1838, Cass. 4 dicembre 2012 n. 21662) che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi
-art. 69: che modifica l’art. 480 c. c. recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 1983 in merito alla decorrenza del termine decennale di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
-art. 71: che reca una modifica in materia di successione, prevedendo la soppressione del c. d. diritto di commutazione in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali (art. 537, terzo comma, ai sensi del quale "i figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongono. Nel caso di opposizione decide il giudice valutate le circostanze personali e patrimoniali").
-art. 88: che reca modifiche all’art. 803 del c. c. che viene riformulato tenendo conto dei principi contenuti nella sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 2000, che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui disponeva che in caso di sopravvenienza di figlio naturale la donazione poteva essere revocata solo se il riconoscimento era intervenuto entro due anni dalla donazione.


Manuela Villa: ’’Noi figli di serie C, legge buona ma tardiva’’

La figlia di Claudio Villa racconta 21 anni di battaglia legale per farsi riconoscere dal padre. Il dolore di sentirsi rifiutati dal papà ma anche dalla società tutta. La cantante su questo tema ha scritto "L’obbligo del silenzio’’ (Armando Curcio Editore)

Figli di serie B, Letta: "Finisce distinzione che ha generato drammi"
Manuela Villa: ’’Noi figli di serie C, legge buona ma tardiva’’

NON CI CREDO CHE I FIGLI SO’ TUTTI UGUALI (Manuela Villa)

CORRIERE.IT
ROMA - Un figlio è un figlio. Non importa più se è nato all’interno del matrimonio, fuori dal matrimonio, oppure è stato adottato. Non ci sarà più nessuna differenza, da ora in poi. Dai nostri codici legislativi, infatti, scompare del tutto ogni distinguo e rimane soltanto un’unica parola: figlio. Con i diritti uguali per tutti, per qualsiasi aspetto dell’esistenza. Una rivoluzione, visto che oggi in Italia un bambino su quattro è nato fuori dal matrimonio.
Questa legge, già approvata dai due rami del Parlamento alla fine dello scorso anno, avrà adesso il via libera del governo, al quale spettava il compito di dare attuazione a questa legge delega per la parificazione giuridica dei figli.
Il decreto legislativo, proposto dal presidente del Consiglio insieme con i ministri dell’Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, d’accordo con il ministero dell’Economia, è stato già esaminato nella riunione del preconsiglio dei ministri che si è svolta ieri e dovrebbe essere approvato definitivamente nella prossima riunione dell’Esecutivo.
Uno dei punti salienti di questa parificazione è senza dubbio quello che riguarda l’asse ereditario. Da ora in avanti i figli nati fuori dal matrimonio, così come quelli adottati, avranno gli stessi identici diritti dei figli che un tempo venivano definiti legittimi.
Ecco quindi che gli effetti successori dei figli di qualsiasi genere varranno nei confronti di tutti i parenti e non soltanto dei genitori.
Nella nuova normativa è prevista anche la sostituzione della nozione di «potestà genitoriale» con quella di «responsabilità genitoriale», oltre alla modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio di parità tra figli legittimi e naturali.
La maggior parte degli articoli contenuti nel testo di questo decreto legislativo recepiscono la giurisprudenza di questi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e vanno a modificare diversi articoli del nostro codice civile.
Fra questi c’è l’articolo 18 del testo (che modifica l’attuale articolo 244 del codice civile) e riguarda i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità, per cui l’azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono trascorsi cinque anni dalla nascita. Dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione l’interesse del figlio alla conservazione dello stato.
Poi c’è articolo 53 che non modifica articoli esistenti, ma introduce e disciplina le modalità dell’ascolto dei minori che abbiano compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano. In questo caso ci sono state numerose sentenze della Cassazione che hanno sottolineato come «il mancato ascolto dei minori costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi».
Alessandra Arachi

Articolo 30
E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

DA WIKIPEDIA
Figlio naturale
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In diritto si intende per figlio naturale il figlio procreato da genitori non uniti tra loro da vincolo matrimoniale (così come indicato dall’articolo 30 della Costituzione).

Nella versione originale del Codice Civile, il figlio naturale era identificato come figlio illegittimo, in contrapposizione al figlio legittimo (procreato cioè da persone unite tra loro in matrimonio) ma, a seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, tale definizione è stata abbandonata e la distinzione con i figli legittimi è venuta meno, salvo quanto previsto per quanto riguarda la costituzione legale del rapporto di filiazione [1].

In tal caso, infatti, un pieno rapporto giuridico di filiazione non si costituisce automaticamente, ma solo per effetto di un atto volontario del genitore (riconoscimento di figlio naturale) o di accertamento a opera del giudice (dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità). Ciò non significa che il solo fatto della procreazione non abbia rilevanza giacché essa è comunque fonte di responsabilità dei genitori (per quanto attiene il mantenimento per esempio).

La legge n. 219/2012 (che ora riconosce pienamente i rapporti di parentela tra i figli naturali e i parenti dei loro genitori) prevede l’unificazione dello stato giuridico di figlio, con totale eliminazione di ogni differenza tra figli legittimi, naturali e adottivi. Il completamento della riforma è affidato a decreti legislativi da adottare entro un anno.
Indice

1 Riconoscimento del figlio naturale
2 Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità
3 Limiti e casi particolari
4 Le impugnazioni
4.1 L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità
4.2 L’impugnazione per violenza
4.3 L’impugnazione per effetto d’interdizione giudiziale
4.4 Accoglimento dell’azione
4.5 Trasmissibilità dell’azione e provvedimenti in pendenza di giudizio
5 Voci correlate
6 Note
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni

Riconoscimento del figlio naturale
Ritratto del duca James Crofts, figlio illegittimo di re Carlo II d’Inghilterra.

Il riconoscimento del figlio naturale è una dichiarazione unilaterale di scienza con la quale una persona dichiara di essere padre o madre di un’altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita. Nel caso in cui sia già presente un riconoscimento, occorrerà prima far cadere la legittimità, con un’azione di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento. Il riconoscimento di figli incestuosi è ammesso sola previa autorizzazione del tribunale (per il riconoscimento dei figli incestuosi minorenni è competente il tribunale per i minorenni). Tuttavia il figlio incestuoso può agire in ogni caso per ottenere il mantenimento, l’istruzione o l’educazione e, se maggiorenne, e in stato di bisogno, gli alimenti. Per riconoscere un figlio naturale sono necessari i sedici anni di età (capacità d’agire speciale), salva autorizzazione del giudice, valutate le circostanze e avuto riguardo all’interesse del figlio. Prima di allora il figlio sarà affidato ad altre persone. Nel caso in cui il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, ma tardivamente (ovvero con un testamento o una dichiarazione apposita ricevuta dall’ufficiale dello stato civile o dal giudice tutelare o dal notaio) e il figlio abbia più di 14 anni sarà necessario anche il suo consenso, se minore di 14 anni è necessario il consenso dell’altro genitore. La mancanza di consenso può essere superata da un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore. (Vid. il sistema di riconoscimento del figlio in Diritto comparato [1]).
Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità

Da quando la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50/2006 ha ritenuto illegittimo l’articolo 274 del Codice Civile, il riconoscimento non è più un atto discrezionale del genitore naturale, ma è possibile costituire un rapporto giuridico di filiazione anche contro la volontà del genitore naturale che non riconosce il figlio. Il figlio ha cioè diritto di vedere costituito il proprio rapporto di filiazione portando la prova biologica in giudizio sulla paternità o maternità. L’articolo 274 prevedeva che fosse necessario valutare l’ammissibilità dell’azione in giudizio (fumus boni iuris) nonché valutare se il riconoscimento andasse a beneficio del figlio. Dopodiché la sentenza poteva essere impugnata fino all’ultimo grado di giudizio. Tutto ciò comportava una durata spasmodicamente lunga del caso, impedendo al figlio di vedere soddisfatto il suo diritto. Il genitore, che la dichiarazione giudiziale ha decretato come tale, sarà costretto a pagare ex tunc gli arretrati per mantenere il figlio.

Per la dichiarazione di paternità occorre la certezza della prova, restando l’onere della prova alla madre o figlio ricorrenti.
L’uomo può rifiutare, senza obbligo di motivazione o giusta causa, il test senza conseguenze legali (civili o penali) o nell’esito del procedimento di accertamento della paternità, anche nelle forme non invasive e prive di possibili effetti collaterali sulla salute.
Anche in presenza di un rifiuto del test che potrebbe essere valutata da alcuni come un’implicita ammissione della paternità, esistendo questo diritto al rifiuto, tecnicamente le dichiarazioni della donna sulla paternità del figlio hanno pari rilevanza processuale di quelle dell’uomo su possibili relazioni della donna con terzi, o che negano rapporti sessuali completi e quindi la possibilità del fatto contestato. Con dichiarazioni contrastanti, senza testimoni o altri riscontri probatori maggiori (come il test del DNA), non è possibile l’accertamento della paternità per insufficienza di prove.
Limiti e casi particolari

Il figlio naturale di persona unita in matrimonio (figlio adulterino) non può essere immesso nella casa familiare se non con autorizzazione del giudice che può concederla solo se sussiste il consenso del coniuge e dei figli legittimi con più di 16 anni e il consenso dell’altro genitore naturale (articolo 252). Per quanto attiene la potestà genitoriale, dopo la recente legge sull’affidamento condiviso, la potestà sarà esercitata da entrambi i genitori di comune accordo; in casi particolari, ovvero quando il giudice ritenga contrario all’interesse del figlio una situazione di questo tipo, il figlio verrà affidato a un solo genitore che eserciterà da solo la potestà. Nel caso di coppia non sposata, però, bisognerà tuttavia distinguere due casi (articolo 317 bis): quello del figlio che non ha mai convissuto con il genitore (e allora costui non eserciterà la potestà) o quello del figlio che ha convissuto ma oggi non convive più perché la coppia di fatto si è divisa. In tal caso il genitore eserciterà comunque la potestà salvo ci sia stato un affidamento individuale all’altro genitore. Quanto al cognome in caso di riconoscimento congiunto assume il cognome del padre; in caso di riconoscimento separato assume il cognome di chi l’ha riconosciuto per primo. Competente, al riguardo, resta il Tribunale per i Minorenni.

Le residue differenze di trattamento tra figli legittimi e figli naturali sono destinate a essere abolite attraverso l’adozione di uno o più decreti legislativi previsti dalla legge n. 219/2012.
Le impugnazioni

Il Legislatore prevede tre tipi d’impugnazione del riconoscimento, previsti dagli artt. 263, 265 e 266 Cod. Civ; nello specifico, si tratta di: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, impugnazione per violenza e impugnazione del riconoscimento per effetto d’interdizione legale.

La Cassazione, tuttavia, ha affermato che, nell’interesse prevalente del minore, il disconoscimento non può avvenire dopo due anni dalla nascita [2].
L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità

L’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263 Cod. Civ., può essere proposta dall’autore del riconoscimento, oppure da colui che è stato riconosciuto, ovvero da chiunque vi abbia interesse. Essa è ammessa anche dopo la legittimazione ed è imprescrittibile; con essa, il proponente mira a far rilevare che il riconosciuto non è stato, in realtà, procreato dalla persona che, invece, ha dichiarato solennemente d’essere genitrice.

L’impugnazione da parte del riconosciuto, ex art. 264 Cod. Civ., non può essere proposta durante la minore età o durante lo stato d’interdizione per infermità di mente; compete, tuttavia, al Giudice, la nomina d’un curatore speciale, per l’esercizio dell’azione.

Esistono delle limitazioni alla possibilità di revocare il riconoscimento del figlio da parte di un genitore che afferma di essere quello biologico, senza esserlo [3].
L’impugnazione per violenza

L’articolo 265, poi, autorizza il genitore che abbia effettuato il riconoscimento in istato di soggezione causata da vis compulsiva; l’azione si prescrive in un anno dal giorno della cessazione della violenza ovvero in un anno dal conseguimento della maggiore età, se il genitore era minore.
L’impugnazione per effetto d’interdizione giudiziale

Infine, l’articolo 266 permette d’impugnare il riconoscimento effettuato dall’incapace, la cui incapacità derivi da interdizione giudiziale; legittimato attivo in questo caso è il rappresentante dell’interdetto, ovvero l’autore del riconoscimento stesso, se v’è stata revoca dell’interdizione. In quest’ultimo caso, l’azione si prescrive in un anno dalla revoca. Benché la legge non lo dica espressamente si ritiene che sia rilevante anche la capacità naturale di agire, perciò è invalido e impugnabile il riconoscimento compiuto da un soggetto incapace di intendere o di volere, al quale spetta chiedere l’annullamento dell’atto.
Accoglimento dell’azione

È importante notare che, affinché l’azione prevista dall’articolo 263 sia accolta, è necessario provare che il riconoscimento fosse mendace e, quindi, non sussiste rapporto di filiazione, mentre nel caso delle azioni previste dagli articoli 265 e 266, la richiesta è accolta anche qualora il riconoscimento fosse veritiero, perché il soggetto non è stato libero di scegliere se riconoscere o meno il figlio o perché il soggetto non era in grado di valutare le conseguenze del suo gesto.

Non rilevano in questa sede gli altri due casi di vizio del consenso, vale a dire l’errore e il dolo.
Trasmissibilità dell’azione e provvedimenti in pendenza di giudizio

Gli articoli 267 e 268 Cod. Civ., infine, si occupano di regolare la trasmissibilità dell’azione (prevedendo che, nei casi di cui agli articolo 265 e 266, gli ascendenti, i discendenti e gli eredi possono esperire le medesime azioni, entro il termine ivi previsto) e dei provveimenti in pendenza di giudizio.




Per secoli ai ‘figli illegittimi’, figli nati fuori dal matrimonio spesso da donne sole e di condizione sociale umile, se la sono passata malissimo e con essi le loro madri. Molti venivano abbandonati davanti a chiese e conventi o all’ospedale oppure depositati direttamente sulla ‘ruota degli esposti’ e affidati alla pietà di qualcuno.

Oggi i figli illegittimi (molto diffusi soprattutto se si pensa ai personaggi famosi) spesso devono sottoporsi al test del dna per verificare la paternità, vedi figli di Vasco Rossi, Maradoni, Elvis Presley ma la lista potrebbe essere infinita.
In Italia la più alta incidenza di figli illegittimi si ha in Lombardia e Lazio con il 10%, e in Italia il 10% dei figli sono illegittimi. Ma ora chiariamo un concetto:
I figli legittimi sono quelli nati all’interno di un matrimonio; quelli naturali sono i figli nati al di fuori del matrimonio che possono essere o non essere riconosciuti dai genitori o da uno di essi.

Ecco cosa spiega una nostra utente della community bnella bacheca Famiglie allargate: alla stregua della vigente legislazione si parla di figlio legittimo o naturale a seconda che i genitori siano o meno sposati.
il figlio nato o concepito in costanza di matrimonio è legittimo;
il figlio nato fuori dal matrimonio è naturale (chiaramente il figlio nato fuori dal rapporto matrimoniale va riconosciuto legalmente dal padre).
se i genitori di un figlio naturale si uniscono in matrimonio il figlio acquisisce lo status di figlio legittimo.

Oggi le famiglie allargate pongono con forza il problema del rapporto tra figli legittimi e naturali.
La situazione dei figli nati fuori del matrimonio si diversifica da quella dei figli legittimi per diversi aspetti; uno di questi è che non hanno rapporti ‘giuridici’ con i parenti del loro genitore a eccezione degli ascendenti, cioè nonni e bisnonni. Ciò significa, ad esempio, che non acquisiscono legalmente ‘zii’ o ‘cugini’. Questa situazione è stata confermata anche da Corte cost., 07/11/1994, n.377, secondo cui “I diritti accordati dall’art. 30 comma 3 cost. ai figli naturali riconosciuti sono limitati ai rapporti del figlio con il genitore, dal quale è stato riconosciuto, mentre, nei rapporti con gli altri parenti del genitore, può desumersi dal citato articolo solo una direttiva tendente al miglioramento del trattamento giuridico dei figli naturali, la cui attuazione, con opportuna gradualità, è rimessa alla discrezionalità del legislatore; pertanto, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli art. 565, 572, e in linea subordinata dell’art. 468 c.c., sollevata con riferimento agli art. 3 e 30 cost., nella parte in cui rispettivamente non prevedono la successione dei fratelli e sorelle naturali del “de cuius”, in mancanza di discendenti, ascendenti, fratelli e sorelle legittimi, con precedenza sulla vocazione dei parenti collaterali dal terzo al sesto grado nonchè nella parte in cui non ammette i discendenti di sorelle o fratelli naturali del “de cuius” a rappresentare il genitore che non può o non vuole accettare l’eredità”.

http://www.pianetamamma.it/la-famiglia/il-bimbo-nella-societa/differenze-tra-figli-illegittimi-legittimi-e-naturali.html
In termini di diritti i figli legittimi e naturali vantano esattamente gli stessi diritti nei confronti dei genitori.
Sussistono, tuttavia, ancora due antiche discriminazioni:
* in linea di principio il figlio naturale non istituirebbe rapporti di parentela con i parenti del genitore - tuttavia la giurisprudenza tende ampiamente al superamento di questa antica discriminazione. Pensate che si tende ad assicuare ai bambini - tutti nessuno escluso - un sano ed amorevole rapporto con i nonni.
* in caso di concorrenza tra figli legittimi e naturali in uno stesso asse ereditario, i primi possono liquidare i secondi - in pratica gli corrispondono l’equivalente economico del complesso dei loro diritti ereditari. in questo modo evitano, per esempio, che dividano con loro il titolo di proprietà d’un bene immobile.
la definizione di figli illegittimi è, insomma, stata superata