Ermando Bozza, Italia Oggi 8/10/2012, 8 ottobre 2012
TRA BOLLI E DIRITTI RISPARMI DA 450
Agevolazioni fiscali per chi investe in start up innovative e per chi lavora o collabora con le stesse al fine di cogliere obiettivi ambiziosi come: crescita sostenibile, sviluppo tecnologico e occupazione. Questa è la finalità dichiarata nella relazione di accompagnamento del decreto legge esaminato dal governo «Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese».
Per accedere ai bonus fiscali e contributivi la società deve possedere un serie di requisiti che, oltre a caratterizzarne l’attività (oggetto sociale, utilizzo di ricercatori o spese in ricerca e sviluppo o possesso di brevetti), vanno dall’anzianità massima di quattro anni per le società già esistenti, al limite massimo di fatturato, alla indistribuibilità di utili.
Start up non solo per le neocostituite.
La disciplina delle start up innovative, amplia i propri orizzonti anche alle società già costituite, per le quali si valuta un termine variabile di applicazione della normativa di favore collegato all’anzianità della società: 4 anni se la società è costituita entro i 2 anni precedenti; 3 anni se è costituita entro i 3 anni precedenti e 2 anni se la costituzione risale al massimo a 4 anni precedenti. Per le società già costituite alla data di entrata in vigore del decreto è necessario depositare, entro 60 giorni dalla stessa, presso il registro delle imprese una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti previsti.
All’interno delle start up innovative, poi, si mette in evidenza la previsione dell’ulteriore categoria delle start up a vocazione sociale. Sono tali quelle operanti in via esclusiva nei settori definiti dall’art. 2, comma 1, del dlgs 155/2006 recante la disciplina dell’impresa sociale (assistenza socio-sanitaria; tutela dell’ambiente; istruzione, ricerca ed erogazione di servizi culturali, ecc.).
Il pacchetto agevolazioni. Sono previste agevolazioni già in fase di costituzione della start up innovativa: non si applicano, infatti, i diritti di bollo, i diritti di segreteria, per gli adempimenti relativi all’iscrizione nel registro imprese, e il diritto annuale in favore della Camera di commercio. Il risparmio complessivo è di circa 450 euro.
Agevolazioni ben più consistenti sono, invece, quelle che favoriscono gli investimenti nelle start up innovative. Per il triennio 2013-2015 è riconosciuta, infatti, una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle somme investite dal contribuente nel capitale sociale di una o più start up con un tetto massimo all’investimento agevolato di 500 mila euro per ciascun anno. L’eventuale eccedenza Irpef che non trovi capienza nell’esercizio in cui si effettua l’investimento potrà essere portata in detrazione negli esercizi successivi ma non oltre il terzo. Per i soggetti Ires è, invece, prevista una deduzione del 20% degli investimenti in start up innovative, con un tetto massimo di 1,8 milioni euro. È previsto un periodo biennale di lock-up degli investimenti, per cui l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima di due anni comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di restituzione dell’imposta detratta oltre interessi computati al tasso legale. L’agevolazione, viene riconosciuta anche qualora l’investimento avvenga tramite Ocr che investano prevalentemente nel settore delle start up innovative.
Altra categoria agevolata dal decreto è quella dei dipendenti, amministratori e collaboratori delle start up innovative. È prevista, infatti, l’esclusione dal reddito imponibile, ai fini fiscali e contributivi, per i piani di incentivazione basati sull’assegnazione di strumenti finanziari (azioni, quote, titoli o diritti similari) o sul loro valore monetario. Anche per tali agevolazioni sono state introdotte misure antielusive: tetto massimo del 30% alle quote di partecipazione al capitale o ai diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria e incedibilità degli strumenti finanziari o dei diritti agevolati, direttamente o tramite società o soggetti facenti capo al gruppo, alla start up innovativa con cui gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori intrattengono il proprio rapporto di lavoro o di collaborazione, o alla società emittente, se diversa dalla start up innovativa. Qualora tali condizioni non vengano rispettate, l’intero valore degli strumenti finanziari o dei diritti esentati al momento dell’assegnazione o dell’esercizio del diritto, concorrerà alla formazione del reddito imponibile, per lo stesso valore esentato, nell’esercizio in cui avviene la cessione.