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 2012  ottobre 08 Lunedì calendario

FACILITAZIONI NEI CONTRATTI DI LAVORO

Relativamente al rapporto di lavoro subordinato, viene favorita l’assunzione di lavoratori da parte di start up innovative, le quali, nella fase di avvio dell’attività di impresa, potranno inserire nel proprio organico, personale dipendente a tempo determinato, per un periodo di quattro anni dalla data di costituzione, superando, quindi, il limite dei 36 mesi. La tipologia di contratto a tempo determinato, finalizzato al conseguimento dell’oggetto sociale dell’impresa start up, permette il rispetto del «vincolo causale» di cui all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 2001, senza specificare le ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, pur se in presenza di contratti di durata superiore all’anno.

È, inoltre, previsto, al fine di incentivare maggiormente l’occupazione giovanile, nonché lo sviluppo tecnologico, che per tali contratti non trovi applicazione il contributo addizionale dell’1,4% di cui all’art. 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012, introdotto dalla riforma Fornero, destinato al finanziamento della neo Assicurazione sociale per l’impiego.

Sono, inoltre, previste modalità per la determinazione delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori assunti da società start up, anche attraverso iniziative della contrattazione collettiva e delle organizzazioni sindacali, comprese, come detto, anche le assegnazioni di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della stessa azienda, nonché la cessione gratuita delle stesse.

Occorre, però, fare attenzione al rispetto dei requisiti di start up innovativa, in quanto i contratti di lavoro che abbiano beneficiato delle misure agevolative introdotte specificamente per le società start up saranno considerati contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancato riscontro dei requisiti richiesti dalla norma.

È disciplinato, infine, che una volta decorsi i termini previsti (quattro anni dall’assunzione), il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo «fittiziamente» autonomo.

In linea con quanto previsto dalla riforma lavoro, Legge n.92 del 2012, e dal sistema di monitoraggio in essa previsto, anche le forme agevolative relative alle società start up saranno oggetto di verifica.