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 2012  novembre 17 Sabato calendario

NEWS ONLINE, ARCHIVI DA AGGIORNARE

[Lo sviluppo delle storie si deve segnalare per tutelare i protagonisti] –
Aggiornamento obbligatorio degli archivi editoriali online. Chi ritiene di essere leso dalla pubblicazione di una notizia che continua a essere presente nei database dei giornali anche quando il fatto cui si riferisce ha subito evoluzioni tali da cambiarne il significato, può chiedere al proprietario dell’archivio l’aggiornamento dei dati contenuti negli archivi online.
La Cassazione ha infatti adattato le regole sulla possibilità di chiedere una rettifica, al mondo di internet in una recente sentenza sul cosiddetto «diritto all’oblio», cioè il diritto di ognuno di essere tutelato dalla perpetua divulgazione di notizie potenzialmente negative quando esse hanno perso attualità, ovvero quando dal verificarsi del fatto oggetto dell’informazione sia trascorso un lasso di tempo tanto ampio da rendere la disponibilità della notizia non più giustificata.
Con la sentenza n. 5525 del 5 aprile 2012 la Corte di cassazione ha riconosciuto il «diritto all’oblio» nel limite però del diritto per l’interessato di pretendere la contestualizzazione e l’aggiornamento della notizia di cronaca che lo riguarda.
In pratica i quotidiani e le riviste non dovranno cancellare parti del loro archivio per tutelare la privacy degli interessati, ma dovranno aggiungere i necessari aggiornamenti alle informazioni contenute negli archivi informatici.
La sentenza muove dal caso di un esponente politico di un piccolo Comune che avanzò ricorso al Garante per la protezione dei dati personali nei confronti dell’editore di un quotidiano per un articolo pubblicato nel gennaio 1994, in cui si dava contezza del suo arresto e recentemente pubblicato nell’archivio online del medesimo quotidiano. Ciò che ha lamentato il politico fu che la pubblicazione nell’archivio online di tale articolo, rilevabile attraverso i comuni motori di ricerca semplicemente digitando il nome del soggetto, costituirebbe notizia falsa e screditante posto che, seppur certamente vera e attuale al momento della pubblicazione, la notizia non lo sarebbe più a distanza di tanto tempo, non essendo stata aggiornata con la successiva notizia favorevole del proscioglimento del medesimo.
L’Autorità garante ha rigettato l’istanza sostenendo che il trattamento dei dati è stato effettuato per finalità giornalistiche e rientra, pertanto, tra i trattamenti effettuati per fini storici, finalità, questa, considerata dall’art. 99 del Codice sulla privacy (dlgs n. 196/2003) «compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati, rendendo pertanto lecito il perdurante trattamento». Aggiunge che non sarebbe consentito un intervento modificativo o integrativo del contenuto di un articolo che, «nato come espressione di libera manifestazione del pensiero, a oggi è legittimamente conservato per finalità di documentazione». Alle stesse conclusioni è giunta la sentenza del Tribunale di Milano del 6/4/2010, che ha deciso sull’opposizione nei confronti del provvedimento del Garante.
La Corte di cassazione ha però sconfessato quanto affermato dal Garante e dal Tribunale di Milano.
Concetto cardine di tutto il ragionamento fondante la decisione della Cassazione è che la più recente normativa ha portato al passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza (peraltro ormai diritto di rango fondamentale) che, quindi, diventa un vero e proprio diritto al «controllo dell’utilizzo e del destino dei dati». Proprio partendo dal riconoscimento di un vero e proprio diritto alla tutela della «proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale», la Corte arriva ad accogliere il ricorso, pur confermando l’inesistenza di violazioni del diritto all’immagine o all’onore, e ravvisando, invece, la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia.
Il ragionamento della Corte parte dai fondamenti della normativa a tutela dei dati personali: i dati personali oggetto di trattamento devono essere esatti e, se necessario, aggiornati, trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi. L’interessato ha diritto a che l’informazione oggetto di trattamento risponda ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza allo scopo, esattezza e coerenza con la sua attuale ed effettiva identità personale o morale. L’art. 7 dlgs n. 196 del 2003 attribuisce a ogni interessato il diritto di conoscere in ogni momento chi tratta i suoi dati personali e come li utilizza, nonché di opporsi al loro trattamento, chiederne la cancellazione, la trasformazione, il blocco, la rettificazione, l’aggiornamento, l’integrazione.
Ne deriva che al soggetto cui i dati appartengono deve essere attribuito il diritto di controllo, a tutela della proiezione dinamica dei propri dati e della propria immagine sociale: pertanto, seppure il passaggio dei dati all’archivio storico è indubbiamente ammissibile è necessario, perché il trattamento dei dati e la loro diffusione in internet risultino leciti, che l’informazione e il dato trattato risultino debitamente integrati e aggiornati. Ne consegue che in caso di relativo inserimento in un archivio storico, memorizzato pure nella rete di internet, «la notizia non può continuare a risultare isolatamente trattata e non contestualizzata in relazione ai successivi sviluppi della medesima».
La Corte ha, pertanto, ritenuto sussistente l’obbligo, in capo al titolare del sito di predisporre un sistema «idoneo a segnalare la sussistenza di un seguito e di uno sviluppo della notizia, e quale esso sia stato, consentendone il rapido e agevole accesso da parte degli utenti ai fini del relativo adeguato approfondimento».