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 2012  agosto 19 Domenica calendario

Sanzioni nei confronti dell’Iran Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 27 dicembre 2006, sulla base dell’art

Sanzioni nei confronti dell’Iran Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 27 dicembre 2006, sulla base dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006) che, nell’imporre all’Iran la sospensione di qualsiasi attività di arricchimento e di riprocessamento e di sviluppo di qualsiasi progetto connesso con l’acqua pesante, ha disposto sostanzialmente nei confronti di tale paese un embargo pressoché integrale di tutte le forniture di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare. Al fine di dare concreta applicazione a tali disposizioni, tutti gli Stati membri sono chiamati ad adottare le necessarie misure per prevenire le forniture, le vendite o i trasferimenti, direttamente o indirettamente dal loro territorio, da parte di loro cittadini o a mezzo di natanti o velivoli battenti la loro bandiera, per l’uso in Iran o per conto dello stesso, di tutti i materiali, le attrezzature, le merci o le tecnologie che possano contribuire alle attività di cui sopra o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari e precisamente di tutti quelli: riportati nelle sezioni da B.2 a B.7 della INFCIRC/254/Rev8/Part 1, di cui al citato documento S/2006/814; riportati nelle sezioni A.1 e B.1 della stessa INFCIRC/254/Rev8/Part 1 con l’esclusione delle sole forniture, vendite e trasferimenti di attrezzature incluse nella voce B.1, qualora riguardino reattori ad acqua leggera, e di quelle di uranio a basso arricchimento, di cui alla voce A.1, quando incorporato in elementi assemblati del combustibile nucleare destinato a tali reattori; riportati nel documento S/2006/815, con l’eccezione delle forniture, vendite e trasferimenti dei materiali inclusi nella voce 19.A.3 della Categoria II ( velivoli aerei senza equipaggio con portata inferiore ai 300 km); quelli riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 o di ogni altro materiale non compreso nei documenti S/2006/814 e S/2006/815, qualora uno Stato ritenga che essi possano contribuire alle attività connesse con l’arricchimento, il riprocessamento e l’acqua pesante o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari; di ogni altro tipo che il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione o che uno Stato ritengano necessario interdire in quanto ritenuti in grado di contribuire, rispettivamente, alle attività proliferative di cui sopra od utili per il perseguimento di attività connesse con altre tematiche sulle quali l’AIEA abbia espresso preoccupazione o le abbia identificate come rilevanti. La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le misure necessarie per prevenire la fornitura all’Iran anche di qualsiasi assistenza tecnica, di training, finanziaria, d’investimento, d’intermediazione o di altri servizi, nonché il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi connessi con i trasferimenti, le vendite, la produzione o l’uso dei menzionati materiali soggetti a restrizione ai sensi dei paragrafi 3 e 4. Oltre a misure di restrizione a carattere generale indirizzate nei confronti dell’Iran in quanto Stato, la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura prevalentemente finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in qualche modo con attività connesse con la proliferazione nucleare e missilistica. In particolare nei confronti di tali soggetti riportati nell’Allegato è previsto anche che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio. Tali misure sono previste anche nei confronti di ulteriori soggetti ed enti indicati sempre dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione iraniani o nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti e fintanto che tali nominativi non vengano rimossi dal citato Allegato. Tutti gli Stati sono, infine, chiamati ad esercitare i dovuti controlli allo scopo di prevenire che cittadini iraniani possano beneficiare di corsi didattici e training specializzato in discipline che potrebbero contribuire ad attività di proliferazione nel settore nucleare e dei relativi vettori. In data 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nei confronti dell’Iran un’ulteriore risoluzione S/RES/1747 (2007), che introduce nuove misure restrittive e cioè: l’estensione delle misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) anche alle persone ed entità riportate nell’allegato 1 alla stessa risoluzione; il divieto da parte dell’Iran di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, dal proprio territorio o da parte di suoi cittadini di qualsiasi tipo di armi o di connesso materiale; il collaterale divieto di acquisire tali beni, da qualsiasi parte provengano, da parte dei cittadini degli Stati membri; l’embargo delle forniture di tutti i principali sistemi d’arma come precisati nel Registro ONU; il divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica, finanziaria, di brokering o di addestramento connessa con tali materiali. Un’ulteriore risoluzione S/RES/1803 (2008), adottata in data 3 marzo 2008, estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all’Iran anche di tutti i materiali e tecnologie riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 con la sola eccezione di quelli di cui alle sezioni 1 e 2 dell’allegato a detto documento e alle sezioni da 3 a 6, previa preliminare notifica al Comitato Sanzioni, per i soli casi di utilizzo in reattori ad acqua leggera e qualora necessari per la cooperazione tecnica fornita all’Iran dall’AIEA o sotto i suoi auspici, ai sensi del paragrafo 16 della risoluzione1737 (2006). Medesima estensione del divieto è prevista anche per i materiali e le tecnologie riportate nella voce 19.A.3 della Categoria II del documento S/2006/815. Inoltre, è interdetta l’entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell’allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone ed entità riportati negli allegati I e III. A seguito della risoluzione ONU 1737 del 27 dicembre 2006, l’Unione Europea ha adottato, a norma del Titolo V del Trattato UE, la Posizione Comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 che recepisce, estendendone la portata, le misure restrittive nei confronti dell’Iran già disposte dalla predetta risoluzione. In particolare l’articolo 1 stabilisce il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all’Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei sotto specificati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio: prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico; altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie come indicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato previsto dalla menzionata risoluzione, suscettibili di contribuire alle attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. In pratica la posizione comune estende l’embargo delle forniture all’Iran a tutti i prodotti delle liste NSG e MTCR, includendovi conseguentemente anche quelli rimessi dalla risoluzione alla valutazione discrezionale dei singoli Stati (vale a dire tutta la INFCIRC/254/Rev8/Part 1, senza alcuna esclusione, la INFCIRC/254/Rev7/Part 2 e tutti i materiali missilistici di cui al citato documento S/2006/815 senza l’eccezione della voce 19.A.3 della Categoria II). Lo stesso articolo sottopone poi a divieto anche: la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l’uso in Iran; il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui sopra, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l’uso in Iran; la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l’aggiramento del divieto disposto nei confronti delle due categorie di beni sopra riportate. Il comma1 dell’art. 2 della Posizione comune stabilisce, inoltre, che sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso, tutta una serie di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall’articolo 1, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I materiali contemplati in tale disposizione saranno determinati con successivo regolamento da parte della Comunità europea. È subordinata all’autorizzazione dell’autorità competente dello Stato membro di esportazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, anche la fornitura di: assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l’uso in Iran; finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a tali prodotti e tecnologie, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l’uso in Iran. Le autorità competenti degli Stati membri non debbono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tali prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie, nel caso risulti che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione possano contribuire alle attività di cui al citato comma 1. Con la Posizione Comune 2007/246/PESC del 23 aprile 2007 sono state introdotte tutte le ulteriori restrizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/1747 (2007), tra cui l’embargo sulle forniture di armi da e verso l’Iran. In data 19 aprile è stato adottato il regolamento 423/2007 che introduce sul piano normativo tutte le restrizioni già disposte nei confronti dell’Iran a livello politico. In particolare, tale regolamento, oltre a stabilire il divieto di fornitura di tutti i materiali e tecnologie contenuti nelle liste di riferimento dei Regimi NSG e MTCR riportati nell’allegato I del regolamento 116/2008 del 9 febbraio 2008, dà concreta attuazione all’art. 2 della Posizione Comune 2007/140/PESC che, come precisato, ha introdotto un’ulteriore categoria di beni da sottoporre ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso. L’elenco di tali materiali è riportato nell’allegato II del regolamento. Il regolamento n. 441/2007 del 20 aprile 2007 ha modificato l’allegato IV riportante i nominativi delle persone, entità e organismi iraniani da sottoporre a restrizioni finanziarie e congelamento dei beni, mentre il regolamento n. 618/2007 ha integrato il citato regolamento 423 con gli ulteriori divieti di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran, disposti dalla Posizione comune 246. In data 23 giugno 2008 l’Unione Europea ha adottato la Decisione del Consiglio 2008/475/CE che sostituisce l’allegato V del regolamento 423/2007 e la Posizione Comune 2008/479/PESC che apporta alcune modifiche all’art 5, paragrafo 5, lettera b) della Posizione Comune 2007/140/PESC e ne sostituisce l’allegato II. Con la posizione comune 2008/652/PESC del 7 agosto 2008, che modifica ulteriormente la Posizione Comune 2007/140/PESC e completa sul piano applicativo la ricordata risoluzione delle Nazioni Unite S/RES/1803 (2008), è, inoltre, disposto: il divieto di fornitura per un’ulteriore categoria di materiali; il divieto di sottoscrivere con il governo iraniano impegni di assistenza finanziaria; l’obbligo di vigilare sulle attività svolte da istituti finanziari nazionali con controparti iraniane, facendo riferimento alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (gli allegati III e IV delle controparti iraniane e cioè delle succursali e filiali di banche domiciliate in Iran, rispettivamente, nella giurisdizione o al di fuori della stessa degli Stati membri sono stati definiti con la Decisione 2008/842/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008); l’ampliamento delle ispezioni su aeromobili e navi dirette o provenienti dall’Iran; l’estensione ad ulteriori soggetti delle misure di restrizione alla movimentazione e al transito e di congelamento dei fondi finanziari e delle risorse economiche. Le modalità applicative di questa ultima posizione comune sono definite sotto l’aspetto normativo dal regolamento n. 1110/2008 del 10 novembre 2008 che, tra l’altro, integra con un ulteriore allegato I bis l’elenco dei materiali e delle tecnologie di vietata esportazione verso l’Iran e rimodula, conseguentemente, l’allegato II dei beni sottoposti ad autorizzazione preventiva. La Decisione del Consiglio 2009/840/PESC del 17 novembre 2009 modifica l’allegato II della Posizione Comune 2007/140/PESC. I regolamenti 532/2010 e 668/2010 modificano e integrano, rispettivamente, gli allegati IV e V del regolamento 423/2007. Il 9 giugno 2010 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione S/RES/1929 (2010), che amplia la portata delle misure restrittive già imposte dalle precedenti 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) nei confronti dell’Iran e introduce misure restrittive aggiuntive. In particolare, tale risoluzione vieta ogni forma d’investimento da parte dell’Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l’estrazione dell’uranio o la produzione o l’uso di materiali e tecnologie nucleari ed estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi, imposte dalla risoluzione 1737 (2006), ad altre persone ed entità, incluse quelle appartenenti all’IRGC e all’IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Line). La stessa risoluzione, poi, nel rilevare il potenziale collegamento tra le entrate dell’Iran risultanti dal suo settore dell’energia e il finanziamento di attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e la circostanza che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all’industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, esorta tutti gli Stati a: ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, se sussistono fondati motivi per ritenere, in base alle informazioni disponibili, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle citate risoluzioni; chiedere nei medesimi casi e sempre nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto del mare, ispezioni di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera; sequestrare e smaltire i prodotti rinvenuti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi di dette risoluzioni in un modo che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e convenzioni internazionali applicabili; disporre divieti nei confronti della prestazione, da parte dei propri cittadini o a partire dal proprio territorio, di servizi di bunkeraggio o di altri servizi di assistenza alle navi dell’Iran, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che tali navi stiano trasportando prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle citate risoluzioni; impedire la prestazione di servizi finanziari, inclusi i servizi di assicurazione e di riassicurazione, o il trasferimento di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell’Iran da, verso e attraverso il proprio territorio, o a favore o da parte di propri cittadini o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituzioni finanziarie ubicate nel loro territorio; imporre ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione o alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare una vigilanza quando entrano in relazione d’affari con entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione, se hanno fondati motivi di ritenere che tale relazione d’affari possa contribuire ad attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o a violazioni delle citate risoluzioni. In relazione a tale risoluzione il Consiglio dell’Unione europea, ha adottato in data 26 luglio 2010 la Decisione 2010/413/PESC che abroga la precedente Posizione Comune 2007/140/PESC e ridefinisce il complessivo quadro delle sanzioni nei confronti dell’Iran. Relativamente alle restrizioni di natura merceologica, le più significative innovazioni riguardano: l’aggiunta del divieto di fornitura di tutti i beni a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento 428/2009 (con esclusione della sola categoria 5 concernente il settore delle telecomunicazioni e la sicurezza dell’informazione) e non compresi negli allegati I e I bis del regolamento 423/2007 (sono previste delle deroghe nei casi in cui l’Autorità competente dello Stato membro determini in anticipo e caso per caso che la specifica fornitura non possa manifestamente contribuire allo sviluppo dei programmi nucleari e missilistici iraniani); il divieto di fornitura di attrezzature e tecnologie nei settori chiave dell’industria del petrolio e del gas naturale in Iran (raffinazione, gas naturale liquefatto, esplorazione e produzione), unitamente alle connesse attività finanziarie e di compartecipazione industriale. La Commissione predisporrà al riguardo le misure necessarie per determinare i prodotti riguardanti tale restrizione. Oltre ad ulteriori misure di restrizione finanziaria, di trasferimento di fondi da e verso l’Iran, di congelamento di fondi e risorse economiche e di ammissione sul territorio europeo di soggetti ed entità iraniane (predisposti al riguardo nuovi elenchi di nominativi), particolare rilevanza assumono le misure di contrasto operativo riguardanti il settore dei trasporti (in parte mutuate delle misure previste in ambito esercizio P.S.I.) che prevedono in particolare: l’ispezione sul territorio degli Stati membri (inclusi porti e aeroporti) di tutti i carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese nel caso si sospetti, in base alle informazioni disponibili, che il carico contenga prodotti di vietata fornitura e l’ispezione di navi in alto mare, con il consenso dello Stato di bandiera, nei medesimi casi; l’obbligo di fornire, per le navi che trasportano carichi diretti in Iran o provenienti da tale paese, prima della partenza o dell’arrivo, informazioni aggiuntive su tutti i beni esportati o importati in uno Stato membro; il sequestro e la distruzione dei prodotti di vietata fornitura rinvenuti; l’adozione di misure, nel rispetto del diritto internazionale, volte ad impedire l’accesso agli aeroporti dell’Unione europea di tutti i voli cargo effettuati da vettori iraniani; il divieto di prestare servizi di bunkeraggio e di approvvigionamento per le navi e di servizi tecnici e di manutenzione per gli aeromobili cargo iraniani nei casi in cui si abbiano fondati motivi di ritenere che detti vettori trasportino prodotti di vietata fornitura. Il Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010, come modificato dal successivo Regolamento 503 del 2011 e connessa rettifica) dà attuazione sul piano normativo alle misure restrittive già disposte con la la menzionata Decisione 2010/413/PESC, definendo in particolare i materiali, le attrezzature e le tecnologie di vietata esportazione in quanto suscettibili di essere usati dall’Iran: a fini proliferativi (allegati I e II); per la repressione interna (allegato III) nei settori chiave dell’industria del petrolio e del gas (allegato VI); nonché i materiali da sottoporre preventivamente ad autorizzazione all’export (allegato IV). In data 23 gennaio 2012 l’Unione Europea ha approvato ulteriori misure sanzionatorie nei confronti dell’Iran con i regolamenti 54/2012 e 56/2012 e la decisone 2012/35/PESC che apportano modifiche, rispettivamente al Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 e alla Decisione 2010/413/PESC. In data 23 marzo 2012 l’Unione europea ha adottato il regolamento n. 267/2012, che abroga il precedente regolamento 961/2010 e definisce un nuovo regime sanzionatorio nei confronti dell’Iran. Le nuove restrizioni adottate riguardano in particolare: il divieto di fornire, vendere o trasferire in Iran ulteriori prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l’arricchimento, il ritrattamento o l’acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all’esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l’AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso, ovvero ad altri programmi relativi ad armi di distruzione di massa (allegati I e II); l’obbligo di un’autorizzazione preventiva per l’esportazione di tutta una serie di ulteriori beni e tecnologie di duplice utilizzo (allegato III); il divieto di acquisto, importazione o trasporto dall’Iran di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, nonché di prodotti petrolchimici (allegati IV e V); il divieto di vendita, fornitura o trasferimento all’Iran di ulteriori attrezzature e tecnologie fondamentali che potrebbero essere utilizzate in settori chiave dell’industria del petrolio e del gas naturale o dell’industria petrolchimica, oltre al divieto di nuovi investimenti nel settore petrolchimico in Iran (allegato VI); il divieto di vendita, acquisto, trasporto o intermediazione di oro, metalli preziosi e diamanti a, da o per conto del governo dell’Iran (allegato VII); il divieto di consegna di banconote e monete iraniane recentemente stampate o coniate o non emesse alla Banca centrale dell’Iran o per il suo beneficio; l’adozione di misure restrittive nei confronti della Banca centrale dell’Iran considerato il suo coinvolgimento nelle attività per aggirare le sanzioni nei confronti dell’Iran; l’applicazione delle restrizioni in materia di ammissione e congelamento dei fondi e delle risorse economiche ad altre persone ed entità che sostengono il governo dell’Iran consentendogli di esercitare attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di sviluppare sistemi di lancio di armi nucleari, in particolare a persone e entità che danno il loro sostegno finanziario, logistico o materiale al governo dell’Iran e ad altri membri dell’IRGC (allegati VIII e IV).