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 2012  ottobre 08 Lunedì calendario

INCUBATORI CERTIFICATI NON SI NASCE MA SI DIVENTA

Chi è l’incubatore di start up innovative certificato. L’incubatore è il soggetto giuridico (società di capitali, anche cooperativa) che mette a disposizione, delle imprese che vogliono intraprendere il percorso di start up in campo scientifico-tecnologico, attrezzature, impianti, personale e know-how, allo scopo di agevolare sia la nascita che lo sviluppo di realtà imprenditoriali innovative. Esso deve essere iscritto in apposita sezione speciale del Registro imprese mediante attestazione, con specifica autocertificazione, prodotta dal legale rappresentante, del possesso dei requisiti qualificanti per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto sviluppo.

Le agevolazioni per l’incubatore certificato. Anche la società incubatore è beneficiaria di agevolazioni in termini di esenzione dagli oneri relativi al registro delle imprese. Esenzione questa, non oltre il quarto anno di iscrizione, che consente di evitare il pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché il versamento del diritto annuale Cciaa. Per gli incubatori, poi, come per le imprese start up, viene riconosciuta la possibilità di emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi (escluso il voto nelle decisioni dei soci) a seguito dell’apporto da parte di soci o terzi anche di opere e servizi. Esclusi, inoltre, dal reddito imponibile, sia ai fini fiscali che contributivi, i redditi di lavoro derivanti dall’assegnazione, da parte delle start up e degli incubatori certificati, ai propri dipendenti, amministratori o collaboratori, di strumenti finanziari (azioni, quote, titoli) o di ogni altro diritto ed incentivo che preveda l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, ovvero, la corresponsione in denaro del valore di tali strumenti finanziari o diritti, nonché dall’esercizio di diritti di opzione attribuiti per l’acquisto di tali strumenti finanziari. L’agevolazione, però, opera solo a condizione che tali strumenti o diritti non siano riacquistati dalla start up o incubatore.

I requisiti tecnici dell’incubatore. La società incubatore deve, al fine di essere riconosciuta tale, contraddistinguersi per elementi ad hoc. In particolare, deve avere a disposizione strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative (es. spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca); essere in possesso di attrezzature adeguate all’attività delle start up (es: sistemi di accesso alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi); godere di amministrazione e consulenza manageriale da parte di soggetti di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione., nonché avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up.

Ciò che, tuttavia, deve essere specificamente dettagliato è la dimostrazione dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative. L’incubatore, quindi, non può essere un neofita del settore ma deve autocertificare espressamente:

- il numero delle candidature innovative ricevute e valutate nel corso dell’anno;

- il numero di start up innovative avviate, ospitate ed uscite nell’anno;

- il numero complessivo di collaboratori e personale ospitato e le variazioni degli occupati rispetto all’anno precedente;

- il tasso di crescita media del valore della produzione delle start up innovative incubate;

- il capitale di rischio raccolto dalle start up innovative incubate; e il numero di brevetti registrati.