La Stampa 7/6/2013, 7 giugno 2013
COSA DICE LA NORMA CHE IMPONE IL DIVORZIO
Il divorzio imposto è previsto dalla legge 164 del 1982. La norma prevede, all’articolo 2, che la domanda per il cambio di sesso debba essere presentata al tribunale dove ha la residenza la persona che vuole effettuare il cambio. Il presidente del tribunale affida la pratica a un giudice e fissa con un decreto la data per la trattazione del ricorso e il termine entro cui lo stesso deve essere notificato al coniuge e al figlio. Il giudice, se lo ritiene, può disporre una consulenza che accerti le condizioni psico-sessuali dell’interessato. Con la sentenza di accoglimento, viene ordinata la correzione dell’atto di nascita. All’articolo 4 la legge specifica che la sentenza che stabilisce il cambio di sesso provoca lo scioglimento del matrimonio, oppure fa cessare gli effetti civili che derivano dalla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso.