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 2012  agosto 15 Mercoledì calendario

Il rosso in banca esclude l’impresa ROMA Il rosso in banca o eventuali posizioni debitorie possono bloccare l’accesso alla procedura per ottenere dagli istituti di credito lo sblocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione

Il rosso in banca esclude l’impresa ROMA Il rosso in banca o eventuali posizioni debitorie possono bloccare l’accesso alla procedura per ottenere dagli istituti di credito lo sblocco dei pagamenti della Pubblica amministrazione. Spetterà alla banca valutare la «realizzazione» della procedura solo se il ritardo di pagamento dell’impresa è dovuto dalle lungaggini della Pa nel liquidare i crediti vantati dall’imprenditore. Non solo. L’eventuale anticipazione del credito senza la cessione dello stesso sarà subordinato al conferimento da parte dell’impresa alla banca di un mandato irrevocabile all’incasso del credito vantato con lo Stato o con gli enti territoriali, nonché all’acquisizione da parte della banca della copertura del Fondo per le Pmi o di altro garante equivalente o controgarantito dal fondo stesso. Sono solo alcuni dei principali chiarimenti diramati in questi giorni dall’Abi ai propri associati per illustare sia le modalità di costituzione del plafond per lo smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pa, sia le regole per il rilascio della certificazione di questi stessi crediti. Sull’accesso al plafond "crediti Pa", dunque, l’eventuale sofferenza bancaria delle imprese può costituire un serio ostacolo allo sblocco dei crediti vantati. L’Abi, infatti, nel paragrafo sulle «Imprese ammissibili» spiega a chiare lettere che le Pmi al momento della presentazione della domanda «non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso». La sola deroga possibile vale per le esposizioni scadute/sconfinanti anche fino a 180 giorni dove spetterà al singolo istituto di credito valutare la possibile realizzazione dell’accordo sottoscrito tra Abi e imprese. Ma questo «qualora il ritardo di pagamento dell’impresa sia imputabile al mancato incasso dei crediti vantati nei confronti della Pa per i quali l’impresa richiede l’attivazione del plafond». Su come viene costituito il plafond "crediti Pa" l’Associazione bancaria ricorda che sarà di ammontare minimo di 10 miliardi, ed è il il risultato di più plafond individuali, attivati dalle singole banche o da gruppi bancari che hanno aderito all’iniziativa. La provvista utilizzata è quella acquisita dalla Bce o dalla Cassa depositi e prestiti «ovvero attraverso altri canali di finanziamento particolamente competitivi, che consentano di praticare all’impresa condizioni di accesso al credito vantaggiose». Per quanto riogurada la provvista erogata dalla Cdp, l’Associazione bancaria spiega che è stato ridefinito il perimetro dell’applicazione della convenzione Abi-Cdp siglata il 1° marzo scorso, prevedendo che i 2 miliardi messi a disposizione per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pa, non siano utilizzati come inizialmente previsto solo per operazioni di sconto pro soluto, ma anche attraaverso altre operazioni quali lo sconto pro solvendo, anticipazioni bancarie con o senza cessione del credito. Per quanto riguarda le anticipazioni del credito senza la cessione dello stesso, la lettera-circolare ricorda che la loro durata sarà in linea con la data di pagamento del credito, prevedendo che l’impresa rimborsi l’anticipazione non prima della data di pagamento indicata dalla Pa in sede di certificazione. L’ammontare, inoltre, non potrà essere superiore al 70% del valore del credito al netto di eventuali debiti della stessa impresa emersi in sede di certificazione del credito. Per quanto riguarda le incompatibilità con i vincoli del patto di stabilità e la possibilità per le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale di rilasciare la certificazione dei loro debiti senza l’indicazione di una data di pagamento, l’Abi lascia libere le banche, alla luce dei «relativi profili di rischio», di attivare o meno operazioni di sconto pro soluto o anticipazioni dei crediti con operazioni pro solvendo. Per le anticipazioni di questi crediti senza cessione, invece, l’associazione spiega che potranno essere realizzate per un massimo di 12 mesi a condizione che le imprese siano "in bonis" e non abbiano ritardi nei pagamenti e che il Fondo rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi se il credito non viene pagato. Due gli elementi che determinano il tasso di interesse che le banche applicheranno alle operazioni di smobilizzo dei crediti delle imprese: un costo della provvista e uno spread in funzione della qualità dell’impresa.