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 2012  agosto 20 Lunedì calendario

SEMAFORI LASER ANCORA IN STAND BY

Regolarizzazione dei semafori laser, delle tabelle countdown e dei pannelli luminosi installati a lato della strada per indicare la velocità dei veicoli. Accertamenti relativi alla guida con droghe. Sono questi gli aspetti più rilevanti della riforma del codice stradale persi nel cammino ovvero che a distanza di due anni dall’entrata in vigore della legge n. 120 del 29 luglio 2010 attendono disposizioni di attuazione per diventare concretamente operativi.

Semafori laser e tabelle countdown.

Doveva essere adottato entro il 12 ottobre 2010 ma non è ancora stato emanato il decreto ministeriale per definire le caratteristiche per l’omologazione e l’installazione degli impianti di regolazione della velocità, degli impianti che si attivano al rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo e dei dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici. Quindi, per la regolarizzazione si dovrà attendere quanto meno il 2013, considerato che le disposizioni di cui all’art. 60 della legge n. 120/2010 si applicheranno decorsi sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale. Recentemente, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il parere n. 3925 del 4 luglio 2012, ha ribadito che, in assenza del decreto attuativo, tutte le postazioni attive e troppo creative non sono conformi alla normativa stradale e pertanto vanno spente.

Pannelli luminosi della velocità. Anche se l’art. 7 della legge n. 120/2010 ha ammesso la regolamentazione dei pannelli luminosi che segnalano all’utenza la velocità dei veicoli in transito, questi strumenti restano tuttora fuori legge. Infatti, in assenza delle regole tecniche necessarie all’omologazione dei modelli, queste installazioni risultano essere al momento ancora non conformi al codice della strada. Ciò è stato ribadito più volte nel corso degli ultimi mesi dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E non è detto che gli impianti esistenti possano poi essere regolarizzati. Gli enti che impiegano i tabelloni possono incorrere in responsabilità amministrative e civili e ingenerare inutili contenziosi con l’utenza stradale.

Guida con droghe. La riforma stradale introdotta dalle legge n. 120 del 29 luglio 2010 ha voluto potenziare l’utilizzo dei precursori, ovvero strumenti portatili non invasivi facilmente manovrabili, per l’accertamento della guida con droghe. Le disposizioni dell’art. 187 del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120/2010, prevedono che se l’accertamento preliminare ha dato esito positivo ovvero la polizia ha comunque ragionevole motivo di ritenere che il conducente è alterato dalla droga, il personale medico può procedere ad accertamenti clinico-tossicologici ovvero a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale. Però manca ancora all’appello il decreto ministeriale che deve definire le modalità di effettuazione degli accertamenti e le caratteristiche degli strumenti da impiegare. Lo stesso decreto potrà prevedere e disciplinare gli accertamenti sulla guida drogata anche su campioni di fluido del cavo orale, anziché su campioni di mucosa. Il ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/1959/12/109/56 del 16 marzo 2012, ha confermato che il prelievo veloce in strada della saliva all’automobilista sospettato di guida alterata dalla droga non è ancora stato approvato dal ministero e pertanto non ha pieno valore legale. Ma ora tutte le procedure di accertamento potrebbero essere rimesse in discussione dai disegni di legge C 4662 e C 5361 all’esame della camera.

Multe a rate. Per quanto riguarda il pagamento rateizzato delle sanzioni per le multe stradali, pur non essendo stato ancora emanato il decreto ministeriale di attuazione, il ministero dell’interno con la circolare n. 6535 del 22 aprile 2011 ha precisato che l’art. 202-bis è già direttamente applicabile. Pertanto, per le sanzioni di importo superiore a 200 euro l’interessato può chiedere, entro 30 giorni, la ripartizione del pagamento in rate mensili, qualora si trovi in condizioni economiche disagiate. La presentazione dell’istanza preclude la facoltà di ricorrere al prefetto o al giudice di pace. Entro novanta giorni l’autorità deve adottare un provvedimento di accoglimento o di rigetto. In caso di accoglimento della richiesta il pagamento può essere ripartito fino a 60 rate, con l’applicazione di interessi. L’ammontare di ciascuna rata comunque non può essere inferiore a 100 euro.

Il beneficio decade in caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate.

Contrassegno invalidi. Grazie alla riforma stradale del 2010, si erano poste le basi per adottare il contrassegno uniforme europeo per la sosta dei disabili. Infatti, l’art. 58 della legge n. 120 del 29 luglio 2010 aveva modificato l’art. 74 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), sopprimendo il divieto di usare diciture o simboli, dai quali si possa desumere la speciale natura dell’autorizzazione per effetto della sola visione del contrassegno. Queste nuove disposizioni, in vigore dal 13 agosto 2010, avevano eliminato gli ostacoli normativi all’adozione in Italia del contrassegno europeo per invalidi. Finalmente, a distanza di due anni, è stato recentissimamente firmato il decreto del presidente della repubblica che introduce nell’ordinamento interno il contrassegno invalidi comunitario, apportando modifiche all’art. 381 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada. Il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili» sarà conforme al modello previsto dalla raccomandazione del consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998.

Sul modello di colore azzurro chiaro, con il simbolo bianco della sedia a rotelle su fondo azzurro scuro, saranno trascritti e apposti la data di scadenza, il numero di serie e il nome e il timbro dell’autorità nazionale che rilascia il contrassegno e nella parte retrostante, non visibile, il nominativo e la fotografia del soggetto autorizzato. Entro tre anni dall’entrata in vigore del dpr i vecchi modelli di contrassegno invalidi dovranno essere sostituiti dal nuovo contrassegno salvo che i comuni stabiliscano un periodo inferiore a tre anni. Durante il periodo transitorio i permessi invalidi già rilasciati resteranno validi. Si attende ora solo la pubblicazione del dpr sulla Gazzetta Ufficiale.

DAL 2013 PROVENTI AUTOVELOX DA RIPARTIRE –
Scatterà dal 2013 l’obbligo dell’attesa ripartizione dei proventi autovelox con tutta la filiera burocratica connessa. Il comma 16 dell’art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012, inserito in sede di conversione dalla legge n. 44/2012, in vigore dal 29 aprile 2012, ha introdotto un automatismo specificando che anche in mancanza dell’atteso decreto necessario per avviare la ripartizione e la rendicontazione dei proventi (frutto della riforma stradale di agosto 2010) il meccanismo antiabusi entrerà ugualmente in vigore.

La ripartizione dei proventi autovelox riguarderà gli accertamenti alle violazioni dei limiti di velocità rilevati dagli organi di polizia stradale sulle strade appartenenti a enti diversi da quelli dai quali dipendono gli organi accertatori.

Le somme derivanti dalla ripartizione dei proventi delle sanzioni dovranno essere destinate alla realizzazione di interventi mirati, preventivamente individuati dalla legge.

Inoltre, sarà necessario relazionare annualmente al ministero, entro il 31 maggio, tutte le infrazioni stradali accertate nel corso dell’anno precedente, con particolare attenzione all’autovelox. Una criticità dell’impianto normativo riguarda la data esatta dalla quale decorrono questi nuovi obblighi.

L’Anci, con una nota interpretativa, ha affermato che il dies a quo per il calcolo dei novanta giorni che daranno il via all’automatismo si calcola dal 29 aprile 2012, data di entrata in vigore della legge n. 44/2012. In tal caso, dunque, l’obbligo di ripartizione dei proventi e tutta la burocrazia connessa decorrono dal 29 luglio 2012. O meglio a partire dall’esercizio finanziario immediatamente successivo, cioè dal 1° gennaio 2013. Infatti, secondo l’Anci la novella non ha abrogato il comma 3° dell’art. 25 della legge 120/2010.

Questa disposizione consente di rinviare all’esercizio finanziario dell’anno 2012 tutte le novità in materia di autovelox con conseguente obbligo di relazione annuale procrastinato al 31 maggio 2014.