Daniele Cirioli, ItaliaOggi 10/9/2012, 10 settembre 2012
TRASLOCANO ONLINE LE RICHIESTE DI NULLAOSTA PER LAVORARE ALL’ESTERO
Traslocano sull’online le richieste di nullaosta al lavoro degli italiani all’estero. A partire da sabato, 15 settembre, infatti, le istanze andranno presentate dal sistema telematico «Lie» (lista degli italiani che intendono lavorare all’estero) presente sul portale internet Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del ministero del lavoro. Fino al 31 gennaio 2013 (periodo transitorio), tuttavia, resterà possibile la presentazione delle domande anche su carta.
Lie – Lista italiani all’estero. La novità interessa la procedura di autorizzazione al lavoro all’estero, per la quale è stato sviluppato il nuovo sistema informativo «Lie», come illustrato dal ministero del lavoro nella nota protocollo n. 11377/2012, nell’ottica di semplificare gli adempimenti e di ridurne i tempi e i costi collegati. Lie è il nuovo servizio sperimentale realizzato dal ministero per i cittadini italiani che intendono lavorare all’estero e per le aziende che desiderano assumerli. In questa prima fase, il servizio consente ai cittadini di iscriversi alla lista degli italiani all’estero e, alle aziende, di consultare i dati relativi ai lavoratori. Il servizio permetterà, inoltre, al ministero del lavoro, a quello degli affari esteri e alle direzioni regionali del lavoro di gestire le procedure per l’assunzione di lavoratori all’estero in un unico sistema informativo online, sostituendo le procedure cartacee. In questo modo, Lie dovrebbe facilitare la mobilità dei lavoratori, mediante una semplificazione delle procedure amministrative.
La procedura si articola in due fasi (si veda la tabella).
La domanda di autorizzazione. Il datore di lavoro che intende assumere o trasferire lavoratori italiani (o comunitari residenti in Italia) al fine di eseguire opere, commesse o attività lavorative in paesi extracomunitari ha l’obbligo di richiedere il rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del ministero del lavoro. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla sussistenza di condizioni minime di tutela, non solo del tipo economico. Infatti, il ministero degli affari esteri ha il compito di accertare se le condizioni generali del paese di destinazione offrono idonee garanzie per la sicurezza del lavoratore, sulla base di un’azione di indagine preventiva (su condizioni politiche, sociali, sanitarie ed economiche di tutti i paesi) che lo stesso ministero effettua annualmente, mediante produzione di un apposito elenco dei paesi per i quali non occorre il parere preventivo. L’autorizzazione è quindi concessa (o meno) sulla base di una verifica generale delle condizioni economico-normative complessivamente che non devono risultare compromettere una condizione dignitosa del lavoratore.
I tempi per il rilascio. L’autorizzazione è rilasciata nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, ovvero di 90 giorni se presentata all’estero (vale il silenzio-assenso, però). Nel caso in cui si renda necessaria un’integrazione della documentazione il ministero deve farne richiesta entro 60 giorni e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della domanda regolarizzata o completata. Nell’ipotesi in cui è necessario il parere preventivo del ministero degli affari esteri, che lo deve emettere entro 45 giorni dalla richiesta (ma vale il silenzio assenso: trascorsi 55 giorni, cioè dieci giorni dopo il termine, il parere si intende favorevole), il termine comincia a decorrere dal pronunciamento del parere (o dal perfezionamento del silenzio-assenso). Decorsi i 75 giorni (più ogni eventuale proroga), come accennato, opera il silenzio assenso e l’autorizzazione si intende concessa.
La procedura semplificata. La disciplina prevede una semplificazione della procedura a favore dei datori di lavoro che abbiano depositato contratti-tipo per il lavoro all’estero concordati con i sindacati. In tali ipotesi, infatti, la procedura per il rilascio dell’autorizzazione risulta abbreviata. Innanzitutto, la formazione del cosiddetto silenzio-assenso della domanda avviene trascorsi 30 giorni ovvero 90 giorni, qualora entro i 30 giorni il ministero del lavoro o quello degli affari esteri abbiano richiesto ulteriori accertamenti. Inoltre, ove ricorrano casi eccezionali di comprovata necessità ed urgenza, il datore di lavoro (che ha depositato il contratto-tipo) può assumere o trasferire all’estero i lavoratori senza attendere l’esito della domanda di autorizzazione, previa comunicazione, direttamente attraverso la procedura Lie, dell’assunzione o del trasferimento al ministero del lavoro e degli affari esteri entro i tre giorni precedenti le assunzioni o i trasferimenti.
Il nullaosta. Una volta ottenuta l’autorizzazione, le aziende sono tenute a richiedere il nullaosta per un numero di cittadini (italiani o comunitari residenti in Italia) pari o inferiore a quello autorizzato, scelti tra coloro che risultano iscritti nella lista. La competenza, in tal caso, è delle direzioni regionali del lavoro. Ottenuto il nullaosta, il datore di lavoro deve comunicare l’assunzione del lavoratore entro le 24 ore precedenti l’inizio del rapporto di lavoro, inviando il modello Unilav secondo le ordinarie modalità previste per le comunicazioni obbligatorie (le «Co»).
Il passaggio all’online. Tutta la procedura esposta è stata dematerializzata e trasferita sull’online, sul portale cliclavoro al sito web www.cliclavoro.gov.it. Il nuovo sistema telematico entra in funzione a partire da sabato 15 settembre ed ha un periodo sperimentale fino al 31 gennaio 2013, durante il quale il ministero del lavoro accetterà ancora le richieste in modalità cartacea. A partire dal 1° febbraio 2013, invece, tutte le richieste andranno fatte pervenire al ministero del lavoro esclusivamente in via telematica, tranne per l’invio delle marche da bollo, e quelle in cartaceo non saranno più gesti.