Questo sito utilizza cookies tecnici (propri e di terze parti) come anche cookie di profilazione (di terze parti) sia per proprie necessità funzionali, sia per inviarti messaggi pubblicitari in linea con tue preferenze. Per saperne di più o per negare il consenso all'uso dei cookie di profilazione clicca qui. Scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie Ok, accetto

 2012  settembre 10 Lunedì calendario

CARNET LUNGO PER NEOIMPRENDITORI


Rivoluzione in vista per le forme giuridiche societarie tradizionalmente caratterizzate da sei tipologie di società e suddivise in due categorie: società di capitali (società a responsabilità limitata ordinaria, società per azioni e in accomandita per azioni) e società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e società semplice).
Nella prima parte di quest’anno, il legislatore, infatti, ha introdotto nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata semplificata (art. 3 dl n. 1/2012 convertito nella L. n. 27 /2012), collocata nel Codice civile all’articolo 2463-bis e disciplinata, oltre che dalla disposizione istitutiva, dalle norme della Srl ordinaria «in quanto compatibili». Successivamente, con l’articolo 44 Dl 83/2012 convertito in legge 134/2012, è stata introdotta la società a responsabilità limitata con capitale ridotto, non inserita però nel Codice civile ma anch’essa regolata, oltre che dal dettato istitutivo, dalle disposizioni della Srl ordinaria «in quanto compatibili». Pertanto alla luce dei nuovi interventi legislativi gli aspiranti imprenditori hanno a disposizione, accanto alle forme giuridiche tradizionali e consolidate, anche le due nuove tipologie societarie da ricomprendere tra le società di capitali.

Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463 bis del c.c.). Caratteristica principale della Srls è che i soci devono essere persone fisiche di età non superiore ai 35 anni compiuti. La società non ha lo statuto in quanto l’atto costitutivo va stilato secondo lo standard approvato dal ministro della giustizia (decreto 23 giugno 2012, n. 138 pubblicato sulla G.U. n. 189 del 14 agosto 2012). Qualsiasi variazione rispetto al modello standard dovrebbe avere come conseguenza la costituzione non di una Srls ma, eventualmente, di una Srl ordinaria o di una Srl a capitale ridotto. La Srl semplificata va costituita presso il notaio con atto pubblico. Il notaio nel ricevere l’atto costitutivo della Srls, accerterà l’identità e la sussistenza delle qualità soggettive dei soci, in particolare il requisito anagrafico e la corrispondenza dell’atto costitutivo al modello standard. La Srls deve esplicitamente indicare, nella propria denominazione, che si tratta di una Srl «semplificata». Il capitale sociale (da versare esclusivamente in denaro, non essendo ammessi i conferimenti in natura) è compreso tra 1 e 9.999,99 euro al posto dei normali 10 mila richiesti per una srl ordinaria. La Srls può essere amministrata esclusivamente da amministratori scelti tra i soci (questo è quanto confermato dall’Ufficio studi del notariato con nota di fine agosto).

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr). Caratteristiche invece della Srlcr sono, che i soci possono essere persone fisiche di età inferiore o superiore ai 35 anni compiuti. Questa è la conclusione a cui arriva sia il Mise con il parere del 30/08/2012 prot. 0182223 sia il Consiglio nazionale del Notariato. Secondo l’ufficio studi del Notariato, posizione richiamata da una circolare del presidente agli iscritti dello scorso 24 agosto, le persone fisiche under 35 possono ricorrere, in alternativa alla Srl ordinaria, sia alla Srl semplificata con statuto standard, sia alle Srl a capitale ridotto senza statuto standard con o senza over 35. il capitale sociale, anche in questa fattispecie, è compreso tra 1 e 9.999,99 euro. La Srlcr potrà invece essere amministrata anche da amministratori esterni alla compagine societaria. Non sono previste agevolazioni per la sua costituzione.

Società a responsabilità limitata ordinaria (artt. da 2462 a 2483 c.c.). È una società di capitali preordinata al fine di fornire, alle imprese sociali di ridotte dimensioni, uno schema societario che permetta di fruire del beneficio della responsabilità limitata. Le srl , contrariamente a quelle di persone, sono dotate di personalità giuridica, rappresentano cioè dei «soggetti di diritto», capaci di assumere obbligazioni e diritti che nascono dallo svolgimento dell’ attività d’impresa. Tutti i soci godono, in linea generale, del beneficio della responsabilità limitata alla quota sociale che hanno conferito (a eccezione del caso in cui vi sia un unico socio che, in caso di insolvenza, a determinare condizioni risponde illimitatamente). Gli svantaggi derivano soprattutto dalle elevate spese di costituzione e di gestione. Per la costituzione oltre alle spese notarili sono previste imposte di registro proporzionali al capitale sociale e alla natura dei conferimenti. Onerosità amministrativa, derivante dall’obbligo della contabilità ordinaria (più costosa), del deposito del bilancio annuale, della tenuta dei libri sociali (verbali delle assemblee ed eventualmente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale); oltre al costo «vivo» dei libri suddetti.

Società per azioni e in accomandita per azioni (artt. da 2325 a 2324 c.c.). La Spa è rivolta alle grandi imprese (credito, finanza e grande distribuzione commerciale) in quanto l’elemento personale è molto più sfumato e scompare dietro quello, preponderante, del capitale. È previsto sia un volume di investimento elevato e conseguentemente un elevato rischio d’impresa. La società in accomandita per azioni è un modello societario raramente usato nel nostro paese.

Società semplice (artt. da 2251 a 2290 c.c.). Le società che svolgono un’attività diversa da quella commerciale possono essere costituite nella forma della società semplice, disciplinata dall’art. 2251 c.c. La natura non commerciale ne ha reso l’utilizzo in pratica per le seguenti attività: agricole; professionali in forma associata; attività di gestione di patrimoni immobiliari. È la forma più elementare di società, nel senso che è la più facile da costituire, infatti può essere costituita sia verbalmente sia con scrittura privata. Non è obbligata a tenere le scritture contabili, né a redigere annualmente il bilancio e non è soggetta al fallimento.

Società in nome collettivo (artt. da 2291 a 2312 c.c.). La snc è storicamente ritenuta duttile, e quindi adatta alle attività commerciali; per le seguenti caratteristiche: l’eguaglianza tra i soci; la possibilità di amministrazione disgiunta. Tali caratteristiche sono però controbilanciate da: impossibilità di apporti puramente capitalistici, pertanto privi di rischio limitato; responsabilità illimitata. La forma dell’atto costitutivo può essere: atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’eventuale inosservanza comporta il divieto di iscrizione nel registro delle imprese. Non è richiesto un capitale minimo per la costituzione di una snc, ma si ritiene che debba essere adeguato al tipo di attività che si intende svolgere.

Società in accomandita semplice (artt. da 2313 a 2324 c.c.). La sas fa parte della famiglia delle società di persone ma è certamente la società che più si avvicina alle società di capitali, per quanto riguarda l’aspetto finanziario. In essa è possibile far convivere gli interessi di soci «imprenditori» (accomandatari) e di soci «finanziatori» (accomandanti), o per meglio dire di soci che hanno il mandato di gestire gli affari (accomandatari) e di soci che non volendo o non potendo gestirli hanno affidato loro un mandato (accomandanti). I primi, gli accomandatari, sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali; in cambio hanno il potere di gestire l’azienda nell’ambito dell’ordinaria e per molti versi anche della straordinaria amministrazione. I secondi, gli accomandanti, sono responsabili esclusivamente per il capitale sottoscritto e nella peggiore delle ipotesi possono solo perdere quello; in cambio non hanno alcun potere nella gestione ordinaria dell’impresa e pochi anche in quella straordinaria. La loro posizione è assai assimilabile a quella del socio di srl.


Pagina a cura di Cinzia De Stefanis