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 2012  settembre 17 Lunedì calendario

START UP SEMPLIFICATE CON LA SCIA


Semplificate e snellite le procedure di inizio attività nel settore del commercio e della somministrazione con la modifica ai requisiti di accesso e di esercizio delle attività e con il passaggio dalla Dia alla Scia. Scia da presentare con comunicazione unica al registro imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico.
Questo grazie a quanto previsto dal dlgs 6 agosto 2012, n. 147 (su G.U. n. 202 del 30/09/2012 S.O. n. 177) che integra e corregge il dlgs 26 marzo 2010 n. 59. Il provvedimento (dlgs 59/2010) è attuativo della direttiva 2006/123/CE, la cui finalità è quella di agevolare l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi, riducendo gli oneri burocratici e i requisiti per costituire nuove imprese nel proprio Stato o in un altro paese dell’Unione europea. Al fine di fornire una omogenea applicazione delle nuove disposizioni nel territorio nazionale, il MISE con circolare del 12 settembre 2012 n. 3656/C ha fornito precisazioni sulle modalità applicative delle modifiche introdotte dal Dlgs n. 147/2012.

Novità per la somministrazione (bar e ristoranti). Ridimensionato il potere dei Comuni nel settore della somministrazione in quanto l’autorizzazione preventiva per l’apertura di un bar o di un ristorante è richiesta solo se l’esercizio è ubicato in una zona tutelata per un «corretto sviluppo del settore» o in quanto «area di importanza artistica o ambientale». Al di fuori di queste aree gli esercizi commerciali sono aperti con la Scia. Relativamente al possesso dei requisiti morali per l’apertura di un’attività di somministrazione viene stabilito che gli stessi devono essere posseduti dal legale rappresentante in caso di società e nel caso di impresa individuale sia dal titolare che dalla persona preposta. Confermate anche le semplificazioni per lo svolgimento dell’attività di somministrazione in occasione di sagre e feste.

Novità per il commercio. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali previsti per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale. Pertanto, è possibile iscrivere al registro delle imprese una impresa individuale il cui titolare, pur essendo sprovvisto di requisiti professionali richiesti per il commercio di prodotti appartenenti al settore alimentare, nomini una persona preposta all’attività commerciale che sia in possesso dei requisiti richiesti. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso di prodotti appartenenti al settore alimentare e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei e ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità (art. 71, comma 6, del dlgs. 26 marzo 2010, n. 59). Pertanto i requisiti professionali rimangono solo per i dettaglianti.

Vendite con incaricati a domicilio. Importanti e rilevanti modifiche alle disposizioni normative riguardanti le vendite con incaricati a domicilio. L’inizio dell’attività individuale o societaria deve essere effettuata presentando la Scia al Comune. I nomi degli incaricati (in possesso dei soli requisiti morali) devono essere comunicati all’autorità di pubblica sicurezza della sede legale dell’impresa che rilascia agli interessati una tessera di riconoscimento. Dal punto di vista fiscale l’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio è considerata abituale ai fini Iva se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a 5 mila euro. Viene infine sottolineato che l’incaricato non è un agente di commercio se opera, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.

Attività di facchinaggio, di acconciatore ed estetista, di tinto lavanderia. Per l’attività di facchinaggio, l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane è subordinata alla dimostrazione della sussistenza de soli requisiti di onorabilità (non dovranno essere più accertati i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativi). Per l’attività di acconciatore, il responsabile tecnico deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività e deve essere iscritto nel Rea contestualmente alla trasmissione della Scia. Analoga iscrizione è prevista per il responsabile tecnico nell’attività di estetica. Per l’attività di tintolavanderia, è stato precisato che le disposizioni della l. n. 84/2006, escluse quelle concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico, si applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni (art. 17, comma 1, lett. b), dlgs. n. 147/2012).

Ruolo dei periti e degli esperti. Soppresse le Commissioni per la tenuta del Ruolo e la Commissione centrale per l’esame dei ricorsi. Le competenze relative alla gestione del Ruolo dei periti e degli esperti sono assolte dall’ufficio competente della Cciaa in forma semplificata. Il ruolo dei periti e degli esperti viene pubblicato sul sito della Cciaa.

Spedizionieri. Oltre alle Commissioni per la tenuta dell’elenco, le cui funzioni sono passate alla Cciaa, viene soppressa anche la Commissione centrale, le cui funzioni vengono assicurate dal Mise. Con la modifica dell’articolo 6, comma 3, della l. n. 1442/1941: l’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100 mila euro; nel caso di srl, sas e snc occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato. Qualora sia inferiore ai 100 mila euro, dovranno essere richieste prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le imprese individuali e le società cooperative l’adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata. Sostituito anche l’articolo 7 della l. n. 1442/1941.


Pagina a cura di Cinzia De Stefanis


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Con l’ingresso della Scia autorizzazione immediata
Si chiude l’iter modificativo del dlgs n° 59 che nel 2010 ha recepito la direttiva servizi c.d Bolkestein. Il nuovo Dlgs 147 contiene significative disposizioni integrative e correttive del’originario decreto di recepimento, anche ed in funzione dell’intervenuto istituto di semplificazione della Scia di cui all’articolo 19 della legge 241/1990 .
Le novità investono in particolar modo le attività commerciali, di somministrazione e di servizi e non intaccano i principi generali enunciati nella parte I del Dlgs 59/2010 a dimostrazione della conferma dei nuovi principi di regolazione e programmazione delle attività economiche in rapporto a un più generale principio di semplificazione e liberalizzazione.
Pertanto i principi generali della parte I del dlgs n° 59 si confermano come norme di riferimento cogenti per i legislatori regionali e gli enti locali nell’attività legislativa di programmazione e localizzazione delle attività economiche .

L’ingresso della Scia

Come anticipato diverse modifiche si sono rese necessarie a seguito della intervenuta Scia dell’articolo 19 della legge 241/90 modificata dalla legge 122/2010 ; in altre parole, l’avvento della Scia ha determinato la sostituzione automatica della Dia e l’annullamento dell’effetto differito a trenta giorni del suddetto istituto a favore di un effetto immediato .
Per questo motivo le modifiche che iniziano all’articolo 1 in linea generale affermano che la Dia della originaria versione del decreto deve intendersi sostituita dalla Scia ad effetto immediato .
L’articolo 2 del nuovo decreto afferma invece il principio generale del silenzio –assenso nel momento in cui laddove previsto il rilascio di un’autorizzazione, non sia stato rispettato il tempo di conclusione del procedimento, mentre nei casi diversi da quelli previsti dall’articolo 14 del dlgs 59/2010 l’istituto di riferimento deve intendersi la suddetta Scia dell’articolo 19 della legge n°241/90 .
Le modifiche al dlgs n° 59 investono poi l’attività di somministrazione di alimenti e bevande in quanto in modo significativo l’articolo 2 comma 2 sancisce che l’utilizzo dell’autorizzazione per i pubblici esercizi può farsi valere solo per le zone territoriali sottoposte a programmazione e tutela da parte dell’amministrazione comunale . Conseguentemente laddove il comune non ritenga di inserire tale tutela la Scia può essere utilizzata legittimamente anche per le nuove aperture oltre che per le altre fattispecie di modifica .
E’ comunque chiaro che anche con l’utilizzo della Scia possono essere tranquillamente assicurati il rispetto dei parametri e delle limitazioni eventualmente previste dalla programmazione comunale , in quanto nella Scia è possibile autocertificare ( o asseverare ) il rispetto di qualunque limite o criterio, e l’amministrazione avrà il compito di verificare a posteriori tale rispetto .
Sono poi elencate dall’articolo 3 all’articolo 7 tutte le sostituzioni del vecchio istituto della Dia con il nuovo istituto della Scia per le attività commerciali, anche esercitate in forma speciale di vendita; ecco dunque che gli esercizi di vicinato, la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, la vendita mediante apparecchi automatici ed anche la vendita al domicilio del consumatore costituiscono tutte forme di commercio attivabili con la Segnalazione certificata .

Abituale e saltuario

In particolare in relazione all’attività di vendita al domicilio, le modifiche proposte introducono all’articolo 69 un nuovo comma, il 5-bis. secondo cui "«L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui al comma 5 è considerata abituale, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n 173, se nell’anno solare per la stessa è percepito un reddito superiore a cinquemila euro ed è estranea al rapporto di agenzia di cui all’articolo i4 del dlgs n. 59 fintanto che l’incaricato operi, in assenza di esclusiva di zona e vincoli di durata della prestazione, a fronte della semplice autorizzazione scritta di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 17 agosto 2005, n. 173, e senza aver assunto contrattualmente nei confronti dell’impresa affidante alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale».
La precisazione assume rilievo perché induce ad una riflessione in merito alla nozione di abituale e saltuario, spesso oggetto di contrasti nel commercio itinerante .
Si ricordi infatti che la norma amministrativa ( si veda il caso dei privati venditori hobbisty) spesso esplica i propri effetti indipendentemente dalla norma fiscale; ciò sta a significare che se fiscalmente l’hobbista può effettuare una vendita come privato senza partita Iva ediscrizione al registro imprese, sotto il profilo amministrativo non è possibile rilasciare l’autorizzazione al commercio a chi non sia operatore professionale iscritto al Registro Imprese e in possesso di partita Iva ( eccezion fatta per quelle regioni che hanno previsto tale facoltà espressamente nella legge regionale come le Marche, il Veneto ed il Friuli ) .
Nel caso della vendita a domicilio la disposizione di modifica , che ha carattere amministrativo, costituisce presupposto di individuazione della norma fiscale e del concetto di abitualità , agevolando il controllo fiscale .

Requisiti di accesso

Le modifiche riguardano poi l’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 recante requisiti diˇaccesso e di esercizio delle attività commerciali .
Le più significative sono le seguenti :
• alla lettera f) del comma 1 le parole «non detentive» sono soppresse ;
• al comma 2 le parole: «il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi» sono sostituite dalle seguenti: «il gioco d’azzardo o le scommesse clandestine», quindi coloro che hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati concernenti le infrazioni alle norme sui giochi, potranno comunque esercitare l’attività di somministrazione o del commercio .
il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f ) e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena é stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione». Il divieto di esercizio dell’attività di commercio e somministrazione permane dunque per cinque anni anche per coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II Titolo VIII capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione .
Con la modifica del comma 5 dell’articolo 71 il nuovo decreto n° 147 consente alla ditta individuale di nominare , al pari delle società, un proposto al fine di esercitare l’attività commerciale o di somministrazione .
Il comma 6 contiene invece la precisazione che il requisito professionale per il commercio o la somministrazione è richiesto quando l’esercizio dell’attività in qualunque forma sia limitata all’alimentazione umana . Pertanto nel caso di vendita di mangimi sarà necessario il requisito solo quando gli stessi sono destinati ad entrare nella catena alimentare di alimentazione umana .
Inoltrre si aggiunge il comma 6-bis che conferma la possibilità per la ditta individuale di nominare un preposto nel caso in cui il titolare non sia in possesso del requisito professionale .
Conseguentemente alle modifiche descritte vengono aggiornati i riferimenti al dlgs n° 59 contenuti nel dlgs n° 114/98 ; viene poi in particolare sostituito il comma 2 dell’articolo 26 prevedendo che per il dimensionamento degli esercizi di commercio al dettaglio è comunque necessario prendere in considerazione l’intera superficie dell’attività anche se all’interno della stessa viene parzialmente esercitato il commercio all’ingrosso .

Commercio all’ingrosso

Il decreto n. 147 inserisce l’articolo 71-bis relativo al commercio all’ingrosso con deposito e produzione di margarina e grassi idrogenati , il quale attraverso una modifica all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 afferma che non è subordinato ad alcuna specifica segnalazione certificata di inizio attività, fatto salvo quanto previsto dal regolamento CE/852/2004.
Le modifiche al dlgs n° 59/2010 introducono anche l’articolo 71-ter relativo alle attività di commissionario, mandatario, astatore e di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, ivi compresi quelli ortoflorofrutticoli, carnei, ittici .
Secondo il comma 1 del nuovo articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, è soppresso l’albo dei commissionari, mandatari e astatori dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici ed è abrogato l’articolo 3, secondo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, recante norme sul commercio ali ’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici Novità importante secondo il comma 2 dell’articolo 71-ter , spetta al Comune inibire l’attività di commissionario, mandatario, astatore dei prodotti orioflorofrutticoli, carnei, ittici ai soggetti che, iscritti per detta attività nel registro delle imprese, sono o sono stati condannati nel quinquermio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del codice penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate in leggi speciali di igiene. Il prowedimento viene comunicato dallo sportello unico per le attività produttive ai gestori dei mercati all’ingrosso perché non consentano a chi è stato inibito l’accesso al mercato e telematicamente al registro delle imprese per l’iscrizione del provvedimento nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (Rea).
Sul Commercio all’ingrosso il decreto n. 147 sostituisce il primo periodo del comma 11 dell’articolo 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, affermando che «L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato esclusivamente al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59» .

Facchini, rappresentanti, acconciatori

Le modifiche al dlgs n° 59 proseguono con quelle relative all’attività di facchino , in primis sostituendo il riferimento alla Dia con la Scia ( che comunque deve essere inviata alla Cciaa perché il facchino non è più soggetto ad alcun adempimento verso il comune ), ed inoltre eliminando dall’articolo 17, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57 i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa .
L’eliminazione del riferimento alla Dia favore della Scia è stato effettuato anche per l’attività di intermediazione commerciale e di affari , per l’attività di agente e rappresentante di commercio , per quella di mediatore marittimo ed attività di spedizioniere, e solo per quest’ultima è stata soppressa la Commissione centrale di cui agli articoli 14,15, e 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e le relative funzioni sono assicurate dal ministero dello Sviluppo economico ; al tempo stesso è stato modificato l’articolo 6, comma 3, primo periodo ( già modificato dall’articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010 ) della legge 14 novembre 1941 n° 1442 ; sono così stati ridefiniti i requisiti di capacità finanziaria in quanto il nuovo articolo recita che «L’impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro; nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale realmente sottoscritto e versato».
Il decreto n. 147 modifica anche leggermente le disposizioni sugli acconciatori in quanto è sostituito il riferimento della Dia con quello alla Scia e in relazione al responsabile tecnico che deve garantire la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore si è aggiunto l’obbligo di essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (Rea contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività .

Estetisti, lavanderie e altre attività

Anche per l’attività di estetista come per quella di acconciatore sono modificati allo stesso modo i riferimenti relativi alla Dia e quelli del direttore tecnico .
Una modifica particolare è prevista invece sempre per gli estetisti sulla legge n° 1/90 , poiché il nuovo comma 3 dell’articolo 78 aggiunge tra le abrogazioni l’articolo 6, comma 4, dalle parole «prevedendo le relative sessioni» fino alla fine del precitato comma, e l’articolo 9 comma l, limitatamente alle parole: «in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dal secondo comma dell ’articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 , della legge 4 gennaio 1990 n° 1».
Interessanti le precisazioni/ modifiche all’attività di Tintolavanderia , al di là della analoga sostituzione della DIA con la SCIA , in quanto all’articolo 79, inserendo il comma 1-bis, precisa che anche le lavanderie self-service sono assoggettate alle disposizioni della legge n° 84 con esclusione dell’obbligo di nominare un responsabile tecnico .
Con l’introduzione nel dlgs n° 59 dell’articolo 80- bis è soppresso il ruolo degli stimatori e pesatori pubblici, e con l’articolo 80 ter è soppresso lo specifico ruolo per il mediatore delle unità da diporto, sono abrogati il capo III del Titolo III e gli articoli 50 e 51 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e sono soppresse, nella rubrica del citato Titolo III, le parole: "e sulla mediazione".
L’articolo 80-quater sul Ruolo dei periti e degli esperti afferma che l’iscrizione nel ruolo è disposta dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che assorbe anche le funzioni della Commissione di cui all’articolo 4 del decreto ministeriale 29 dicembre 1979 relativamente alla gestione del ruolo dei periti e degli esperti .
L’attività di apertura, modificazione, ampliamento ed esercizio di un magazzino generale è
soggetta a Scia da presentare al ministero dello Sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 5, per il tramite del registro delle imprese che trasmette anche allo sportello unico per le attività produttive , corredata dalle documentazione e dichiarazioni sostitutive previste dal suddetto dlgs n. 5
Le modifiche apportate al Rd 16 gennaio 1927, n. 126, comportano che la segnalazione certificata di inizio di attività diretta a esercitare un magazzino generale in locali da costruire o da trasformare deve essere corredata da un regolare progetto delle opere da compiere, munito del "visto" dell’ufficio del genio civile nonché del relativo piano .finanziario, con l’indicazione delle persone o enti che forniscono i capitali necessari. Per i locali già costruiti saranno invece allegate le planimetrie con una perizia vistata dall’ufficio del genio civile. Le valutazioni di carattere edilizio sono di competenza dello sportello unico dell’edilizia a cui lo sportello unico per le attività produttive trasmette l’istanza. Lo sportello unico dell’edilizia comunica l’esito al ministero dello Sviluppo economico.
In linea generale il comma 7 dell’articolo 80 quinquies afferma che ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1o luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività. Trovano applicazione anche ai magazzini generali i requisiti morali previsti per l’esercizio delle attività commerciali ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 201 0, n. 59. Non si applicano ai magazzini generali requisiti economici riferibili al possesso di un determinato statuto giuridico, ma dell’esistenza o meno di garanzie derivanti dalla forma societaria eventualmente adottata e dal capitale versato si tiene conto in sede di determinazione della cauzione o fideiussione per l’esercizio dell’attività.
Proseguendo con le modifiche al dlgs n° 59, è stato introdotto il nuovo articolo 80-sexties
Secondo il quale l’ esercizio dell ’attività di impianto di un nuovo molino, trasferimento o trasformazione di molini esistenti è soggetto, ai sensi dell’articolo 25, terzo comma, alla segnalazione certificata di inizio di attività, da presentare con comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, al registro delle imprese che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive.
Saverio Linguanti